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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1082/2021 R.G. avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giosuè Mazzocca ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dagli avv.ti Sebastiano Tanzola e Giuliana Perito ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nell'affermare di Controparte_1 essere proprietario del terreno sito in Sala Consilina alla località
Pastinelle al foglio 37 particella 498 e 500, a seguito di donazione della sig.ra (madre del ricorrente) Repertorio N.25203 Persona_1
Raccolta 10493 Notar avvenuta in data 31 maggio 2005, Controparte_3 sottolineava che lo stesso risultava occupato sine titulo da CP_2
a mezzo del posizionamento di autoveicoli e materiali vari.
Pag. 1 Specificava, altresì, di aver tentato, anche attraverso il procedimento di mediazione, una bonaria composizione della lite che si era rilevata impossibile.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare la detenzione sine titolo dell'immobile sito in via Pastinelle al foglio 37 particelle 498 e 500 posta in essere dalla sig.ra ; CP_2
- accertare e dichiarare che non ha nessun titolo per CP_2 occupare i terreni siti in via Pastinelle di Sala Consilina a foglio 37 p.lle
498 e 500. - per l'effetto, condannare il medesimo al CP_2 rilascio dei terreni siti in Via Pastinelle di cui al foglio 37 p.lle 498 e 500 in favore del ricorrente Controparte_1
- per l'effetto condannare al danno da occupazione senza CP_2 titolo.
2) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
3) Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione
e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione del convenuto, oppure ove l'Onorevole Tribunale adito decidesse di procedere ai sensi dell'art. 702-ter, 3° comma, cod. proc. civ.;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta che, in via preliminare, sottolineava come la vicenda fosse in precedenza già stata prospettata quale spoglio a mezzo del giudizio Tribunale di Lagonegro RG
178/2021, conclusosi con ordinanza del 28.1.2021 che rigettava la domanda possessoria.
Pag. 2 Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda anche per mancanza di prova, trattandosi di ipotesi, nell'ambito dell'occupazione sine titulo, da inquadrare come azione di rivendicazione e per la quale risulta necessaria la prova del diritto di proprietà, tanto mediante la c.d. probatio diabolica. Eccepiva, infine, l'usucapione per aver mantenuto un possesso legittimo e pacifico per oltre i vent'anni.
Il giudice riteneva la necessità di disporre il mutamento del rito da sommario in ordinario e concedeva, poi, su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Parte attrice eccepiva, altresì, in sede di memorie la tardività della costituzione con la conseguente decadenza dalla eccezione di usucapione come avanzata.
Il giudizio veniva istruito a mezzo della prova orale richiesta da parte attrice, all'esito della quale il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiamo qui per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo documentato in atti l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione avanzata da parte attrice in relazione alla tardiva costituzione di parte convenuta, con la conseguenza delle decadenze di legge, ivi compresa l'eccezione di usucapione avanzata.
Quanto al merito, va evidenziato che la questione circa la qualificazione giuridica della domanda di rilascio o consegna di un bene nei confronti di chi lo occupa abusivamente (senza titolo) è stato oggetto di intervento
Pag. 3 da parte delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., sez. un.,28 marzo 2014, n. 7305).
Le Sezioni unite hanno affermato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario
(…) l'azione di rivendicazione deve essere proposta quando la domanda sia diretta a ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo”.
Nel caso di specie, parte attrice qualifica la domanda come azione personale di restituzione sul presupposto che il titolo posto alla base dell'azione di restituzione fosse la successione testamentaria del defunto padre Al riguardo ha specificato che “con la successione Persona_2 testamentaria questo rapporto giuridico è venuto meno in quanto i beni sono stati attribuiti alla madre che poi li ha trasferiti con donazione al figlio Quindi inizialmente il resistente aveva Controparte_1 CP_2 titolo per occupare i beni oggetto di restituzione, poi questo titolo è venuto meno e il ne chiede la restituzione”. Controparte_1
Parte convenuta, invece, qualifica la domanda sotto l'aspetto dell'azione di rivendicazione mancando alla base un negozio con il quale il bene è stato trasmesso dall'attore al convenuto.
Nella fattispecie che ci occupa, risulta pacifico e non contestato tra le parti che il bene è stato trasmesso pro quota, a mezzo della successione di ai figli , e che, Persona_2 CP_2 CP_1 Per_3 successivamente, hanno donato le proprie rispettive quote alla madre che, diventata proprietaria per l'intero, ha, poi, donato Persona_1 al figlio il bene per cui è causa. Controparte_1
Dalla ricostruzione appena effettuata e che risulta per tabulas, non si evince l'esistenza di alcun negozio in base al quale il bene è stato
Pag. 4 trasmesso dall'attore al convenuto ed in ragione del quale la domanda avanzata può essere qualificata come azione personale di restituzione.
La domanda, pertanto, va inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
In particolare, tale azione, concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione, è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
In questo caso la domanda, come sopra specificato, è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, pertanto, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, in quanto egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (ex
Pag. 5 multis, Cass., 28865 del 2021; Cass., n. 21940 del 2018; Cass., n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Dall'esame della documentazione prodotta, ed in assenza di prove orali tendenti a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte dell'attore, non viene ad essere raggiunta la prova di un acquisto a titolo originario in capo all'attore. Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento in assenza della prova della legittimazione attiva di
. Controparte_1
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sottesi alle fattispecie oggetto di esame, nonché della tradiva costituzione in giudizio del convenuto con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di usucapione avanzata, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1082/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 21 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1082/2021 R.G. avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giosuè Mazzocca ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dagli avv.ti Sebastiano Tanzola e Giuliana Perito ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nell'affermare di Controparte_1 essere proprietario del terreno sito in Sala Consilina alla località
Pastinelle al foglio 37 particella 498 e 500, a seguito di donazione della sig.ra (madre del ricorrente) Repertorio N.25203 Persona_1
Raccolta 10493 Notar avvenuta in data 31 maggio 2005, Controparte_3 sottolineava che lo stesso risultava occupato sine titulo da CP_2
a mezzo del posizionamento di autoveicoli e materiali vari.
Pag. 1 Specificava, altresì, di aver tentato, anche attraverso il procedimento di mediazione, una bonaria composizione della lite che si era rilevata impossibile.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare la detenzione sine titolo dell'immobile sito in via Pastinelle al foglio 37 particelle 498 e 500 posta in essere dalla sig.ra ; CP_2
- accertare e dichiarare che non ha nessun titolo per CP_2 occupare i terreni siti in via Pastinelle di Sala Consilina a foglio 37 p.lle
498 e 500. - per l'effetto, condannare il medesimo al CP_2 rilascio dei terreni siti in Via Pastinelle di cui al foglio 37 p.lle 498 e 500 in favore del ricorrente Controparte_1
- per l'effetto condannare al danno da occupazione senza CP_2 titolo.
2) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
3) Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione
e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione del convenuto, oppure ove l'Onorevole Tribunale adito decidesse di procedere ai sensi dell'art. 702-ter, 3° comma, cod. proc. civ.;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta che, in via preliminare, sottolineava come la vicenda fosse in precedenza già stata prospettata quale spoglio a mezzo del giudizio Tribunale di Lagonegro RG
178/2021, conclusosi con ordinanza del 28.1.2021 che rigettava la domanda possessoria.
Pag. 2 Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda anche per mancanza di prova, trattandosi di ipotesi, nell'ambito dell'occupazione sine titulo, da inquadrare come azione di rivendicazione e per la quale risulta necessaria la prova del diritto di proprietà, tanto mediante la c.d. probatio diabolica. Eccepiva, infine, l'usucapione per aver mantenuto un possesso legittimo e pacifico per oltre i vent'anni.
Il giudice riteneva la necessità di disporre il mutamento del rito da sommario in ordinario e concedeva, poi, su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Parte attrice eccepiva, altresì, in sede di memorie la tardività della costituzione con la conseguente decadenza dalla eccezione di usucapione come avanzata.
Il giudizio veniva istruito a mezzo della prova orale richiesta da parte attrice, all'esito della quale il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiamo qui per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo documentato in atti l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione avanzata da parte attrice in relazione alla tardiva costituzione di parte convenuta, con la conseguenza delle decadenze di legge, ivi compresa l'eccezione di usucapione avanzata.
Quanto al merito, va evidenziato che la questione circa la qualificazione giuridica della domanda di rilascio o consegna di un bene nei confronti di chi lo occupa abusivamente (senza titolo) è stato oggetto di intervento
Pag. 3 da parte delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., sez. un.,28 marzo 2014, n. 7305).
Le Sezioni unite hanno affermato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario
(…) l'azione di rivendicazione deve essere proposta quando la domanda sia diretta a ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo”.
Nel caso di specie, parte attrice qualifica la domanda come azione personale di restituzione sul presupposto che il titolo posto alla base dell'azione di restituzione fosse la successione testamentaria del defunto padre Al riguardo ha specificato che “con la successione Persona_2 testamentaria questo rapporto giuridico è venuto meno in quanto i beni sono stati attribuiti alla madre che poi li ha trasferiti con donazione al figlio Quindi inizialmente il resistente aveva Controparte_1 CP_2 titolo per occupare i beni oggetto di restituzione, poi questo titolo è venuto meno e il ne chiede la restituzione”. Controparte_1
Parte convenuta, invece, qualifica la domanda sotto l'aspetto dell'azione di rivendicazione mancando alla base un negozio con il quale il bene è stato trasmesso dall'attore al convenuto.
Nella fattispecie che ci occupa, risulta pacifico e non contestato tra le parti che il bene è stato trasmesso pro quota, a mezzo della successione di ai figli , e che, Persona_2 CP_2 CP_1 Per_3 successivamente, hanno donato le proprie rispettive quote alla madre che, diventata proprietaria per l'intero, ha, poi, donato Persona_1 al figlio il bene per cui è causa. Controparte_1
Dalla ricostruzione appena effettuata e che risulta per tabulas, non si evince l'esistenza di alcun negozio in base al quale il bene è stato
Pag. 4 trasmesso dall'attore al convenuto ed in ragione del quale la domanda avanzata può essere qualificata come azione personale di restituzione.
La domanda, pertanto, va inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
In particolare, tale azione, concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione, è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
In questo caso la domanda, come sopra specificato, è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, pertanto, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, in quanto egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (ex
Pag. 5 multis, Cass., 28865 del 2021; Cass., n. 21940 del 2018; Cass., n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Dall'esame della documentazione prodotta, ed in assenza di prove orali tendenti a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte dell'attore, non viene ad essere raggiunta la prova di un acquisto a titolo originario in capo all'attore. Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento in assenza della prova della legittimazione attiva di
. Controparte_1
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sottesi alle fattispecie oggetto di esame, nonché della tradiva costituzione in giudizio del convenuto con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di usucapione avanzata, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1082/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 21 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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