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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3647/2017 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CARLO MORRICONE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roseto Degli Abruzzi (TE) Via T. Patini n. 1;;
ATTORI contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. KATIUSCIA SECONDINO, con domicilio eletto in Teramo presso la Filiale di in via Carlo Forti n. 47; Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico designato del Tribunale di Teramo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda:
- accertare e dichiarare il diritto degli attori, nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al rimborso dei predetti buoni fruttiferi postali serie P n.000.086 intestato a , Parte_1 serie P n.000.087 intestato a e serie P n.000.088 intestato a , di Lire Parte_3 Parte_2
1.000,000 (unmilione) ciascuno, in conformità alle condizioni riportate sulla tabella posta sul retro dei buoni stessi, per le motivazioni di cui alla narrativa e, per l'effetto
- condannare , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di €5.494,95 in Controparte_1 favore di ognuno degli attori e coì in totale al pagamento della somma di € 16.484,85 o alla maggiore
o minore somma che sarà determinata dal Giudicante, quale ulteriore somma dovuta in virtù dei predetti buoni per i motivi di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, ovvero dalla data del rimborso;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso spese generali pari al 15% iva e cpa come per legge”.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
di essere titolari di tre Buoni Postali Fruttiferi, serie P, per lire 1.000,000 ciascuno, acquistati in data 22.8.1985 (buono serie P n. 000.086, intestato a
; buono serie P n.000.087, intestato a e Parte_1 Parte_3 buono serie P n.000.088, intestato a;
Parte_2
che, all'atto del rimborso, avevano ricevuto € 7.837,19 ciascuno;
che, tuttavia, in base al rendimento indicato nelle tabelle poste sul retro dei buoni in loro possesso, avrebbero dovuto riscuotere, avendo maturato anche n. 60 bimestri successivi al ventesimo anno, ovvero fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione (31 dicembre 2015), la somma pari ad € 13.332,14 ciascuno, ovvero € 5.332,94 per i primi venti anni ed
€ 7.999,20 per i successivi 60 bimestri (ovvero lire 258.150 quindi € 133,32 per ogni bimestre moltiplicato per n. 60 bimestri maturati) residuando quindi in loro favore un credito di € 5.494,95 per ognuno, per un totale di € 16.484,85;
che ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia si era rivelato infruttuoso, in quanto secondo le differenze di CP_1 rendimento riscontrabili in relazione ai titoli “N”, “O” e “P” erano da attribuirsi a variazioni diminutive ex lege del saggio di interesse;
che anche il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo.
2 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 maggio 2018 si è costituita in giudizio giustificando il mancato rimborso delle somme risultanti dai tassi Controparte_1 di rendimento indicati nelle tabelle apposte sul retro dei buoni sottoscritti dalla parti attrici, sulla base del dettato normativo costituito dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che consentiva la variazione del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali ad opera di decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Ha richiamato, quindi, l'art. 6 del D.M. Tesoro 13 giugno 1986 in base al quale “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera 'Q', compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'”.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito, respingere in toto l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti
i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, all'udienza del 1° ottobre 2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale non può trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito illustrate.
I buoni postali fruttiferi oggetto di causa sono stati emessi tutti in data 22 agosto 1985 dall'ufficio postale di Giulianova Spiaggia.
Non revocabile in dubbio, pertanto, che le modifiche delle condizioni di rimborso dedotte da siano intervenute successivamente all'emissione dei predetti buoni in forza Controparte_1 del richiamato Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.
Invero, trattasi, nella fattispecie, di buoni postali della serie P, espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n.
148).
Segnatamente, in forza dell'art. 6 di tale Decreto Ministeriale, “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera 'Q', compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'".
3 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Tale intervento di modifica trae la propria legittimazione nell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n.
156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa e quindi applicabile al presente giudizio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del
30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1974 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da CP_1 pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
In altri termini, alla luce delle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi in discussione, era possibile - e quindi anche prevedibile – che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse, medio tempore, variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Sicché, in forza del combinato disposto dell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel
1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una (etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339
c.c., che ha comportato una automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
A questo punto, deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno disatteso la tesi secondo cui la disciplina applicabile ai buoni postali emessi all'epoca in cui era in vigore l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 sia quella vigente al momento della riscossione, poiché la norma abrogatrice del D.P.R. n. 156/1973 ha espressamente stabilito, come si è poc'anzi evidenziato, che i rapporti già in essere continuano a essere regolati dalle norme anteriori (Cass. S.U. n. 3963/2019).
Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la
Corte di Cassazione ha reputato erroneo affermare che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
4 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Quanto, invece, alla sentenza delle SS.UU. del 2007 n. 1379, invocata dagli attori, essa si riferisce a un'ipotesi differente da quella oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, poiché in quel caso il decreto che prevedeva tassi diversi rispetto alle condizioni poste a tergo dei buoni non era stato emanato successivamente alla loro emissione, come nel caso di specie, bensì era antecedente.
Infatti, la citata sentenza chiarisce che solo nei casi in cui in corso di rapporto non è intervenuto alcun Decreto Ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e le indicazioni apposte sui buoni postali fruttiferi, offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'ufficio postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime.
Dunque, le Sezioni Unite hanno sancito, anche in tale pronuncia, il diverso principio di carattere generale in base al quale le condizioni riportate sul buono fruttifero prevalgono sulle modifiche stabilite dai decreti ministeriali precedenti o contestuali l'emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni. Solo in questo caso, le condizioni non possono che essere quelle riportate sul titolo.
Inoltre, l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo - caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto, non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nel 1985, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così
Cass. S.U. n. 13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Da ultimo, come chiarito anche nella già richiamata pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte degli attori, che erano tenuti a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita.
Infatti nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la estensibilità a
[...]
degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato come la normativa CP_1 relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo” e ha dato rilievo, da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento dell'esercizio del suo diritto a
5 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
Dalle considerazioni che precedono, deriva che i buoni postali nella titolarità degli attori sono stati correttamente liquidati da parte di nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del CP_1
Tesoro del 13 giugno 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta a titolo di interessi maturati sui predetti buoni.
Le spese di lite meritano di essere compensate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi sulle questioni dirimenti ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3647/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Teramo, il giorno 11 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6
r.g. n. 3647/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3647/2017 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CARLO MORRICONE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roseto Degli Abruzzi (TE) Via T. Patini n. 1;;
ATTORI contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. KATIUSCIA SECONDINO, con domicilio eletto in Teramo presso la Filiale di in via Carlo Forti n. 47; Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico designato del Tribunale di Teramo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda:
- accertare e dichiarare il diritto degli attori, nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al rimborso dei predetti buoni fruttiferi postali serie P n.000.086 intestato a , Parte_1 serie P n.000.087 intestato a e serie P n.000.088 intestato a , di Lire Parte_3 Parte_2
1.000,000 (unmilione) ciascuno, in conformità alle condizioni riportate sulla tabella posta sul retro dei buoni stessi, per le motivazioni di cui alla narrativa e, per l'effetto
- condannare , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di €5.494,95 in Controparte_1 favore di ognuno degli attori e coì in totale al pagamento della somma di € 16.484,85 o alla maggiore
o minore somma che sarà determinata dal Giudicante, quale ulteriore somma dovuta in virtù dei predetti buoni per i motivi di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, ovvero dalla data del rimborso;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso spese generali pari al 15% iva e cpa come per legge”.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
di essere titolari di tre Buoni Postali Fruttiferi, serie P, per lire 1.000,000 ciascuno, acquistati in data 22.8.1985 (buono serie P n. 000.086, intestato a
; buono serie P n.000.087, intestato a e Parte_1 Parte_3 buono serie P n.000.088, intestato a;
Parte_2
che, all'atto del rimborso, avevano ricevuto € 7.837,19 ciascuno;
che, tuttavia, in base al rendimento indicato nelle tabelle poste sul retro dei buoni in loro possesso, avrebbero dovuto riscuotere, avendo maturato anche n. 60 bimestri successivi al ventesimo anno, ovvero fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione (31 dicembre 2015), la somma pari ad € 13.332,14 ciascuno, ovvero € 5.332,94 per i primi venti anni ed
€ 7.999,20 per i successivi 60 bimestri (ovvero lire 258.150 quindi € 133,32 per ogni bimestre moltiplicato per n. 60 bimestri maturati) residuando quindi in loro favore un credito di € 5.494,95 per ognuno, per un totale di € 16.484,85;
che ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia si era rivelato infruttuoso, in quanto secondo le differenze di CP_1 rendimento riscontrabili in relazione ai titoli “N”, “O” e “P” erano da attribuirsi a variazioni diminutive ex lege del saggio di interesse;
che anche il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo.
2 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 maggio 2018 si è costituita in giudizio giustificando il mancato rimborso delle somme risultanti dai tassi Controparte_1 di rendimento indicati nelle tabelle apposte sul retro dei buoni sottoscritti dalla parti attrici, sulla base del dettato normativo costituito dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che consentiva la variazione del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali ad opera di decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Ha richiamato, quindi, l'art. 6 del D.M. Tesoro 13 giugno 1986 in base al quale “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera 'Q', compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'”.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito, respingere in toto l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti
i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, all'udienza del 1° ottobre 2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale non può trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito illustrate.
I buoni postali fruttiferi oggetto di causa sono stati emessi tutti in data 22 agosto 1985 dall'ufficio postale di Giulianova Spiaggia.
Non revocabile in dubbio, pertanto, che le modifiche delle condizioni di rimborso dedotte da siano intervenute successivamente all'emissione dei predetti buoni in forza Controparte_1 del richiamato Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.
Invero, trattasi, nella fattispecie, di buoni postali della serie P, espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n.
148).
Segnatamente, in forza dell'art. 6 di tale Decreto Ministeriale, “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera 'Q', compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'".
3 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Tale intervento di modifica trae la propria legittimazione nell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n.
156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa e quindi applicabile al presente giudizio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del
30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1974 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da CP_1 pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
In altri termini, alla luce delle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi in discussione, era possibile - e quindi anche prevedibile – che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse, medio tempore, variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Sicché, in forza del combinato disposto dell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel
1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una (etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339
c.c., che ha comportato una automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
A questo punto, deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno disatteso la tesi secondo cui la disciplina applicabile ai buoni postali emessi all'epoca in cui era in vigore l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 sia quella vigente al momento della riscossione, poiché la norma abrogatrice del D.P.R. n. 156/1973 ha espressamente stabilito, come si è poc'anzi evidenziato, che i rapporti già in essere continuano a essere regolati dalle norme anteriori (Cass. S.U. n. 3963/2019).
Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la
Corte di Cassazione ha reputato erroneo affermare che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
4 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
Quanto, invece, alla sentenza delle SS.UU. del 2007 n. 1379, invocata dagli attori, essa si riferisce a un'ipotesi differente da quella oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, poiché in quel caso il decreto che prevedeva tassi diversi rispetto alle condizioni poste a tergo dei buoni non era stato emanato successivamente alla loro emissione, come nel caso di specie, bensì era antecedente.
Infatti, la citata sentenza chiarisce che solo nei casi in cui in corso di rapporto non è intervenuto alcun Decreto Ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e le indicazioni apposte sui buoni postali fruttiferi, offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'ufficio postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime.
Dunque, le Sezioni Unite hanno sancito, anche in tale pronuncia, il diverso principio di carattere generale in base al quale le condizioni riportate sul buono fruttifero prevalgono sulle modifiche stabilite dai decreti ministeriali precedenti o contestuali l'emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni. Solo in questo caso, le condizioni non possono che essere quelle riportate sul titolo.
Inoltre, l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo - caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto, non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nel 1985, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così
Cass. S.U. n. 13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Da ultimo, come chiarito anche nella già richiamata pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte degli attori, che erano tenuti a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita.
Infatti nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la estensibilità a
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degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato come la normativa CP_1 relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo” e ha dato rilievo, da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento dell'esercizio del suo diritto a
5 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3647/2017
riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
Dalle considerazioni che precedono, deriva che i buoni postali nella titolarità degli attori sono stati correttamente liquidati da parte di nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del CP_1
Tesoro del 13 giugno 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta a titolo di interessi maturati sui predetti buoni.
Le spese di lite meritano di essere compensate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi sulle questioni dirimenti ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3647/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Teramo, il giorno 11 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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