Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3910 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 C.F._1
(ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301 BIS 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA
FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio verte sulla contestazione, da parte del Sig.
[...]
, della richiesta di restituzione di somme avanzata dall' a titolo di Parte_1 CP_1 ripetizione di indebito relativamente all'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. Il ricorrente, in qualità di bracciante agricolo regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ha impugnato i provvedimenti con i quali l' ha revocato il beneficio, CP_1 sostenendo che l'attività da lui svolta non fosse compatibile con il diniego opposto dall'Istituto.
Ai fini della valutazione della fondatezza delle contestazioni mosse dall' , occorre richiamare il quadro normativo di riferimento. Il D.P.R. CP_1
1049/1970 e la Legge 264/1949 disciplinano l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola, prescrivendo che i lavoratori agricoli possano beneficiarne a condizione che:
• risultino iscritti negli elenchi nominativi per almeno due anni;
• abbiano maturato almeno 102 contributi giornalieri nel biennio di riferimento;
• non esercitino in via prevalente attività di lavoro autonomo o altra attività incompatibile con lo stato di disoccupazione involontaria.
L' ha giustificato la revoca della prestazione sul presupposto che il CP_1
ricorrente esercitasse attività autonoma in misura prevalente, il che renderebbe incompatibile il diritto alla disoccupazione agricola. Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata, tra cui Cass. civ., sez. lav., n. 198/2011, la mera titolarità di partita IVA non costituisce prova sufficiente dell'effettivo esercizio di un'attività autonoma prevalente. È necessario un accertamento concreto volto a verificare la reale natura e incidenza dell'attività svolta rispetto a quella agricola subordinata.
Nel caso di specie, l'analisi della documentazione agli atti, ivi inclusi gli estratti contributivi, conferma che il ricorrente risultava iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni contestati, senza che emergano elementi probatori certi circa la prevalenza di un'attività autonoma tale da escludere il diritto alla prestazione previdenziale. Inoltre, l' non ha fornito riscontri documentali CP_1 specifici circa eventuali fatturati, redditi dichiarati o attività concretamente svolte dal ricorrente tali da giustificare la revoca della prestazione assistenziale percepita.
Particolarmente significativa ai fini della decisione risulta la sentenza del
Tribunale di Patti, n. 276/2023, Giudice dott. Pietro Paolo Arena, avente ad oggetto una controversia analoga. In tale decisione, il Tribunale ha statuito che:
• spetta all' l'onere di provare che il lavoratore agricolo eserciti attività CP_1
autonoma in misura tale da precludere il diritto alla disoccupazione;
• l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli rappresenta un elemento probatorio decisivo per il riconoscimento della prestazione;
• l'ente previdenziale non può fondare la revoca dell'indennità su presunzioni prive di un solido supporto documentale.
Analogamente, anche nel caso in esame, l' non ha assolto l'onere CP_1 probatorio richiesto, limitandosi ad addurre motivazioni generiche circa l'attività autonoma del ricorrente senza fornire riscontri documentali idonei a dimostrare la prevalenza di tale attività rispetto a quella agricola subordinata.
Per quanto concerne l'indebito relativo all'annualità 2004, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme, in assenza di atti interruttivi notificati dall' prima del termine del CP_1
31.12.2014. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, decorso il termine decennale, l'ente previdenziale non può più procedere al recupero dell'indebito, principio confermato anche nella sentenza richiamata del
Tribunale di Patti.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la richiesta dell' sia CP_1
infondata anche sotto il profilo della decorrenza dei termini prescrizionali.
L'analisi della documentazione e della giurisprudenza applicabile al caso in esame porta a ritenere infondata la pretesa dell' . Non sussistono elementi CP_1
probatori sufficienti a dimostrare che il ricorrente abbia svolto attività autonoma in misura preclusiva al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Parimenti, per l'annualità 2004, la richiesta di restituzione dell'indebito risulta prescritta. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1
annulla i provvedimenti di indebito impugnati;
2. Dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;
3. Dichiara prescritto il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito CP_1 relativo all'annualità 2004;
4. Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1
al ricorrente a titolo di indebito.
5. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1515,00, oltre spese generali, iva e cpa con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo