Articolo 873 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 872Articolo 874
Versione
9 ottobre 2010
Art. 873. Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione 1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione e' revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. 3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 .
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente