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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1466/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.05.2023 da:
nato a [...] in data [...] (c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Monsignor Romero, n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Falzoi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ozieri, Via Umberto I, n. 62, giusta procura in atti, ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Mores, via Monsignor Romero 15, elettivamente domiciliata in Ossi, via Europa 82, presso lo studio dell'avv. Alessandra Manca che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al presente atto resistente nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da accordo di cui alle note di trattazione scritta del 09.06.2025; per parte resistente: come da accordo di cui alle note di trattazione scritta del 09.06.2025;
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.05.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Controparte_1
tra le parti in Ozieri, in data 29.05.2011, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile (Atto
n. 00008 Parte II Serie A, anno 2011).
Premesso che dall'unione coniugale è nata (Ozieri, il 3.9.2007), minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente, ha dedotto che con decreto (n. Cron. 2149/2018 del 16.12.2018) il Tribunale di Sassari ha omologato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“5.1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
5.2 in quanto alla figlia : Per_1
5.2.1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione sub. 6.1;
5.2.2. mentre il diritto di visita di (ferma la possibilità di vedere la piccola senza limiti di sorta, Pt_1
vista anche la prosecuzione della convivenza presso la stessa abitazione, V. Infra sub. 6.1), sarà modulato in modo che (almeno):
5.2.3. potrà/dovrà tenere con sé la figlia per tre pomeriggi la settimana (lunedì, giovedì e venerdì) dalle 16.30, ora in cui , terminata la scuola, verrà ritirata dal padre con cui, appunto, Per_1
trascorrerà il pomeriggio, salve le diverse esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa e gli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, alternati i fine settimana con possibilità di pernottamento presso la casa del padre (sub. 6.1);
5.2.4. relativamente alle festività: verrà seguito il criterio dell'alternanza per quelle natalizie, pasquali, nonché per le varie “feste nazionali” (25 aprile, 1° maggio), mentre per quanto riguarda quelle estive,
trascorrerà con ciascun genitore 30 giorni ma solo fino a 15 giorni consecutivi (per evitare Per_1
che il distacco da quello momentaneamente non affidatario sia troppo lungo) e con l'impegno di assicurare i contatti telefonici (qualora non sia possibile con visita) con il genitore non affidatario;
5.3 quanto al mantenimento di : Per_1
5.3.1. il padre contribuirà al mantenimento ordinario della piccola con una cifra mensile di € 200 (da corrispondersi entro il 5 di ogni mese) oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
6. quanto alla “casa coniugale”:
pagina 2 di 7
6.1. il sottopiano dell'abitazione, (in Mores Via Monsignor Romero n. 15), verrà assegnato in uso a
[...]
che vi abiterà, unitamente alla figlia , fino al momento in cui non troverà CP_1 Per_1
un'occupazione stabile che le consenta di pagare un canone di locazione, mentre vivrà al piano Pt_1
primo;
6.2. quanto alla fornitura di luce e acqua: rimarrà un'unica utenza intestata a e Pt_1 CP_1
corrisponderà il costo dei consumi nella misura del 50%;
6.3. inoltre, si impegna ad acquistare e far installare a sue spese, nel sotto piano predetto Pt_1
destinato a – privo di riscaldamento – una stufa a “pellet”; CP_1
6.4. consegnerà a gli arredi della camera da letto e quelli della cameretta della piccola CP_1
(già in proprietà esclusiva di ) e consentirà che la stessa asporti beni personali;
Per_1 CP_1
6.5. quanto i mobili della cucina, di cui al sotto piano in uso a , in proprietà a perché CP_1 Pt_1
dallo stesso acquistati con denaro proprio, essi saranno (solo) in uso alla prima per tutta la permanenza nella casa coniugale;
7. i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avanzare per sé richieste di assegni di mantenimento”.
Ha rappresentato che malgrado i precisi impegni assunti in sede di separazione consensuale, benché la resistente risulti aver stabilizzato la propria posizione lavorativa e dimori stabilmente presso l'abitazione del proprio attuale compagno, ad oggi non avrebbe riconsegnato il locale immobiliare di proprietà del ricorrente, che verrebbe dalla stessa ancora utilizzato per uso magazzino e avrebbe, inoltre, omesso il pagamento pro-quota delle utenze domestiche afferenti l'immobile occupato. Ha, inoltre, dedotto che la figlia frequenta dal 2022 l'Istituto Classico Europeo Canopoleno, a Per_1
Sassari, per il quale viene sostenuto un costo annuale di € 3.000,00, comprendente vitto, alloggio e spese di trasporto, suddivise al 50% tra il ricorrente e la resistente. Nel caso di rientro della ragazza presso Mores per i fine settimana, la stessa trascorre il proprio tempo con entrambi i genitori in modo paritario. Pertanto, essendo le predette spese scolastiche, di vitto e alloggio già sostenute in modo uguale da entrambi i genitori e trascorrendo in modo paritario i periodi di rientro presso il Comune di residenza, fa sì che non risulti ad oggi giustificata la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della la quale, appunto, non sopporterebbe alcuna maggiore spesa a tale titolo CP_1
rispetto al ricorrente.
Ha concluso come da ricorso.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ma contestando la ricostruzione fatta dal sig. Ha dedotto che i Pt_1
provvedimenti di cui il ricorrente chiede la revoca sarebbero stati adottati in favore della figlia Per_1
pagina 3 di 7 la quale, essendo minorenne e non autosufficiente, ne avrebbe ancora pieno diritto. Ha rappresentato, inoltre, che sussisterebbe ancora il divario reddituale tra le parti in causa: infatti, mentre la CP_1
potrebbe contare solo sul reddito da lavoro dipendente, circa 1.100 euro al mese, il ricorrente, oltre a godere della pensione e degli introiti del bar, sarebbe titolare anche di beni immobili. Ha contestato di dimorare stabilmente presso il suo compagno e di utilizzare il sottopiano assegnatole in sede di separazione come magazzino, deducendo, invece, di abitare in maniera continuativa nel suddetto immobile insieme alla figlia, mentre dormirebbe dal proprio compagno qualche volta durante la settimana nel periodo scolastico quando sarebbe in convitto e, quindi, non rientrerebbe a casa. Per_1
Quanto alle utenze domestiche, ha dedotto che le corrispondenti somme sarebbero sempre state trattenute direttamente dall' dal mantenimento per la figlia, arbitrariamente e senza consenso della Pt_1
che si sarebbe dovuta adeguare, tanto che alcuni mesi è capitato che la resistente non avrebbe CP_1
percepito nulla a tale titolo. Ha poi contestato i redditi dichiarati dal sig. in 1500 euro mensili di Pt_1 pensione, di introitare dal bar la somma lorda di 800 mensili e di non avere un'auto.
Infine, quanto al mantenimento per ha rappresentato che l'accresciuta età della minore (16 Per_1
anni al momento della comparsa) avrebbe accresciuto anche le relative necessità, per cui ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico dell' a €. 400,00 mensili col diritto della Pt_1 [...]
a percepire il 100% dell'assegno unico, tenuto conto che, visto il collocamento presso la madre, CP_1 la minore sta a Sassari solo quando c'è scuola, mentre rientra a Mores ogniqualvolta in cui non ci sia lezione (fine settimana, festività, vacanze estive etc.), e in tali occasioni la stessa torna a casa dalla madre, la quale provvede a tutte le esigenze primarie della figlia, posto che il sig. vedrebbe la Pt_1
minore solo se questa va a trovarlo al bar. Ha, da ultimo, insistito per il mantenimento del diritto di visita libero.
Ha concluso come da comparsa di risposta.
All'udienza del 27.09.2023 hanno entrambi confermato di non volersi riconciliare e non sono riusciti a trovare un accordo, il Giudice, con ordinanza del 02.10.2023, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
“rilevato che, in sede di verifiche provvisorie nel giudizio di divorzio, il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza o meno di fatti nuovi/sopravvenienze rispetto alla regolamentazione assunta in sede di separazione tra i coniugi;
rilevato che, nel caso di specie, le parti si separavano con accordo consensuale in data 16.12.2018, ritenuto di dover modificare le statuizioni relative al mantenimento della figlia minore , Per_1
tenendo conto dei seguenti profili/sopravvenienze: a) frequenta, nel corso della settimana, la Per_1
scuola superiore con convitto, le cui spese scolastiche e di vitto/alloggio sono ripartite al 50% tra i pagina 4 di 7 genitori secondo i criteri di cui alle spese straordinarie (cfr. le esigenze della minore sono aumentate rispetto all'accordo di separazione in forza dell'età nonché il mantenimento ordinario nel periodo scolastico è ripartito equamente tra le parti mediante il pagamento della retta); b) Controparte_1
è impiegata dipendente a tempo indeterminato con stipendio mensile pari a circa € 1.100,00 (la
[...]
parte resistente ha subito un miglioramento delle proprie condizioni reddituali); tenuto conto delle esigenze effettive della minore nonché delle condizioni reddituali dei coniugi, anche in funzione comparativa rispetto all'accordo separazione di separazione consensuale;
ritenuto che
l'assegno di mantenimento per la minore debba essere aumentato a € 250,00, da porsi a carico di a favore del genitore collocatario;
Parte_1 Controparte_1
ritenuto che, in assenza di accordo tra le parti nonché in assenza di ragioni di tutela in senso contrario, gli assegni familiari debbano essere ripartiti tra i genitori secondo i criteri di legge per il
50% ciascuno”.
Il Giudice ha disposto, altresì, integrazioni documentali sulla condizione reddituale di entrambe le parti e, all'udienza del 30.04.2024, ha proceduto all'audizione della minore la quale Persona_2 dichiarava: “io ho sedici anni, compirò 17 anni il 3 settembre. Io faccio il classico europeo e durante la settimana sto in convitto. Io vivo in una doppia;
per i pasti c'è la mensa, anche se a me non piace molto. Siamo circa 70 persone, compresi maschi e femmine. Questa modalità la sto frequentando dal primo anno delle superiori, quindi ormai tre anni. Ho intenzione di continuare a stare in convitto fino alla maturità. Per il futuro, sto ancora valutando cosa fare. Attualmente non vorrei ad esempio andare all'estero, ma mi piacerebbe magari cambiare città. Dopo la scuola, faccio i compiti. non faccio sport
o altre attività extrascolastiche. Durante la settimana io sento i miei genitori liberamente con il telefono. Nel fine settimana, mio PA viene a prendermi il venerdì dopo scuola, pranziamo insieme a
Mores, e poi io scendo da mia mamma. Il sabato e la domenica sto da mia mamma ma vedo anche mio PA, ad esempio io mi reco al bar dove lavoro mio PA e appunto lo vedo lì. La domenica sera mia mamma mi accompagna in convitto. Tu hai la cameretta in questa casa? nel piano dove sta mia mamma c'è una camera dove appunto c'è il mio letto. Nella sala – che è abbastanza grande – c'è un lettino dove dorme mia mamma. C'è anche la cucina dove io ad esempio, se serve, faccio i compiti.
Da circa tre anni non vado a dormire nella casa sopra, quella dove sta mio PA, perché è una dinamica che si è creata naturalmente. Io nella settimana dormo in convitto, invece nel fine settimana torno a Mores nella camera che ho detto prima.
Ti piacerebbe dormire anche nella casa di sopra? Sarebbe indifferente, non cambierebbe molto. Io mio PA lo vedo a Mores e perché siamo nello stesso contesto, quindi, ho le occasioni per vederlo e stare
pagina 5 di 7 con lui. Il sabato mangio i pasti sempre con mia mamma;
ogni tanto quando torna mia zia vado a mangiare da mia nonna, quando mi piace.
Dove si trovano i tuoi amici? Quando torno a Mores ho i miei amici, che frequento nel fine settimana, quando torno. Ad esempio, andiamo al bar oppure nell'anfiteatro vicino al comune. Ho anche gli amici
a Sassari in convitto.
Vorresti avere un calendario di visite con i tuoi genitori più definito? È uguale, per me è indifferente.
ADR quando sto nei fine settimana a Mores c'è mia mamma lì, io il venerdì pranzo con mio PA, poi arriva mia mamma, l'orario dipende dai suoi orari di lavoro. Poi mia mamma mi accompagna a
Sassari la domenica sera.
Tua mamma abita lì anche durante la settimana? Non abita lì. Io non sono mai stata lì e non vorrei neppure andarci a vivere. Questa altra casa è sempre a Mores.
Dove stai quando ci sono le sospensioni scolastiche? Sto sempre a Mores, come dicevo prima, con mia mamma. Ad esempio, in questo ponte dal 25 aprile al 1 maggio sono stata a Mores, ho visto mio PA varie volte, ad esempio siamo andati a una fiera un giorno. Anche durante Natale e Pasqua seguo la stessa gestione. Ad esempio, il giorno di Pasqua ho pranzato con mio PA da mia nonna paterna con la famiglia. Poi sono tornata a casa e c'era la mamma”.
All'udienza del 11.06.2025 il Giudice ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato con note di trattazione scritta da parte dei difensori che ne hanno chiesto il recepimento.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per riferire al Collegio.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Ozieri, in data 29.05.2011, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile (Atto n. 00008 Parte II Serie A, anno 2011).
La domanda può, quindi, essere accolta, alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del
09.06.2025, che si riportano, essendo conformi al prevalente interesse della figlia che compirà Per_1
18 anni in settembre e, sotto il profilo economico, all'ordine pubblico:
pagina 6 di 7 “a) assegnare al sig. l'unità immobiliare sita in Mores, via monsignor Romero Parte_1
15, di sua proprietà, con impegno della sig. a trasferirsi presso altro immobile e a CP_1
comunicare la residenza al sig. Pt_1
b) affidare la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori con fissazione della Per_1 residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione del padre. Disporre che nei momenti di permanenza presso il Comune di residenza dei genitori (Mores) la figlia trascorrerà il tempo Per_1
con entrambi in modo paritario e, pertanto, in capo agli stessi, non sono previsti obblighi di mantenimento diretto ma si impegnano a partecipare congiuntamente alle spese ordinarie e straordinarie della figlia nella misura del 50% ciascuno con assegno unico familiare devoluto ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
c) con il presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco aspetto patrimoniale”.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1
in Ozieri, in data 29.05.2011, atto regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile (Atto n. 00008 Parte II Serie A, anno 2011) alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 09.06.2025, indicate in parte motiva, che si richiamano integralmente;
2) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 12.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.05.2023 da:
nato a [...] in data [...] (c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Monsignor Romero, n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Falzoi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ozieri, Via Umberto I, n. 62, giusta procura in atti, ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Mores, via Monsignor Romero 15, elettivamente domiciliata in Ossi, via Europa 82, presso lo studio dell'avv. Alessandra Manca che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al presente atto resistente nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da accordo di cui alle note di trattazione scritta del 09.06.2025; per parte resistente: come da accordo di cui alle note di trattazione scritta del 09.06.2025;
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.05.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Controparte_1
tra le parti in Ozieri, in data 29.05.2011, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile (Atto
n. 00008 Parte II Serie A, anno 2011).
Premesso che dall'unione coniugale è nata (Ozieri, il 3.9.2007), minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente, ha dedotto che con decreto (n. Cron. 2149/2018 del 16.12.2018) il Tribunale di Sassari ha omologato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“5.1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
5.2 in quanto alla figlia : Per_1
5.2.1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione sub. 6.1;
5.2.2. mentre il diritto di visita di (ferma la possibilità di vedere la piccola senza limiti di sorta, Pt_1
vista anche la prosecuzione della convivenza presso la stessa abitazione, V. Infra sub. 6.1), sarà modulato in modo che (almeno):
5.2.3. potrà/dovrà tenere con sé la figlia per tre pomeriggi la settimana (lunedì, giovedì e venerdì) dalle 16.30, ora in cui , terminata la scuola, verrà ritirata dal padre con cui, appunto, Per_1
trascorrerà il pomeriggio, salve le diverse esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa e gli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, alternati i fine settimana con possibilità di pernottamento presso la casa del padre (sub. 6.1);
5.2.4. relativamente alle festività: verrà seguito il criterio dell'alternanza per quelle natalizie, pasquali, nonché per le varie “feste nazionali” (25 aprile, 1° maggio), mentre per quanto riguarda quelle estive,
trascorrerà con ciascun genitore 30 giorni ma solo fino a 15 giorni consecutivi (per evitare Per_1
che il distacco da quello momentaneamente non affidatario sia troppo lungo) e con l'impegno di assicurare i contatti telefonici (qualora non sia possibile con visita) con il genitore non affidatario;
5.3 quanto al mantenimento di : Per_1
5.3.1. il padre contribuirà al mantenimento ordinario della piccola con una cifra mensile di € 200 (da corrispondersi entro il 5 di ogni mese) oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
6. quanto alla “casa coniugale”:
pagina 2 di 7
6.1. il sottopiano dell'abitazione, (in Mores Via Monsignor Romero n. 15), verrà assegnato in uso a
[...]
che vi abiterà, unitamente alla figlia , fino al momento in cui non troverà CP_1 Per_1
un'occupazione stabile che le consenta di pagare un canone di locazione, mentre vivrà al piano Pt_1
primo;
6.2. quanto alla fornitura di luce e acqua: rimarrà un'unica utenza intestata a e Pt_1 CP_1
corrisponderà il costo dei consumi nella misura del 50%;
6.3. inoltre, si impegna ad acquistare e far installare a sue spese, nel sotto piano predetto Pt_1
destinato a – privo di riscaldamento – una stufa a “pellet”; CP_1
6.4. consegnerà a gli arredi della camera da letto e quelli della cameretta della piccola CP_1
(già in proprietà esclusiva di ) e consentirà che la stessa asporti beni personali;
Per_1 CP_1
6.5. quanto i mobili della cucina, di cui al sotto piano in uso a , in proprietà a perché CP_1 Pt_1
dallo stesso acquistati con denaro proprio, essi saranno (solo) in uso alla prima per tutta la permanenza nella casa coniugale;
7. i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avanzare per sé richieste di assegni di mantenimento”.
Ha rappresentato che malgrado i precisi impegni assunti in sede di separazione consensuale, benché la resistente risulti aver stabilizzato la propria posizione lavorativa e dimori stabilmente presso l'abitazione del proprio attuale compagno, ad oggi non avrebbe riconsegnato il locale immobiliare di proprietà del ricorrente, che verrebbe dalla stessa ancora utilizzato per uso magazzino e avrebbe, inoltre, omesso il pagamento pro-quota delle utenze domestiche afferenti l'immobile occupato. Ha, inoltre, dedotto che la figlia frequenta dal 2022 l'Istituto Classico Europeo Canopoleno, a Per_1
Sassari, per il quale viene sostenuto un costo annuale di € 3.000,00, comprendente vitto, alloggio e spese di trasporto, suddivise al 50% tra il ricorrente e la resistente. Nel caso di rientro della ragazza presso Mores per i fine settimana, la stessa trascorre il proprio tempo con entrambi i genitori in modo paritario. Pertanto, essendo le predette spese scolastiche, di vitto e alloggio già sostenute in modo uguale da entrambi i genitori e trascorrendo in modo paritario i periodi di rientro presso il Comune di residenza, fa sì che non risulti ad oggi giustificata la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della la quale, appunto, non sopporterebbe alcuna maggiore spesa a tale titolo CP_1
rispetto al ricorrente.
Ha concluso come da ricorso.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ma contestando la ricostruzione fatta dal sig. Ha dedotto che i Pt_1
provvedimenti di cui il ricorrente chiede la revoca sarebbero stati adottati in favore della figlia Per_1
pagina 3 di 7 la quale, essendo minorenne e non autosufficiente, ne avrebbe ancora pieno diritto. Ha rappresentato, inoltre, che sussisterebbe ancora il divario reddituale tra le parti in causa: infatti, mentre la CP_1
potrebbe contare solo sul reddito da lavoro dipendente, circa 1.100 euro al mese, il ricorrente, oltre a godere della pensione e degli introiti del bar, sarebbe titolare anche di beni immobili. Ha contestato di dimorare stabilmente presso il suo compagno e di utilizzare il sottopiano assegnatole in sede di separazione come magazzino, deducendo, invece, di abitare in maniera continuativa nel suddetto immobile insieme alla figlia, mentre dormirebbe dal proprio compagno qualche volta durante la settimana nel periodo scolastico quando sarebbe in convitto e, quindi, non rientrerebbe a casa. Per_1
Quanto alle utenze domestiche, ha dedotto che le corrispondenti somme sarebbero sempre state trattenute direttamente dall' dal mantenimento per la figlia, arbitrariamente e senza consenso della Pt_1
che si sarebbe dovuta adeguare, tanto che alcuni mesi è capitato che la resistente non avrebbe CP_1
percepito nulla a tale titolo. Ha poi contestato i redditi dichiarati dal sig. in 1500 euro mensili di Pt_1 pensione, di introitare dal bar la somma lorda di 800 mensili e di non avere un'auto.
Infine, quanto al mantenimento per ha rappresentato che l'accresciuta età della minore (16 Per_1
anni al momento della comparsa) avrebbe accresciuto anche le relative necessità, per cui ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico dell' a €. 400,00 mensili col diritto della Pt_1 [...]
a percepire il 100% dell'assegno unico, tenuto conto che, visto il collocamento presso la madre, CP_1 la minore sta a Sassari solo quando c'è scuola, mentre rientra a Mores ogniqualvolta in cui non ci sia lezione (fine settimana, festività, vacanze estive etc.), e in tali occasioni la stessa torna a casa dalla madre, la quale provvede a tutte le esigenze primarie della figlia, posto che il sig. vedrebbe la Pt_1
minore solo se questa va a trovarlo al bar. Ha, da ultimo, insistito per il mantenimento del diritto di visita libero.
Ha concluso come da comparsa di risposta.
All'udienza del 27.09.2023 hanno entrambi confermato di non volersi riconciliare e non sono riusciti a trovare un accordo, il Giudice, con ordinanza del 02.10.2023, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
“rilevato che, in sede di verifiche provvisorie nel giudizio di divorzio, il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza o meno di fatti nuovi/sopravvenienze rispetto alla regolamentazione assunta in sede di separazione tra i coniugi;
rilevato che, nel caso di specie, le parti si separavano con accordo consensuale in data 16.12.2018, ritenuto di dover modificare le statuizioni relative al mantenimento della figlia minore , Per_1
tenendo conto dei seguenti profili/sopravvenienze: a) frequenta, nel corso della settimana, la Per_1
scuola superiore con convitto, le cui spese scolastiche e di vitto/alloggio sono ripartite al 50% tra i pagina 4 di 7 genitori secondo i criteri di cui alle spese straordinarie (cfr. le esigenze della minore sono aumentate rispetto all'accordo di separazione in forza dell'età nonché il mantenimento ordinario nel periodo scolastico è ripartito equamente tra le parti mediante il pagamento della retta); b) Controparte_1
è impiegata dipendente a tempo indeterminato con stipendio mensile pari a circa € 1.100,00 (la
[...]
parte resistente ha subito un miglioramento delle proprie condizioni reddituali); tenuto conto delle esigenze effettive della minore nonché delle condizioni reddituali dei coniugi, anche in funzione comparativa rispetto all'accordo separazione di separazione consensuale;
ritenuto che
l'assegno di mantenimento per la minore debba essere aumentato a € 250,00, da porsi a carico di a favore del genitore collocatario;
Parte_1 Controparte_1
ritenuto che, in assenza di accordo tra le parti nonché in assenza di ragioni di tutela in senso contrario, gli assegni familiari debbano essere ripartiti tra i genitori secondo i criteri di legge per il
50% ciascuno”.
Il Giudice ha disposto, altresì, integrazioni documentali sulla condizione reddituale di entrambe le parti e, all'udienza del 30.04.2024, ha proceduto all'audizione della minore la quale Persona_2 dichiarava: “io ho sedici anni, compirò 17 anni il 3 settembre. Io faccio il classico europeo e durante la settimana sto in convitto. Io vivo in una doppia;
per i pasti c'è la mensa, anche se a me non piace molto. Siamo circa 70 persone, compresi maschi e femmine. Questa modalità la sto frequentando dal primo anno delle superiori, quindi ormai tre anni. Ho intenzione di continuare a stare in convitto fino alla maturità. Per il futuro, sto ancora valutando cosa fare. Attualmente non vorrei ad esempio andare all'estero, ma mi piacerebbe magari cambiare città. Dopo la scuola, faccio i compiti. non faccio sport
o altre attività extrascolastiche. Durante la settimana io sento i miei genitori liberamente con il telefono. Nel fine settimana, mio PA viene a prendermi il venerdì dopo scuola, pranziamo insieme a
Mores, e poi io scendo da mia mamma. Il sabato e la domenica sto da mia mamma ma vedo anche mio PA, ad esempio io mi reco al bar dove lavoro mio PA e appunto lo vedo lì. La domenica sera mia mamma mi accompagna in convitto. Tu hai la cameretta in questa casa? nel piano dove sta mia mamma c'è una camera dove appunto c'è il mio letto. Nella sala – che è abbastanza grande – c'è un lettino dove dorme mia mamma. C'è anche la cucina dove io ad esempio, se serve, faccio i compiti.
Da circa tre anni non vado a dormire nella casa sopra, quella dove sta mio PA, perché è una dinamica che si è creata naturalmente. Io nella settimana dormo in convitto, invece nel fine settimana torno a Mores nella camera che ho detto prima.
Ti piacerebbe dormire anche nella casa di sopra? Sarebbe indifferente, non cambierebbe molto. Io mio PA lo vedo a Mores e perché siamo nello stesso contesto, quindi, ho le occasioni per vederlo e stare
pagina 5 di 7 con lui. Il sabato mangio i pasti sempre con mia mamma;
ogni tanto quando torna mia zia vado a mangiare da mia nonna, quando mi piace.
Dove si trovano i tuoi amici? Quando torno a Mores ho i miei amici, che frequento nel fine settimana, quando torno. Ad esempio, andiamo al bar oppure nell'anfiteatro vicino al comune. Ho anche gli amici
a Sassari in convitto.
Vorresti avere un calendario di visite con i tuoi genitori più definito? È uguale, per me è indifferente.
ADR quando sto nei fine settimana a Mores c'è mia mamma lì, io il venerdì pranzo con mio PA, poi arriva mia mamma, l'orario dipende dai suoi orari di lavoro. Poi mia mamma mi accompagna a
Sassari la domenica sera.
Tua mamma abita lì anche durante la settimana? Non abita lì. Io non sono mai stata lì e non vorrei neppure andarci a vivere. Questa altra casa è sempre a Mores.
Dove stai quando ci sono le sospensioni scolastiche? Sto sempre a Mores, come dicevo prima, con mia mamma. Ad esempio, in questo ponte dal 25 aprile al 1 maggio sono stata a Mores, ho visto mio PA varie volte, ad esempio siamo andati a una fiera un giorno. Anche durante Natale e Pasqua seguo la stessa gestione. Ad esempio, il giorno di Pasqua ho pranzato con mio PA da mia nonna paterna con la famiglia. Poi sono tornata a casa e c'era la mamma”.
All'udienza del 11.06.2025 il Giudice ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato con note di trattazione scritta da parte dei difensori che ne hanno chiesto il recepimento.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per riferire al Collegio.
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Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Ozieri, in data 29.05.2011, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile (Atto n. 00008 Parte II Serie A, anno 2011).
La domanda può, quindi, essere accolta, alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del
09.06.2025, che si riportano, essendo conformi al prevalente interesse della figlia che compirà Per_1
18 anni in settembre e, sotto il profilo economico, all'ordine pubblico:
pagina 6 di 7 “a) assegnare al sig. l'unità immobiliare sita in Mores, via monsignor Romero Parte_1
15, di sua proprietà, con impegno della sig. a trasferirsi presso altro immobile e a CP_1
comunicare la residenza al sig. Pt_1
b) affidare la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori con fissazione della Per_1 residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione del padre. Disporre che nei momenti di permanenza presso il Comune di residenza dei genitori (Mores) la figlia trascorrerà il tempo Per_1
con entrambi in modo paritario e, pertanto, in capo agli stessi, non sono previsti obblighi di mantenimento diretto ma si impegnano a partecipare congiuntamente alle spese ordinarie e straordinarie della figlia nella misura del 50% ciascuno con assegno unico familiare devoluto ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
c) con il presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco aspetto patrimoniale”.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1
in Ozieri, in data 29.05.2011, atto regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile (Atto n. 00008 Parte II Serie A, anno 2011) alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 09.06.2025, indicate in parte motiva, che si richiamano integralmente;
2) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 12.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Ilaria Bradamante
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