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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 15688 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv.ta SINERI LUANA e l'avv. CATALANO FABRIZIO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. DI SALVO LOREDANA resistente
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Accerta che parte ricorrente, a seguito dell'infortunio del 30 maggio 2022, ha subito un danno biologico nella misura del 19% e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della relativa rendita, dedotto quanto già corrisposto per il medesimo titolo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti SINERI LUANA e CATALANO FABRIZIO;
pone definitivamente a carico dell' le spesa di consulenza, liquidata in corso di CP_1
1 causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 20/12/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere subito in data 30 maggio 2022 un infortunio sul lavoro all'esito del quale l' gli aveva riconosciuto danno biologico nella misura del 18%. CP_1
Afferma il ricorrente la sussistenza di un danno biologico nella misura almeno del
22% e conclude con la condanna dell'istituto al pagamento della relativa rendita;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico-legale, all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che il consulente tecnico nominato, con un elaborato che deve intendere correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico pari al 19%;
- rilevato dunque che in questi termini il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento della relativa rendita, al netto di quanto già corrisposto per il medesimo titolo;
- rilevato che le spese di lite seguo la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 15688 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv.ta SINERI LUANA e l'avv. CATALANO FABRIZIO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. DI SALVO LOREDANA resistente
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Accerta che parte ricorrente, a seguito dell'infortunio del 30 maggio 2022, ha subito un danno biologico nella misura del 19% e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della relativa rendita, dedotto quanto già corrisposto per il medesimo titolo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti SINERI LUANA e CATALANO FABRIZIO;
pone definitivamente a carico dell' le spesa di consulenza, liquidata in corso di CP_1
1 causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 20/12/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere subito in data 30 maggio 2022 un infortunio sul lavoro all'esito del quale l' gli aveva riconosciuto danno biologico nella misura del 18%. CP_1
Afferma il ricorrente la sussistenza di un danno biologico nella misura almeno del
22% e conclude con la condanna dell'istituto al pagamento della relativa rendita;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico-legale, all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che il consulente tecnico nominato, con un elaborato che deve intendere correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico pari al 19%;
- rilevato dunque che in questi termini il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento della relativa rendita, al netto di quanto già corrisposto per il medesimo titolo;
- rilevato che le spese di lite seguo la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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