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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 589 /2020 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.589/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 589 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. FASOLINO LUIGI, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F.: e C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
, rapp.te e difese, giusta procura in atti, dall'avv. BISOGNO ENRICO, presso C.F._3
cui elettivamente domiciliano;
E
P.IV , in persona del suo Sindaco legale Controparte_2 P.IV_1
rapp.te p.t. e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SABATO SALVATI, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e gli eredi del Geom. ( moglie e figlia Controparte_2 Persona_1 CP_1 Parte_2
del Barba Vincenzo), per sentire pronunciare dall'intestato Tribunale: 1) declaratoria di estraneità nella formazione degli atti dichiarati falsi;
2) che il è stato “costretto” a difendersi in una Pt_1
vertenza (I e II grado) per falso altrui;
3) che la falsificazione è addebitabile al Geom. e, quindi, Pt_2 per solidarietà, all'Ente in applicazione dell'art. 28 della Costituzione;
4) Controparte_2
condannare, di conseguenza, i convenuti in solido tra loro al rimborso di €. 20.140,24 con interessi legali dalla domanda al soddisfo oltre che al pagamento di spese tutte del presente giudizio con attribuzione all'Avv. Luigi Fasolino quale antistatario.
A sostegno della propria domanda, chiariva di essere stato convenuto nell'ambito di un giudizio di querela di falso intentato da per far valere la falsità di taluni documenti in atti Parte_3
meglio specificati;
che all'esito del giudizio di II grado i documenti in questione veniva dichiarati falsi e che la Corte di Appello di Salerno condannava il , in solido con il Pt_1 [...]
alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, compensandole, invece, con CP_2
riguardo alla posizione del geom. dipendente comunale anch'esso convenuto, rispetto alla cui Pt_2
posizione era stata dichiarata l'estraneità della vicenda per assenza di interessa alla utilizzazione dell'atto. Ritenendosi estraneo alla formazione del documento, citava in giudizio i convenuti, per ivi sentir accogliere le richieste di cui in premessa.
Si costituivano in giudizio le convenute e resistendo alla domanda e CP_1 Parte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
In via gradata, domandavano di condannare il a tenerle indenni, ciò in Controparte_2 ottemperanza dell'art. 58, comma 4, della Legge 142/1990 e di quanto previsto dallo Statuto del
Controparte_2 Con comparsa di costituzione e di risposta, si costituiva in giudizio il Controparte_2
contestando le domande avanzate in primis per il mancato espletamento della negoziazione assistita, inoltre sollevava eccezione di giudicato esterno, deducendo che la statuizione formulata in ordine alle spese impedisce la proposizione dell'azione risarcitoria in questa sede avanzata.
La causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 05/02/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda deve essere dichiarata improponibile.
In diritto va preliminarmente rilevato che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art 2909 c.c.). La cosa giudicata si forma sulla decisione di questioni sostanziali (coprendo il dedotto e il deducibile), nonché sulle questioni processuali che formano oggetto di accertamento, anche implicito, ossia quelle relative alla proponibilità o procedibilità dell'azione (cfr. Cass. 27229/2014).
Fissando il giudicato la regola del caso concreto, esso esula dal fatto, la cui allegazione compete alle parti: ne consegue che alla c.d. "eccezione di giudicato" non si applicano le preclusioni previste per le fasi processuali, e la stessa è rilevabile d'ufficio dal giudice.
L'unica condizione cui è subordinata la eccezione di giudicato è data, dunque, soltanto dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della "regola di diritto" prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto.
Nella specie, tale unica condizione appare dimostrata, attraverso la produzione della sentenza n.
1505/2019.
In termini va in primo luogo rilevato che la sentenza n. 1505/2019 emessa dalla Corte di Appello di
Salerno, ha statuito sulla domanda principale di querela di falso proposta da , Parte_3
accogliendola, e chiarendo, quanto alla legittimazione passiva, che “trattasi di una ipotesi di querela di falso proposta in via principale, rispetto alla quale unico legittimato passivo necessario non è
l'autore materiale del falso, cosa diversa essendo l'eventuale azione risarcitoria, ma colui che intende avvalersi del documento impugnato di falso.( Cass. n. 4703/1957) La querela di falso, sia proposta in via principale, ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico od una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione”. Sulla base di tale motivazione la Corte ha escluso la presenza di un litisconsorzio necessario con gli eredi dell'ing. implicitamente, al contrario, Pt_2
ammettendo la necessità della presenza in giudizio del . Pt_1
La sentenza, nell'accertare l'interesse del nell'utilizzo del documento, e nel ritenerlo, quindi, Pt_1
legittimato passivo, ha espressamente ritenuto lo stesso soccombente ai sensi dell'art 91 c.p.c., con conseguente condanna alle spese del giudizio.
Non può non rilevarsi, in questa sede, che, con la domanda risarcitoria ivi formulata, la parte ha inteso richiedere a questo Giudice di rivalutare le statuizioni sulle spese già formulate dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza citata, instando affinchè venissero scrutinate le singole posizioni di responsabilità nella vicenda. All'uopo deve essere chiarito che la Corte di Appello, pronunciandosi in maniera chiara, ha ritenuto la legittimazione passiva, nel giudizio di querela di falso, del , Pt_1
e, all'esito, lo ha ritenuto soccombente, tenuto conto del concreto interesse all'utilizzazione del documento falso – interesse che, si ribadisce, rende la sua posizione ancora più rilevante che quella dell'autore materiale del falso nell'ambito del giudizio a quo.
In termini la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, a più riprese (a partire dalla sentenza n.
5720 del 13/06/1994, poi variamente confermata) di chiarire “il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che chiude il processo avanti
a sè - con la conseguenza che se tale statuizione non contenga esso deve essere impugnato dall'interessato onde impedire il formarsi di un giudicato negativo sul diritto al rimborso”. Tale conclusione può essere senza dubbio applicata anche al caso in cui il giudice di merito si sia espresso sulle spese, dovendosi ritenere formato il giudicato (in questo caso positivo) sulla statuizione in termini, laddove non impugnata.
Pertanto, considerato che avverso tale sentenza non risulta essere stato proposto gravame, come da attestazione di cancelleria in atti, sicché la stessa è definitivamente passata in giudicato, deve ritenersi che parimenti coperti da giudicato sono i rapporti tra le parti in ordine al regolamento delle spese.
Pronunciarsi in questa sede sulla domanda risarcitoria impropriamente formulata dall'attore vorrebbe significare incidere sui reciproci rapporti economici, in tema di spese di giudizio, cristallizzati da quella sentenza, e dare luogo ad un inammissibile bis in idem sul punto, in quanto dalla preclusione discendente dal giudicato formale deriva l'incontrovertibilità della statuizione sostanziale (cd. giudicato in senso sostanziale).
Gli accertamenti sottesi alla pretesa, oggetto di giudizio, risultano, quindi, integralmente coperti dal giudicato formatosi tra le stesse parti, sicché è preclusa ogni diversa e ulteriore pronuncia in ordine al medesimo rapporto, in ossequio al principio del ne bis in idem. Né tantomeno colgono nel segno, sul punto, le eccezioni sollevate da parte attrice, secondo le quali il convenuto è decaduto dalla esibizione della attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, in quanto non ha depositato tale certificazione, né al momento della iscrizione a ruolo, né al momento del deposito delle note ex art. 183 c.p.c. n. 2.
Sul punto, pur dandosi atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, si ritiene di condividere il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem
(Cass. n. 48/2021;16589 del 11/06/2021). Inoltre, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni;
pertanto, il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (così, da ultimo, Cass. civ. sex. Tributaria ordinanza n.
16695 del 2022, la quale, nel pronunciarsi sull'intervenuto giudicato, ha acquisito d'ufficio, tramite cancelleria, la notizia del passaggio in giudicato).
La domanda deve, pertanto, essere dichiarata improponibile.
Non resta che disciplinare le spese di lite. Sul punto, stante la peculiarità della pronuncia e le difese delle parti, oltre che, soprattutto, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'acquisizione d'ufficio degli elementi comprovanti il giudicato esterno, le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la domanda improponibile;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Depositato telematicamente in data 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.589/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 589 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. FASOLINO LUIGI, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F.: e C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
, rapp.te e difese, giusta procura in atti, dall'avv. BISOGNO ENRICO, presso C.F._3
cui elettivamente domiciliano;
E
P.IV , in persona del suo Sindaco legale Controparte_2 P.IV_1
rapp.te p.t. e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SABATO SALVATI, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e gli eredi del Geom. ( moglie e figlia Controparte_2 Persona_1 CP_1 Parte_2
del Barba Vincenzo), per sentire pronunciare dall'intestato Tribunale: 1) declaratoria di estraneità nella formazione degli atti dichiarati falsi;
2) che il è stato “costretto” a difendersi in una Pt_1
vertenza (I e II grado) per falso altrui;
3) che la falsificazione è addebitabile al Geom. e, quindi, Pt_2 per solidarietà, all'Ente in applicazione dell'art. 28 della Costituzione;
4) Controparte_2
condannare, di conseguenza, i convenuti in solido tra loro al rimborso di €. 20.140,24 con interessi legali dalla domanda al soddisfo oltre che al pagamento di spese tutte del presente giudizio con attribuzione all'Avv. Luigi Fasolino quale antistatario.
A sostegno della propria domanda, chiariva di essere stato convenuto nell'ambito di un giudizio di querela di falso intentato da per far valere la falsità di taluni documenti in atti Parte_3
meglio specificati;
che all'esito del giudizio di II grado i documenti in questione veniva dichiarati falsi e che la Corte di Appello di Salerno condannava il , in solido con il Pt_1 [...]
alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, compensandole, invece, con CP_2
riguardo alla posizione del geom. dipendente comunale anch'esso convenuto, rispetto alla cui Pt_2
posizione era stata dichiarata l'estraneità della vicenda per assenza di interessa alla utilizzazione dell'atto. Ritenendosi estraneo alla formazione del documento, citava in giudizio i convenuti, per ivi sentir accogliere le richieste di cui in premessa.
Si costituivano in giudizio le convenute e resistendo alla domanda e CP_1 Parte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
In via gradata, domandavano di condannare il a tenerle indenni, ciò in Controparte_2 ottemperanza dell'art. 58, comma 4, della Legge 142/1990 e di quanto previsto dallo Statuto del
Controparte_2 Con comparsa di costituzione e di risposta, si costituiva in giudizio il Controparte_2
contestando le domande avanzate in primis per il mancato espletamento della negoziazione assistita, inoltre sollevava eccezione di giudicato esterno, deducendo che la statuizione formulata in ordine alle spese impedisce la proposizione dell'azione risarcitoria in questa sede avanzata.
La causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 05/02/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda deve essere dichiarata improponibile.
In diritto va preliminarmente rilevato che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art 2909 c.c.). La cosa giudicata si forma sulla decisione di questioni sostanziali (coprendo il dedotto e il deducibile), nonché sulle questioni processuali che formano oggetto di accertamento, anche implicito, ossia quelle relative alla proponibilità o procedibilità dell'azione (cfr. Cass. 27229/2014).
Fissando il giudicato la regola del caso concreto, esso esula dal fatto, la cui allegazione compete alle parti: ne consegue che alla c.d. "eccezione di giudicato" non si applicano le preclusioni previste per le fasi processuali, e la stessa è rilevabile d'ufficio dal giudice.
L'unica condizione cui è subordinata la eccezione di giudicato è data, dunque, soltanto dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della "regola di diritto" prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto.
Nella specie, tale unica condizione appare dimostrata, attraverso la produzione della sentenza n.
1505/2019.
In termini va in primo luogo rilevato che la sentenza n. 1505/2019 emessa dalla Corte di Appello di
Salerno, ha statuito sulla domanda principale di querela di falso proposta da , Parte_3
accogliendola, e chiarendo, quanto alla legittimazione passiva, che “trattasi di una ipotesi di querela di falso proposta in via principale, rispetto alla quale unico legittimato passivo necessario non è
l'autore materiale del falso, cosa diversa essendo l'eventuale azione risarcitoria, ma colui che intende avvalersi del documento impugnato di falso.( Cass. n. 4703/1957) La querela di falso, sia proposta in via principale, ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico od una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione”. Sulla base di tale motivazione la Corte ha escluso la presenza di un litisconsorzio necessario con gli eredi dell'ing. implicitamente, al contrario, Pt_2
ammettendo la necessità della presenza in giudizio del . Pt_1
La sentenza, nell'accertare l'interesse del nell'utilizzo del documento, e nel ritenerlo, quindi, Pt_1
legittimato passivo, ha espressamente ritenuto lo stesso soccombente ai sensi dell'art 91 c.p.c., con conseguente condanna alle spese del giudizio.
Non può non rilevarsi, in questa sede, che, con la domanda risarcitoria ivi formulata, la parte ha inteso richiedere a questo Giudice di rivalutare le statuizioni sulle spese già formulate dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza citata, instando affinchè venissero scrutinate le singole posizioni di responsabilità nella vicenda. All'uopo deve essere chiarito che la Corte di Appello, pronunciandosi in maniera chiara, ha ritenuto la legittimazione passiva, nel giudizio di querela di falso, del , Pt_1
e, all'esito, lo ha ritenuto soccombente, tenuto conto del concreto interesse all'utilizzazione del documento falso – interesse che, si ribadisce, rende la sua posizione ancora più rilevante che quella dell'autore materiale del falso nell'ambito del giudizio a quo.
In termini la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, a più riprese (a partire dalla sentenza n.
5720 del 13/06/1994, poi variamente confermata) di chiarire “il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che chiude il processo avanti
a sè - con la conseguenza che se tale statuizione non contenga esso deve essere impugnato dall'interessato onde impedire il formarsi di un giudicato negativo sul diritto al rimborso”. Tale conclusione può essere senza dubbio applicata anche al caso in cui il giudice di merito si sia espresso sulle spese, dovendosi ritenere formato il giudicato (in questo caso positivo) sulla statuizione in termini, laddove non impugnata.
Pertanto, considerato che avverso tale sentenza non risulta essere stato proposto gravame, come da attestazione di cancelleria in atti, sicché la stessa è definitivamente passata in giudicato, deve ritenersi che parimenti coperti da giudicato sono i rapporti tra le parti in ordine al regolamento delle spese.
Pronunciarsi in questa sede sulla domanda risarcitoria impropriamente formulata dall'attore vorrebbe significare incidere sui reciproci rapporti economici, in tema di spese di giudizio, cristallizzati da quella sentenza, e dare luogo ad un inammissibile bis in idem sul punto, in quanto dalla preclusione discendente dal giudicato formale deriva l'incontrovertibilità della statuizione sostanziale (cd. giudicato in senso sostanziale).
Gli accertamenti sottesi alla pretesa, oggetto di giudizio, risultano, quindi, integralmente coperti dal giudicato formatosi tra le stesse parti, sicché è preclusa ogni diversa e ulteriore pronuncia in ordine al medesimo rapporto, in ossequio al principio del ne bis in idem. Né tantomeno colgono nel segno, sul punto, le eccezioni sollevate da parte attrice, secondo le quali il convenuto è decaduto dalla esibizione della attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, in quanto non ha depositato tale certificazione, né al momento della iscrizione a ruolo, né al momento del deposito delle note ex art. 183 c.p.c. n. 2.
Sul punto, pur dandosi atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, si ritiene di condividere il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem
(Cass. n. 48/2021;16589 del 11/06/2021). Inoltre, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni;
pertanto, il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (così, da ultimo, Cass. civ. sex. Tributaria ordinanza n.
16695 del 2022, la quale, nel pronunciarsi sull'intervenuto giudicato, ha acquisito d'ufficio, tramite cancelleria, la notizia del passaggio in giudicato).
La domanda deve, pertanto, essere dichiarata improponibile.
Non resta che disciplinare le spese di lite. Sul punto, stante la peculiarità della pronuncia e le difese delle parti, oltre che, soprattutto, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'acquisizione d'ufficio degli elementi comprovanti il giudicato esterno, le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la domanda improponibile;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Depositato telematicamente in data 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco