Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est.
dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 947 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
" ,rappresentata e difesa c.f.: C.F. 1 Parte_1
dall'avv. Pietro Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capodrise
(CE), alla via Gaglione n.13, giusta procura in atti;
, C.F. 2 rappresentato e difeso Controparte_1 c.f.:
dall'avv. Pietro Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capodrise
(CE), alla via Gaglione n.13, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 06.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Arpino
(CE) il 18.06.2008, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, e precisando che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza dell'08.05.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, come integrate con atto depositato il
26.04.2025. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 01.04.2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.2993/2022) depositata in cancelleria in data 02.08.2022, con attestazione del passaggio in giudicato del 21.07.2023; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo - come integrato nelle note depositate in data 26.04.2025 - che di seguito si trascrive:
1) disporre che la sig.ra TO AR IA, continuerà ad abitare nell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Cesa (CE), alla Via Matteotti n. 31;
1) la figlia minore IM resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, prevedendo la convivenza con la madre;
2) i periodi di permanenza con il padre sono i seguenti: la piccola IM incontrerà il padre la domenica mattina ed il sig. SS preleverà la minore dal domicilio materno alle ore 10.00 per ivi riaccompagnarla alle ore 18.00;
inoltre, a sabati alterni, il sig. SS incontrerà la figlia IM il sabato pomeriggio, prelevandola presso il domicilio materno alle ore 15.00 ed ivi riaccompagnandola alle ore 20.00;
la minore IM a sabati alterni pernotterà con il padre, che la riaccompagnerà a casa della sig.ra TO la domenica alle ore 12.30; nel periodo natalizio, la minore trascorrerà, ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'altro; nel periodo pasquale IM trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro;
nel periodo estivo la bambina trascorrerà due settimane di vacanza con il padre nei mesi di giugno, luglio o agosto. Il sig. SS comunicherà alla sig.ra TO il periodo ed il luogo in cui porterà la bambina in vacanza a mezzo raccomandata A/R entro il 1° giugno di ogni anno;
3) i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento;
4) il sig. SS si obbliga a versare alla sig.ra TO la somma mensile di Euro
250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore IM, oltre il 50% delle spese straordinarie, ivi comprese le spese scolastiche e mediche. Ad eccezione delle spese mediche indifferibili ed urgenti, tutte le altre spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i coniugi. Il mantenimento mensile sarà versato a mezzo ricarica postepay entro il giorno 5 di ogni mese e la relativa somma verrà rivalutata annualmente come per legge, secondo gli indici ISTAT;
5) i coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio di documenti validi per l'espatrio presso le Autorità competenti;
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi C.F. 1 ) e Controparte_1 (c.f.: Parte_1
contratto in Sant'Arpino (CE) il 18.06.2008 (atto n.11, (c.f.: C.F. 2
Parte II, Serie A, anno 2008);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 4.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro