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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.3.2024 da
, Parte_1 nato a [...] il [...],
C.F. , C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonella Attanasio elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Monte Nero n. 63,
e
, Parte_2 nata a [...] il [...],
C.F. , C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Possenti elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gian Galeazzo n. 3,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 21.07.1990
(atto 844 parte 2 serie A)
Separate con accordo di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano in data 15.02.2017
pagina 1 di 3 Con figli: nato il [...] e , nato il [...] Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 18.04.2024, il sig. ha chiesto la revoca Pt_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e , divenuti economicamente indipendenti, Per_1 Per_2 nonché la restituzione delle somme versate.
In data 15.07.2024 si è costituita la convenuta la quale si è opposta alle domande del ricorrente.
All'udienza del 15.05.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Entrambi i figli ( nato il [...] e nato il [...]) risultano Per_1 Per_2 economicamente indipendenti: al 01.02.2018 e dal 14.05.2019; Per_1 Per_2
2. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'indipendenza economica dei figli e Per_1 Per_3
, rispettivamente a decorrere dal 1.02.2018 e dal 14.05.2019.
[...]
3. La Sig.ra rinuncia a ogni ulteriore pretesa economica nei confronti del Sig. Parte_2
, a titolo di mantenimento per i figli, relativamente al periodo successivo alla data di raggiunta Pt_1 indipendenza economica degli stessi.
4. Il Sig. rinuncia alla domanda restitutoria proposta in questo giudizio, fatte salve le Parte_1 sue ragioni di credito per la ripetizione dell'indebito che si riserva di far valere in separata sede giudiziaria competente.
5. Le Parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite.”
Con verbale dell'udienza del 15.05.2025 è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il
Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 15.02.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.3.2024 da
, Parte_1 nato a [...] il [...],
C.F. , C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonella Attanasio elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Monte Nero n. 63,
e
, Parte_2 nata a [...] il [...],
C.F. , C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Possenti elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gian Galeazzo n. 3,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 21.07.1990
(atto 844 parte 2 serie A)
Separate con accordo di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano in data 15.02.2017
pagina 1 di 3 Con figli: nato il [...] e , nato il [...] Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 18.04.2024, il sig. ha chiesto la revoca Pt_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e , divenuti economicamente indipendenti, Per_1 Per_2 nonché la restituzione delle somme versate.
In data 15.07.2024 si è costituita la convenuta la quale si è opposta alle domande del ricorrente.
All'udienza del 15.05.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Entrambi i figli ( nato il [...] e nato il [...]) risultano Per_1 Per_2 economicamente indipendenti: al 01.02.2018 e dal 14.05.2019; Per_1 Per_2
2. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'indipendenza economica dei figli e Per_1 Per_3
, rispettivamente a decorrere dal 1.02.2018 e dal 14.05.2019.
[...]
3. La Sig.ra rinuncia a ogni ulteriore pretesa economica nei confronti del Sig. Parte_2
, a titolo di mantenimento per i figli, relativamente al periodo successivo alla data di raggiunta Pt_1 indipendenza economica degli stessi.
4. Il Sig. rinuncia alla domanda restitutoria proposta in questo giudizio, fatte salve le Parte_1 sue ragioni di credito per la ripetizione dell'indebito che si riserva di far valere in separata sede giudiziaria competente.
5. Le Parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite.”
Con verbale dell'udienza del 15.05.2025 è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il
Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 15.02.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3