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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE in persona del Giudice dr. Daniele Gallucci nel procedimento iscritto al n. 674 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente tra
(avv. DAMMICCO MATTEO) Parte_1
CONTRO
; Controparte_1
letti gli atti;
lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dal solo opponente;
vista l'istanza del 21 marzo 2025, con cui l'opponente ha precisato di aver tratto l'indirizzo pec dal precetto e di averlo estratto dal registro INI-PEC;
considerato che
l'indirizzo pec del difensore di parte convenuta, presso il quale quest'ultima ha eletto domicilio (cfr. atto di precetto) risulta regolarmente inserito nel registro INI-PEC;
ritenuto che
, alla luce dei chiarimenti forniti, l'errata dizione contenuta nella relata di notifica può effettivamente considerarsi un refuso, atteso che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, essendo pervenuto a conoscenza del destinatario l'atto di citazione in opposizione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza cautelare;
considerato peraltro che la notifica è stata regolarmente eseguita (come risulta
dall'avviso di consegna prodotto in formato .eml) presso il domicilio eletto del creditore intimante ai sensi dell'art. 480 c.p.c.; visto l'art. 177 c.p.c. revoca il contenuto dell'ordinanza emessa in data 20 marzo 2025 nella parte che di seguito si trascrive: “considerato che la relata di notifica non dà atto dell'estrazione dell'indirizzo pec indicato da parte opposta nell'atto di precetto da un valido registro pec, non potendosi ritenere tale quello tenuto dall'ordine professionale di appartenenza, atteso che
i registri pubblici di riferimento sono il registro INI-PEC e il Reginde;
considerato che
occorre quindi rinnovare la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza di sospensione;
fissa, in luogo dell'udienza, il termine perentorio delle ore 00.01 del 08.05.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; fissa il termine del 10.04.2025 per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e del presente provvedimento.”
a parziale modifica della predetta ordinanza, osserva
Parte opponente ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli da quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di €
[...]
244.972,02, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari in favore della , e della somma di € 13.430,00, Controparte_3
in forza di una pronuncia della Corte di Cassazione emessa sempre in favore del predetto istituto di credito.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
- 2 - la mancanza di prova in ordine alla titolarità, da parte della convenuta, del rapporto giuridico controverso, non essendo stata offerta dimostrazione dell'inclusione del credito tra quelli ceduti dalla
[...]
alla Controparte_3 CP_1
l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e l'intervenuta prescrizione del credito;
l'omessa indicazione dei criteri di quantificazione del credito, in ragione dell'incertezza dei tassi applicati e della loro illegittimità;
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
Parte opposta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita nel sub-procedimento cautelare.
L'istanza di sospensione è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, va in generale osservato che, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I,
25/07/2023, n.22409):
la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma1; dunque, la sua esistenza è dimostrabile
- 3 - con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere fornita dal cessionario in altro modo2;
nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare
enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).” 2Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944 “..il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”
- 4 - l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, etc. ;
la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello3.
Nel caso di specie, emerge dal contenuto del precetto notificato dalla stessa parte opposta che i crediti incorportati nei titoli giudiziali azionati fanno capo alla (poi incorporata in ) e che Controparte_3 CP_4
sarebbero poi stati acquistati, prima, da Unipolrec, e, successivamente, dall'odierna CP_1
- 5 - Non costituendosi in giudizio, non ha però provato, a fronte delle CP_1
contestazioni mosse dall'opponente, la titolarità dei crediti rivendicati, non avendo nella specie fornito prova della loro inclusione all'interno delle operazioni di cessione in blocco sopra richiamate.
Pertanto, anche alla luce dei pregiudizi che è suscettibile di arrecare l'avvio di una procedura esecutiva sul patrimonio del debitore (che integrano il requisito del periculum), sussiste il fumus di apparente fondatezza dell'opposizione, che legittima l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Restano allo stato assorbite le ulteriori doglianze, mentre la liquidazione delle spese di lite relative alla presente fase cautelare va rimandata all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
sospende l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto azionati;
spese al merito.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Taranto, in data 26/03/2025
Il Giudice
Daniele Gallucci
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4277
“Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica 3 Cass. civ. n. 10200/2021; Cass., Sez. U. n. 10790/2017.
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE in persona del Giudice dr. Daniele Gallucci nel procedimento iscritto al n. 674 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente tra
(avv. DAMMICCO MATTEO) Parte_1
CONTRO
; Controparte_1
letti gli atti;
lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dal solo opponente;
vista l'istanza del 21 marzo 2025, con cui l'opponente ha precisato di aver tratto l'indirizzo pec dal precetto e di averlo estratto dal registro INI-PEC;
considerato che
l'indirizzo pec del difensore di parte convenuta, presso il quale quest'ultima ha eletto domicilio (cfr. atto di precetto) risulta regolarmente inserito nel registro INI-PEC;
ritenuto che
, alla luce dei chiarimenti forniti, l'errata dizione contenuta nella relata di notifica può effettivamente considerarsi un refuso, atteso che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, essendo pervenuto a conoscenza del destinatario l'atto di citazione in opposizione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza cautelare;
considerato peraltro che la notifica è stata regolarmente eseguita (come risulta
dall'avviso di consegna prodotto in formato .eml) presso il domicilio eletto del creditore intimante ai sensi dell'art. 480 c.p.c.; visto l'art. 177 c.p.c. revoca il contenuto dell'ordinanza emessa in data 20 marzo 2025 nella parte che di seguito si trascrive: “considerato che la relata di notifica non dà atto dell'estrazione dell'indirizzo pec indicato da parte opposta nell'atto di precetto da un valido registro pec, non potendosi ritenere tale quello tenuto dall'ordine professionale di appartenenza, atteso che
i registri pubblici di riferimento sono il registro INI-PEC e il Reginde;
considerato che
occorre quindi rinnovare la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza di sospensione;
fissa, in luogo dell'udienza, il termine perentorio delle ore 00.01 del 08.05.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; fissa il termine del 10.04.2025 per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e del presente provvedimento.”
a parziale modifica della predetta ordinanza, osserva
Parte opponente ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli da quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di €
[...]
244.972,02, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari in favore della , e della somma di € 13.430,00, Controparte_3
in forza di una pronuncia della Corte di Cassazione emessa sempre in favore del predetto istituto di credito.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
- 2 - la mancanza di prova in ordine alla titolarità, da parte della convenuta, del rapporto giuridico controverso, non essendo stata offerta dimostrazione dell'inclusione del credito tra quelli ceduti dalla
[...]
alla Controparte_3 CP_1
l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e l'intervenuta prescrizione del credito;
l'omessa indicazione dei criteri di quantificazione del credito, in ragione dell'incertezza dei tassi applicati e della loro illegittimità;
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
Parte opposta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita nel sub-procedimento cautelare.
L'istanza di sospensione è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, va in generale osservato che, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I,
25/07/2023, n.22409):
la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma1; dunque, la sua esistenza è dimostrabile
- 3 - con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere fornita dal cessionario in altro modo2;
nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare
enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).” 2Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944 “..il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”
- 4 - l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, etc. ;
la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello3.
Nel caso di specie, emerge dal contenuto del precetto notificato dalla stessa parte opposta che i crediti incorportati nei titoli giudiziali azionati fanno capo alla (poi incorporata in ) e che Controparte_3 CP_4
sarebbero poi stati acquistati, prima, da Unipolrec, e, successivamente, dall'odierna CP_1
- 5 - Non costituendosi in giudizio, non ha però provato, a fronte delle CP_1
contestazioni mosse dall'opponente, la titolarità dei crediti rivendicati, non avendo nella specie fornito prova della loro inclusione all'interno delle operazioni di cessione in blocco sopra richiamate.
Pertanto, anche alla luce dei pregiudizi che è suscettibile di arrecare l'avvio di una procedura esecutiva sul patrimonio del debitore (che integrano il requisito del periculum), sussiste il fumus di apparente fondatezza dell'opposizione, che legittima l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Restano allo stato assorbite le ulteriori doglianze, mentre la liquidazione delle spese di lite relative alla presente fase cautelare va rimandata all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
sospende l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto azionati;
spese al merito.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Taranto, in data 26/03/2025
Il Giudice
Daniele Gallucci
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4277
“Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica 3 Cass. civ. n. 10200/2021; Cass., Sez. U. n. 10790/2017.