Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 708/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 708/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Labonia C.F._2
Simone, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 318/2004 emessa dal Tribunale di Salerno in data 10.06.2003.
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In particolare, le parti chiedevano, a parziale modifica degli accordi raggiunti in separazione, di recepire le seguenti pattuizioni:
“1) per quel che riguarda la regolamentazione dei rapporti economici riferiti strettamente ai coniugi, essendo entrambi, economicamente indipendenti ed autosufficienti, gli stessi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa economica, nonché, a qualsiasi forma di sostegno e/o assegno di mantenimento,
l'uno nei confronti dell'altro;
2) per quel che riguarda, invece, i rapporti economici riferiti espressamente ai figli, il signor non sarà più tenuto a corrispondere le somme stabilite Parte_1 per il loro mantenimento, nella sentenza di separazione, essendo essi figli, come detto in premessa, maggiorenni, indipendenti economicamente e non più residenti nell'abitazione familiare;
3) sempre in relazione alle condizioni economiche, anche e non solo, a tacitazione di quanto all'attualità richiesto alla RA , per il contributo dalla Parte_2 medesima versato per l'acquisto e per i lavori, sino ad ora, eseguiti in entrambi gli immobili in precedenza indicati, nonché, a tacitazione di ogni diritto dalla medesima rivendicabile, anche per il futuro e, inoltre ed ancora, tenuto conto della differente condizione soggettiva ed economico finanziaria dei coniugi, si stabilisce che il signor trasferisca in favore dei figli, Parte_1 CP_1
e , NELLA MISURA DEL 50% Persona_1 Controparte_2
CIASCUNO, DEI SEGUENTI IMMOBILI:
a- dell'appartamento, sito in Salerno, al viale Verdi n. 23/C, già “Centro residenziale Arbostella” di via Picenza, ubicato alla scala E, piano 3°, interno 8, foglio 39, mappale 111, categoria A/2, Classe 4^, vani 5,5, attualmente già in uso alla RA , A CUI SPETTERÀ L'USUFRUTTO; Parte_2
b- dell'appartamento ubicato in Salerno al viale G. Verdi, 23/, scala E, piano 4°,
Foglio 39 part. 46 subalterno 112, attualmente in uso al signor Pt_1
A CUI SPETTERÀ L'USUFRUTTO;
[...]
4) La RA , preso atto del riconoscimento dell'usufrutto Parte_2 sull'appartamento ubicato al piano terzo e i signori e CP_1 Per_1
, preso atto del trasferimento, a loro, della nuda proprietà, rinunciano a
[...]
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qualunque diritto precedentemente rivendicato;
5) La RA , in virtù delle motivazioni che hanno funto da Parte_2 presupposto rispetto a quanto appena concordato, con l'emissione del provvedimento che modificherà le condizioni della separazione rinuncia, espressamente e senza riserva alcuna, a qualsiasi somma dovesse spettarle, per il mantenimento dei figli, nonché, alla quota di trattamento di fine rapporto (TFA) che le spetterebbe nel momento in cui lo stesso (TFA) verrà corrisposto al signor
Parte_1
6) Il inoltre, in quanto unico intestatario del mutuo ancora Parte_1 gravante sugli immobili in questione, continuerà a pagarne la relativa rata, fino a totale ed integrale estinzione, precisando, che detto mutuo, comunque ed in ogni caso, è garantito da una polizza assicurativa a copertura del debito che dovesse residuare in caso di estinzione anticipata, ovvero, nel caso di morte del mutuatario
(doc. n. 12 Contatto di mutuo terzo piano.pdf);
7) Le forniture di somministrazione della luce e del gas, dei due appartamenti, saranno intestate ognuna ai rispettivi usufruttuari (RA e Parte_2 signor i quali dovranno provvedere in proprio al pagamento dei Parte_1 relativi consumi;
8) La somministrazione dell'acqua, unica per entrambi gli appartamenti, in quanto il contatore e l'impianto di erogazione sono installati all'interno dell'appartamento ubicato al terzo piano - situazione di fatto da sempre esistente, accettata e condivisa dai coniugi - rimarrà intestata al , che si farà carico del pagamento Parte_1 integrale dei consumi;
9) La RA , inoltre, potrà utilizzare la rete wi-fi a servizio di Parte_2 entrambi gli appartamenti ed il costo relativo abbonamento sarà sostenuto, interamente, dal signor Parte_1
10) La RA , in quanto usufruttuaria, provvederà alla gestione Parte_2 diligente del suo immobile e saranno a suo, esclusivo, carico: tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie, occorrenti per la manutenzione interna;
le spese condominiali di natura ordinaria saranno pagate dal signor Parte_1 mentre, le spese condominiali, di natura straordinaria, saranno ripartite al 50%
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tra il signor e la RA;
Parte_1 Parte_2
11) In seguito all'emissione del provvedimento che disporrà la modifica delle condizioni della separazione, per come innanzi concordate, la RA Parte_2 varierà, immediatamente, a suo nome l'intestazione della Tassa Comunale
[...] per i Rifiuti Solidi Urbani (TARI) relativa all'immobile subalterno 111, mentre resterà in carico a quella relativa al subalterno 112; Parte_1
12) La RA e il Sig. stabiliscono e convengono Parte_2 Parte_1 di definire con il presente accordo tutte le situazioni pendenti, nessuna esclusa ed entrambe le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere dall'altro coniuge per tutte le relazioni patrimoniali avute durante il matrimonio e per tutte le spese sostenute”.
Con le note del 27.03.2025 le parti fornivano, in maniera conforme ai rilievi di cui al decreto del 25.03.2025, le seguenti precisazioni in ordine alle condizioni n. 2 e 3 del ricorso:
“I coniugi e i figli provvederanno, in un momento successivo e in separata sede, a stipulare uno specifico atto notarile nel quale verrà formalizzato il trasferimento, ai ricorrenti del diritto di usufrutto, relativamente agli immobili come innanzi ripartiti e indicati, mentre, ai figli e sarà destinata CP_1 Persona_1 la nuda proprietà nelle percentuali già indicate.
Per tale motivo in questa fase detta disposizione, deve intendersi, solo ed esclusivamente, come una pattuizione a trasferire a cui i coniugi e le altre parti, daranno corso ed attuazione in un momento successivo ed in tale senso si dovranno intendere modificate le richieste formulate nel ricorso introduttivo”.
Orbene, ritiene il collegio che le predette pattuizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento e, pertanto, che possano essere integralmente recepite.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
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- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso come modificate con le note del 27.03.2025 e riportate integralmente in motivazione in modifica della sentenza di separazione n. 318/2004 emessa dal Tribunale di Salerno in data
10.06.2003;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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