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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 1733 / 2025
Il giudice Dott.ssa TI RA
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies cpc considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa TI RA, all'udienza del 15.10.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1733/2025 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione” TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Ripa di Sordina n.5 e la sig.ra c.f. Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore, alla via Atzori n. 70, presso lo studio dell'Avv. Elena
Barretta, C.F. che li rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._3
allegata e apposta in calce agli atti;
- OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Castiglione della Controparte_1
Pescaia, Via San Benedetto Po 22, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano al n. , rapp.ta e difesa dall'avv. Giada Isidori (c.f. P.IVA_1
- ) C.F._4 Email_1
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DI DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.3.2025 il signor la signora Parte_1 Parte_2
proponeva opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 2330/2024-RG 9600/2024
[...]
con cui veniva ingiunto il pagamento, in solido, in favore della della somma Controparte_1
pari a € 19.869,97, oltre interessi convenzionali a decorrere dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento liquidate in € 567,00 oltre accessori di legge, sulla base di un contratto di finanziamento asseritamente sottoscritto dagli odierni opponenti il 12
dicembre 1989, il cui credito sarebbe stato ceduto alla dalla CP_1 Controparte_2
Gli opponenti eccepivano che: 1) non vi è prova del diritto azionato, 2) non vi è prova
[...]
che sussista la titolarità del credito in capo alla , 3) il diritto è prescritto. Controparte_1
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più
utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi suesposti, in accoglimento della presente
opposizione: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, per le
motivazioni suesposte e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2330/2024 – R.G. 9600/2024, reso dal Tribunale di Salerno il 23 dicembre 2024; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a
qualsiasi titolo, dai sigg. alla , in ragione del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
contratto di finanziamento del 12 dicembre 1989 e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto
ingiuntivo n. 2330/2024 – R.G. 9600/2024, reso dal Tribunale di Salerno il 23 dicembre 2024.”
Con comparsa del 12.05.2025 si costituiva dichiarando di rinunciare, al Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n.2330/2024 (R.G. n.9600/2024), datato
23.12.2024, e depositato in pari data. Chiedeva quindi di “pronunciare ordinanza di cessazione
della materia del contendere, o in subordine, fissare udienza di precisazione delle conclusioni
dichiarando l'estinzione del giudizio in ogni caso compensando le spese di giudizio o comunque, in
estremo subordine, limitando i compensi professionali di controparte nei minimi tariffari e per le sole
fasi di studio ed introduttiva.” Instaurato il contradditorio, ritenuti non necessari approfondimenti istruttori la causa veniva rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza,
“la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -
costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo,
creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini
la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal
convenuto”. (Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In
materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata,
come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n.
1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6
giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è
venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -
non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Nel caso in esame, la convenuta opposta ha rinunciato al decreto ingiuntivo dopo averlo notificato, chiedendone la revoca, in espressa adesione alla domanda dell'attore opponente.
La rinuncia al decreto ingiuntivo è assimilabile (almeno) alla rinuncia agli effetti favorevoli di un provvedimento giurisdizionale. In quanto il provvedimento sia – come nel caso in esame – opposto o impugnato;
la sua caducazione, correlata alla rinuncia, fa venire meno la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere comporta, di necessità, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, la presente sentenza viene emessa solo al fine di decidere in merito alla liquidazione delle spese processuali reclamate da parte opponente.
È da ricordare, preliminarmente, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa,
sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso esaminare il fondamento o meno della domanda per regolare le spese secondo il principio della
soccombenza virtuale (Cass. n. 2719/15). Non essendo integrata alcuna delle situazioni che potrebbero consentire, in ipotesi, la compensazione delle spese, ed essendo stato determinato l'epilogo della controversia dalla rinuncia al decreto opposto manifestata soltanto a seguito della notifica dell'atto di opposizione al decreto, con la comparsa di risposta, non può che essere applicato il criterio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto dell'immediatezza della questione dirimente, dovuta alla rinuncia al decreto monitorio, fattore che comporta la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase l'istruttoria, del tutto assente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2330/2024 – R.G. n. 9600/2024, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto indicato in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2330/2024 – reso dal Tribunale di
Salerno - in data 23.12.2024
2) Condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite liquidate in complessivi euro 1.700 (euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase decisionale) oltre euro 118,50 a titolo di
C.U. oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Elena
Barretta dichiaratosi antistatario
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa TI RA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 1733 / 2025
Il giudice Dott.ssa TI RA
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies cpc considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa TI RA, all'udienza del 15.10.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1733/2025 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione” TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Ripa di Sordina n.5 e la sig.ra c.f. Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore, alla via Atzori n. 70, presso lo studio dell'Avv. Elena
Barretta, C.F. che li rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._3
allegata e apposta in calce agli atti;
- OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Castiglione della Controparte_1
Pescaia, Via San Benedetto Po 22, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano al n. , rapp.ta e difesa dall'avv. Giada Isidori (c.f. P.IVA_1
- ) C.F._4 Email_1
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DI DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.3.2025 il signor la signora Parte_1 Parte_2
proponeva opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 2330/2024-RG 9600/2024
[...]
con cui veniva ingiunto il pagamento, in solido, in favore della della somma Controparte_1
pari a € 19.869,97, oltre interessi convenzionali a decorrere dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento liquidate in € 567,00 oltre accessori di legge, sulla base di un contratto di finanziamento asseritamente sottoscritto dagli odierni opponenti il 12
dicembre 1989, il cui credito sarebbe stato ceduto alla dalla CP_1 Controparte_2
Gli opponenti eccepivano che: 1) non vi è prova del diritto azionato, 2) non vi è prova
[...]
che sussista la titolarità del credito in capo alla , 3) il diritto è prescritto. Controparte_1
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più
utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi suesposti, in accoglimento della presente
opposizione: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, per le
motivazioni suesposte e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2330/2024 – R.G. 9600/2024, reso dal Tribunale di Salerno il 23 dicembre 2024; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a
qualsiasi titolo, dai sigg. alla , in ragione del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
contratto di finanziamento del 12 dicembre 1989 e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto
ingiuntivo n. 2330/2024 – R.G. 9600/2024, reso dal Tribunale di Salerno il 23 dicembre 2024.”
Con comparsa del 12.05.2025 si costituiva dichiarando di rinunciare, al Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n.2330/2024 (R.G. n.9600/2024), datato
23.12.2024, e depositato in pari data. Chiedeva quindi di “pronunciare ordinanza di cessazione
della materia del contendere, o in subordine, fissare udienza di precisazione delle conclusioni
dichiarando l'estinzione del giudizio in ogni caso compensando le spese di giudizio o comunque, in
estremo subordine, limitando i compensi professionali di controparte nei minimi tariffari e per le sole
fasi di studio ed introduttiva.” Instaurato il contradditorio, ritenuti non necessari approfondimenti istruttori la causa veniva rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza,
“la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -
costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo,
creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini
la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal
convenuto”. (Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In
materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata,
come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n.
1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6
giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è
venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -
non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Nel caso in esame, la convenuta opposta ha rinunciato al decreto ingiuntivo dopo averlo notificato, chiedendone la revoca, in espressa adesione alla domanda dell'attore opponente.
La rinuncia al decreto ingiuntivo è assimilabile (almeno) alla rinuncia agli effetti favorevoli di un provvedimento giurisdizionale. In quanto il provvedimento sia – come nel caso in esame – opposto o impugnato;
la sua caducazione, correlata alla rinuncia, fa venire meno la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere comporta, di necessità, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, la presente sentenza viene emessa solo al fine di decidere in merito alla liquidazione delle spese processuali reclamate da parte opponente.
È da ricordare, preliminarmente, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa,
sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso esaminare il fondamento o meno della domanda per regolare le spese secondo il principio della
soccombenza virtuale (Cass. n. 2719/15). Non essendo integrata alcuna delle situazioni che potrebbero consentire, in ipotesi, la compensazione delle spese, ed essendo stato determinato l'epilogo della controversia dalla rinuncia al decreto opposto manifestata soltanto a seguito della notifica dell'atto di opposizione al decreto, con la comparsa di risposta, non può che essere applicato il criterio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto dell'immediatezza della questione dirimente, dovuta alla rinuncia al decreto monitorio, fattore che comporta la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase l'istruttoria, del tutto assente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2330/2024 – R.G. n. 9600/2024, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto indicato in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2330/2024 – reso dal Tribunale di
Salerno - in data 23.12.2024
2) Condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite liquidate in complessivi euro 1.700 (euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase decisionale) oltre euro 118,50 a titolo di
C.U. oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Elena
Barretta dichiaratosi antistatario
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa TI RA