Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/1965, n. 129
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Sentenza 25 gennaio 1965

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Ai fini di determinare la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa della persona offesa da un fatto illecito altrui, va tenuto conto della preesistente diminuzione di capacità che sia derivata da altro sinistro, in modo che l'autore dell'illecito risponda soltanto della quota di Invalidità derivante dal suo comportamento.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dei negozi giuridici operano solo quando il negozio del quale si vuol fornire la prova venga invocato come tale, cioe come fonte di diritti che si intendono far valere, e non anche quando il negozio sia dedotto come semplice fatto storico influente sulla controversia.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/1965, n. 129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 129
    Data del deposito : 25 gennaio 1965

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