Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 278/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 08.02.2024 al n. 278 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1/2024 del 08/01/2024
promossa da elettivamente domiciliata in Siena, Viale Sardegna n. 14 int. 7, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. che la rappresenta e difende come da Parte_2 mandato in atti
- appellante -
contro
, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Matteotti n. 43 presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. Sabrina Pollini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellato -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata: In via preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale per mancanza di interesse/legittimazione ad agire del , Controparte_1
previa declaratoria di intervenuta usucapione, da parte dell , della Parte_1
quota di proprietà del 50% del predetto , dell'immobile sito in Controparte_1
Grosseto, alla Via Adamello n. 35, per tutti motivi indicati in narrativa;
Nel merito: -
Rigettare la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale promossa da
, previo accertamento, in via di eccezione riconvenzionale, Controparte_1
dell'intervenuta maturazione dell'usucapione, da parte della , della Parte_1
quota di proprietà del 50% del ridetto , dell'immobile sito in Controparte_1
Grosseto, alla Via Adamello n. 35, per tutti motivi indicati in narrativa;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; in via istruttoria: La scrivente difesa, per i motivi dedotti in narrativa, insiste ex art. 345
c.p.c. nell'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado, reiterate altresì all'udienza del 21/12/2023 e, in particolare, chiede che l'Ecc.ma Corte di
Appello adita Voglia: a) ammettere l'interrogatorio formale di Controparte_1
richiesto in sede di memoria di costituzione ex artt. 473-bis.16 c.p.c., sui seguenti capitoli: 1) D.C.V. che Lei, dal 1986, è a conoscenza che il sig. ha Persona_1
contratto matrimonio ed ha lasciato l'abitazione sita in Grosseto, alla Via Adamello
n. 35, nella quale, sino ad allora aveva vissuto unitamente alla madre ed alla sorella.
2) D.C.V. che Lei, dal 1998, è a conoscenza che la sig.r ha iniziato Parte_3
a lavorare e che ha lasciato l'abitazione sita in Grosseto, alla Via Adamello n. 35, nella quale, sino ad allora aveva vissuto unitamente alla madre;
3) D.C.V. che la sig.ra almeno dal 1998, ha provveduto all'intero pagamento delle Parte_1
spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Grosseto, in via
Adamello n. 35; 4) D.C.V. che ha inviato la missiva datata 07/06/2017 allegata sub
2 doc. 5 alla memoria di costituzione del presente giudizio, che le si mostra, al fine di interrompere i termini di maturazione dell'usucapione della sua quota di proprietà dell'immobile sito in Grosseto, via Adamello n. 35. b) ammettere la prova testimoniale articolata in sede di memoria difensiva ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c., sui seguenti capitoli: 1) D.C.V. che nell'anno 1986 ha contratto Persona_1
matrimonio ed ha lasciato e/o comunque si è trasferito dall'abitazione sita in
Grosseto, Via Adamello n. 35, nella quale, sino ad allora aveva vissuto unitamente alla madre ed alla sorella;
2) D.C.V. che nell'anno 199 ha iniziato Parte_3
a lavorare, costituendo la società Aymarà, unitamente a TE SE, e che da tale anno ha lasciato e/o comunque si è trasferita dall'abitazione sita in Grosseto, Via
Adamello n. 35, nella quale, sino ad allora aveva vissuto unitamente alla madre. Si indicano a testi, su tutti capitoli: il sig e la sig.r Persona_1 Parte_3
figli delle parti in causa, nonché il sig. ”; per l'appellato Testimone_1
“…Voglia, L'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, sezione I civile adita, CP_1
rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 1/24 dell'08.01.24 emessa dal Tribunale civile di Grosseto in composizione collegale nel procedimento RG 1828/23. Con vittoria delle spese di lite…”; per il Pubblico
Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c., (nato a Controparte_1
Roccastrada -GR- il 12.08.1939) aveva chiesto dinanzi al Tribunale di Grosseto la revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 288/1982 emessa nei confronti della ex coniuge (nata a Parte_1
Grosseto il 17.08.1942), concludendo per la revoca dell'assegno di mantenimento ordinario disposto in favore dei figli (nato nel 1964) e (nata nel 1968) Per_1 Pt_3
nonché dell'assegnazione della casa coniugale a beneficio dell'ex moglie (in comproprietà dei coniugi). Si era costituita in giudizio quest'ultima, la quale aveva aderito alla revoca dell'obbligo di mantenimento dei figli, ma si era opposta a quella dell'assegnazione della casa familiare, chiedendo che fosse dichiarata in via
3 riconvenzionale l'intervenuta usucapione della quota di proprietà del sig. o CP_1
comunque formulando la relativa eccezione in linea subordinata.
I.
1. In esito ad istruttoria documentale, il Tribunale, con la sentenza ex art. 473bis.28 c.p.c. in epigrafe indicata, così decideva: “…1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 288/1982 pronunciata dal Tribunale di
Grosseto, revoca l'obbligo di mantenimento gravante sul sig. dei Controparte_1
figl e revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore Per_1 Pt_3
della sig.ra 2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 100,58 per esborsi ed € 1.453,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge…”.
I.
2. Osservava il Tribunale che con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale era riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché la disponibilità dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale non integrava un possesso utile ai fini dell'usucapione (cfr.
ex plurimis Cass. n. 18028/2023 e Cass. n. 7395/2019). In tal caso, la detenzione di un bene immobile può mutare in possesso solo all'esito di un atto d'interversione ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c., il quale non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi di un differente animus rem sibi habendi: tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (cfr. ex multis Cass. n. 27411/2019). Nella fattispecie di cui si discute, al di là della mera conoscenza del sig. dell'allontanamento dei figli dalla casa familiare e al CP_1
disinteresse da lui mostrato nella gestione della casa coniugale, la resistente non ha allegato alcuna causa proveniente da un terzo o contradictio con il possessore tali da
4 integrare i requisiti prescritti dall'art. 1141/2 del codice civile. Né tantomeno può
scorgersi una valenza confessoria nella raccomandata trasmessa nel 2017 dal ricorrente per interrompere qualsiasi prescrizione ex art. 2943 c.c., vista l'estrema genericità del contenuto della missiva. Decideva pertanto come indicato in apertura.
I.
3. appellava la sentenza. Lamentava, nella sostanza, che il Parte_1
Tribunale erroneamente aveva respinto l'eccezione di usucapione non accertando, seppure incidenter, il relativo acquisto della proprietà in suo favore. Deduceva che con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 1982 era stabilito l'affidamento dei figli e alla madre, con diritto di visita per Per_1 Parte_3
il padre, rimanendo a carico del l'obbligo di corrispondere la Controparte_1
somma mensile di £ 100.000 per il loro mantenimento;
che in virtù di tale affidamento, l'abitazione in Grosseto, Via Adamello n. 35, in comproprietà dei coniugi al 50%, era assegnata – anche in sede di divorzio – all'odierna comparente, la quale avrebbe potuto rimanervi a titolo completamente gratuito sino al compimento della maggiore età dei figli e/o del raggiungimento della loro indipendenza economica;
che, tuttavia, in esito a tale provvedimento il si era reso CP_1
inadempiente nei confronti dei figli sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto personale;
che questi ultimi erano diventati autosufficienti e/o comunque indipendenti economicamente sin dal 1986 ( e dal 1998 ( e, da tale Per_1 Pt_3
momento, l'odierna appellante era rimasta nell'immobile non più quale assegnataria della casa coniugale, bensì quale vera ed unica proprietaria del bene;
eccepiva ulteriormente che il era a conoscenza che il figlio Controparte_1 Persona_1
si fosse sposato nel 1986 e che fosse diventato economicamente autosufficiente e che nel 1998, era divenuta economicamente indipendente altresì la figlia
[...]
ma che nonostante ciò, non aveva intrapreso alcuna azione per la modifica Parte_3
delle condizioni di divorzio né per rientrare nel possesso dell'immobile; che pertanto l'appellante, a partire dal 1998 avesse posseduto l'intero immobile animo domini;
che solo nel 2017 il inviava raccomandata alla controparte rivendicando la sua CP_1
qualità di comproprietario del bene immobile. In diritto, evidenziava che tutte tali
5 circostanze erano state eccepite ritualmente in primo grado senza che il le CP_1
contestasse in modo specifico;
che pertanto esse, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
dovevano ritenersi a tutti gli effetti pacifiche con le conseguenti valutazioni e che la lettera del giugno 2017 valeva al più proprio come confessione stragiudiziale dei fatti ed in ogni caso non era idonea ad interrompere l'usucapione ventennale ormai maturata.
I.
4. Si costituiva il quale contestava la ricostruzione di Controparte_1
controparte ed evidenziava che l'assegnazione della casa familiare è diritto di godimento e che in ogni caso la revoca era immediatamente esecutiva, una volta emesso il provvedimento giudiziale, ma non retroattiva, che quindi la statuizione aveva effetto dal momento in cui il provvedimento giudiziale era stato emesso;
che,
peraltro, la competenza a decidere sull'accertamento di intervenuta usucapione era del Tribunale monocratico e non del Tribunale collegiale in materia di famiglia e tale eccezione di incompetenza per materia poteva essere rilevata anche di ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. In subordine e nel merito, comunque, non ricorrevano i presupposti atti a mutare il titolo da detenzione in possesso.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
I.
5. Fissata con decreto presidenziale l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al Collegio e concessi i termini per notifica dell'appello e per deposito di comparsa di risposta, gli atti erano trasmessi al Pubblico Ministero ai fini dell'intervento. All'udienza, le Parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni. La Corte tratteneva la causa in decisione.
II. L'eccezione pregiudiziale e il merito. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione dell'appellato il quale lamentava CP_1
l'incompetenza del primo giudice, quale giudice della famiglia, nella trattazione dell'eccezione di usucapione sollevata da controparte, nel senso già sopra chiarito.
Essa, infatti – per come qualificata dalla Parte – doveva essere sollevata, tempestivamente, nel primo giudizio entro la prima udienza di trattazione,
circostanza non verificatasi. Peraltro, lo stesso concludeva in questa sede CP_1
6 per la mera conferma della sentenza. Piuttosto l'impugnazione di è Parte_1
infondata nel merito e va pertanto respinta. In verità, osserva la Corte, Parte
appellante si limitava a reiterare le stesse deduzioni già sollevate in primo grado e già respinte dal Tribunale con esplicita motivazione che qui non può che richiamarsi.
Lamentava che se il Tribunale avesse posto a base della propria decisione i fatti pacifici e non contestati del giudizio e non avesse altresì travisato e omesso di valutare prudentemente il quadro probatorio emerso in corso di causa, ammettendo altresì lo sfogo della prova orale richiesta dall'odierna appellante, avrebbe rilevato incidentalmente l'intervenuta usucapione della quota del 50% dell'immobile di cui si discute, in favore della medesima. Anche questa Corte, come già il primo giudicante,
deve osservare, da un lato, che – effettivamente – i provvedimenti relativi all'assegnazione della casa familiare (così come agli assegni di mantenimento dei figli) non vengono meno automaticamente con la cessazione di fatto dei presupposti per cui sorsero, necessitando al contrario di un provvedimento giudiziale di accertamento e conseguente revoca dei medesimi sì che l'esercizio del diritto personale (pure sui generis) di godimento, mai si presterebbe – in sé – ad essere trattato alla stregua di una tecnica possessio ad usucapionem;
inoltre neppure sono stati allegati dall'appellante fatti idonei a concretare l'interversione del godimento in possesso esclusivo uti dominus, con atti che abbiano esplicitato la pretesa dell'appellante di goderne in via esclusiva rifiutando esplicitamente – sotto detto titolo – qualsiasi eventuale intromissione della controparte, tali non potendo ritenersi né il mero disinteresse dell'ex coniuge comproprietario nel tempo né la condotta dell'assegnataria – tale rimasta, lo si ripete – di abitazione dell'immobile e di gestione del medesimo anche in assenza di figli ormai adulti e autonomi né,
infine, la lettera in data 07.06.2017 a firma del legale dell'appellato che ribadiva i propri diritti di proprietà su abitazione e accessori, pure a – generici – fini interruttivi “…di ogni e qualunque prescrizione…”. L'accertamento ha carattere assorbente di ogni altra istanza ed eccezione.
7 III. Le spese. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza (limitatamente, anche dell'appellato sull'eccezione) esse possono essere compensate per metà e liquidate per l'altra metà in favore dell'appellato come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, con parametro superiore e prossimo al minimo e al netto dell'attività istruttoria in questa sede non svolta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1/2024 del 08/01/2024, così CP_1
provvede:
1) respinge il reclamo;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna l'appellante al pagamento, Parte_1
in favore dell'appellato dell'altra metà dei compensi di causa che sono CP_1
liquidati nell'intero, in complessivi € 3.500,00=, oltre accessori dovuti per legge,
come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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