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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11953 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 63685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025,
e vertente tra
, nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, con domicilio telematico, rappresentate e difese dagli Avv.ti Matteo
[...]
MI e AR PP per procura in atti,
- attori -
e
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
e
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
pagina 1 di 12 - convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio il
[...] Persona_1
e la Repubblica Federale di Germania Controparte_2
per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e Persona_1
conseguente alla deportazione in Germania dal 9.9.1943.
Si costituiva il eccependo la Controparte_1
incompetenza per territorio, la propria legittimazione passiva, la decadenza, la prescrizione, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 2.5.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio è disattesa.
Infatti, in una fattispecie identica la recente Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
13/12/2024) 19/03/2025, n. 7371 ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio pagina 2 di 12 dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.). La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass. 03/09/2004, n.
17880 nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n. 26883). Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ.). In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440; gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno pagina 3 di 12 riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza, Cass.
16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n.
18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808)”.
Sulla base di questi noti principi ha poi concluso nel senso che “Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la
[...]
in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di Controparte_3
un'unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766)”.
Deve dunque affermarsi la competenza del Tribunale di Roma.
In ordine alla legittimazione passiva si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito,
e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla pagina 4 di 12 prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Controparte_1
ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si
[...] instaura con il e con la Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Per altro aspetto si osserva che in ogni caso “La proponibilità, contro la Repubblica
Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza pagina 5 di 12 dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
08/02/2024, n. 3642. Così anche Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/09/2020, n.
20442), e, dunque, è corretto evocare in giudizio anche la Repubblica Federale
Tedesca.
La presente pronuncia, tuttavia, si limita all'accertamento del credito per l'accesso al suddetto fondo proprio in base a quanto previsto dall'art. 43), 1° comma, del d.l.
n. 36 del 30.4.2022 ed alla stessa pronuncia della Corte Costituzionale 21/07/2023,
n. 159, la quale ha precisato che “L'art. 43 istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. E ciò fa "assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile
1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del
1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del "ristoro" dei danni subìti
pagina 6 di 12 dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” e che “Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova”.
Sempre in via preliminare è disattesa l'eccezione di decadenza.
L'art. 43, 6° comma, d.l. n. 36 del 30.4.2022, nel testo vigente dal 30.6.2022 come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
L'art. 8, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, modificato dall'art.
5-bis, comma 1,
D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha poi previsto che “Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
pagina 7 di 12 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”.
Dunque, essendo il giudizio introdotto nell'ottobre del 2022, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
Nel merito, gli attori espongono che il padre , militare, era oggetto Persona_1 dell'attività di rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo
Reich e fatto prigioniero ed in data 9.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo “status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data 29.4.1945, ed agiscono per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e
Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un Persona_1 civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei pagina 8 di 12 confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la
Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel
1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali.
Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del
Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pagina 9 di 12 pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e Persona_1
psichiche, circostanze non specificatamente contestate dalle amministrazioni pagina 10 di 12 costituite e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre che documentate
(doc.ti nn. 1, 2, 3 e 4 atto di citazione) ed oltre a costituire fatto storico e notorio il trattamento riservato dai nazisti agli Internati Militari Italiani, ai quali era negato proprio lo “status” di prigioniero di guerra.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 14.3.1996 ed al notevole decorso del tempo, Persona_1
ed è quantificato in euro 45.000,00, da dividersi tra i tre eredi in 15.000,00 euro per ciascuna, somma, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutata ed attualizzata ad oggi.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
pagina 11 di 12 Infine non è dimostrato alcun danno patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , a titolo di danno la somma di euro Persona_1
15.000,00 per ciascuna;
b) condanna il , in Controparte_1
persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 9.8.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 63685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025,
e vertente tra
, nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, con domicilio telematico, rappresentate e difese dagli Avv.ti Matteo
[...]
MI e AR PP per procura in atti,
- attori -
e
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
e
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
pagina 1 di 12 - convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio il
[...] Persona_1
e la Repubblica Federale di Germania Controparte_2
per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e Persona_1
conseguente alla deportazione in Germania dal 9.9.1943.
Si costituiva il eccependo la Controparte_1
incompetenza per territorio, la propria legittimazione passiva, la decadenza, la prescrizione, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 2.5.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio è disattesa.
Infatti, in una fattispecie identica la recente Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
13/12/2024) 19/03/2025, n. 7371 ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio pagina 2 di 12 dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.). La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass. 03/09/2004, n.
17880 nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n. 26883). Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ.). In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440; gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno pagina 3 di 12 riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza, Cass.
16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n.
18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808)”.
Sulla base di questi noti principi ha poi concluso nel senso che “Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la
[...]
in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di Controparte_3
un'unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766)”.
Deve dunque affermarsi la competenza del Tribunale di Roma.
In ordine alla legittimazione passiva si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito,
e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla pagina 4 di 12 prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Controparte_1
ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si
[...] instaura con il e con la Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Per altro aspetto si osserva che in ogni caso “La proponibilità, contro la Repubblica
Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza pagina 5 di 12 dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
08/02/2024, n. 3642. Così anche Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/09/2020, n.
20442), e, dunque, è corretto evocare in giudizio anche la Repubblica Federale
Tedesca.
La presente pronuncia, tuttavia, si limita all'accertamento del credito per l'accesso al suddetto fondo proprio in base a quanto previsto dall'art. 43), 1° comma, del d.l.
n. 36 del 30.4.2022 ed alla stessa pronuncia della Corte Costituzionale 21/07/2023,
n. 159, la quale ha precisato che “L'art. 43 istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. E ciò fa "assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile
1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del
1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del "ristoro" dei danni subìti
pagina 6 di 12 dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” e che “Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova”.
Sempre in via preliminare è disattesa l'eccezione di decadenza.
L'art. 43, 6° comma, d.l. n. 36 del 30.4.2022, nel testo vigente dal 30.6.2022 come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
L'art. 8, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, modificato dall'art.
5-bis, comma 1,
D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha poi previsto che “Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
pagina 7 di 12 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”.
Dunque, essendo il giudizio introdotto nell'ottobre del 2022, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
Nel merito, gli attori espongono che il padre , militare, era oggetto Persona_1 dell'attività di rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo
Reich e fatto prigioniero ed in data 9.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo “status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data 29.4.1945, ed agiscono per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e
Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un Persona_1 civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei pagina 8 di 12 confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la
Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel
1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali.
Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del
Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pagina 9 di 12 pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e Persona_1
psichiche, circostanze non specificatamente contestate dalle amministrazioni pagina 10 di 12 costituite e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre che documentate
(doc.ti nn. 1, 2, 3 e 4 atto di citazione) ed oltre a costituire fatto storico e notorio il trattamento riservato dai nazisti agli Internati Militari Italiani, ai quali era negato proprio lo “status” di prigioniero di guerra.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 14.3.1996 ed al notevole decorso del tempo, Persona_1
ed è quantificato in euro 45.000,00, da dividersi tra i tre eredi in 15.000,00 euro per ciascuna, somma, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutata ed attualizzata ad oggi.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
pagina 11 di 12 Infine non è dimostrato alcun danno patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , a titolo di danno la somma di euro Persona_1
15.000,00 per ciascuna;
b) condanna il , in Controparte_1
persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 9.8.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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