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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/05/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Rossotti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 27 APPELLANTE E (CF Controparte_1
) in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' Avv. Giuseppe Mattei ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Orazio n. 31 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 21865/2019 pubblicata in data 13 Novembre 2019, non notificata CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della Sentenza n. 21865/2019 del Tribunale Civile di Roma, emessa e pubblicata in data 13 Novembre 2019, non notificata (All. n. 1 del presente procedimento), resa a definizione del giudizio N.R.G. 57292/2017: - in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta violazione delle soglie anti usura ad opera della Banca opposta;
- per l'effetto ed in ogni caso, annullare il precetto notificato
1 dalla , per tutte le ragioni innanzi Controparte_1 dedotte ed eccepite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Alberto Rossotti antistatario.” Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata RIGETTARE l'appello proposto da , in Parte_1 quanto infondato in punto di fatto e di diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 14.7.2020 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 21865/2019 del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione al precetto notificato dalla Controparte_1
in data 24-07-2017, per € 205.727,20, a titolo di pagamento
[...] delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16080/2005 e compensava le spese di lite. Il Tribunale - premesso di poter esaminare, nonostante la definitività del decreto, la questione della usurarietà dei tassi - delibava l'eccezione dell'opponente di usurarietà del tasso di interesse, sopravvenuta al D.I. non opposto (del 2005), per il periodo dal 1.1.2010 al 30.6.2011. Su tale aspetto non vi è questione fra le parti, tanto che la aveva CP_1 provveduto, nei conteggi allegati al precetto, a ridurre il tasso entro la soglia antiusura. Permaneva tuttavia contrasto in ordine al tasso da applicare, ritenendo l'opponente che con riferimento al superamento del tasso soglia andasse applicata non già la semplice riduzione entro i limiti (come operata dalla banca) bensì piuttosto la sostituzione del tasso dichiarato nullo con il tasso legale. Il giudice di primo grado ha invece disatteso la prospettazione dell'opponente e ritenuto di doversi conformare al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui “Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi
2 secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Da tale principio traeva la conseguenza per cui “nel caso di usura che matura nel corso del rapporto e non sussiste ab origine, il contratto non viene integralmente travolto dalla nullità. Lo stesso diviene illegittimo solo quando oltrepassa nel corso del rapporto il tasso soglia via via individuato, rendendo così non eseguibile solo la percentuale di credito che supera in detto momento il limite di legge. Ha quindi dichiarato infondata l'opposizione, avendo la banca provveduto a limitare gli interessi richiesti con l'atto di precetto entro i limiti dell'usura, e non essendoci stata da parte del alcuna contestazione sul calcolo Pt_1 così come effettuato. Le spese erano compensate, stante la sopravvenienza dell'arresto a SSUU citato nel provvedimento.
Avverso la sentenza l'appellante ha interposto appello, formulando un unico motivo. Con la censura, il ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui, richiamando la sentenza n. 24675 del 2017 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente la riconduzione del credito per interessi entro la soglia di legge e senza disporre la sostituzione del tasso dichiarato nullo (con decorrenza dal 1.1.2010). Tale approdo viene fermamente contestato dall'impugnante, il quale fa rilevare in fatto che:
- nel contratto di mutuo le parti hanno pattuito l'applicazione di un tasso di interesse variabile, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread del 1,50%;
- nel D.I. la ha poi richiesto l'applicazione degli interessi nella misura CP_1 del 4,79%.
- che alla data di emissione e di notifica del D.I. tale percentuale era legittima;
che successivamente, però, e per la precisione per il periodo 1.1.2010 – 30.6.2011, tale determinazione degli interessi è divenuta illegittima, come ammesso dalla stessa controparte nel precetto oggi opposto. Dalla intervenuta usurarietà del tasso applicato dalla infatti, il Tribunale CP_1 aveva erroneamente fatto discendere la mera riduzione nei limiti del tasso soglia, contravvenendo le disposizioni di legge sopra indicate. In realtà, anche in caso di usura sopravvenuta, conseguirebbe la nullità della clausola in questione per violazione di norme imperative con decorrenza dal
3 1 Gennaio 2010, occorrendo pertanto procedere, previo accertamento incidentale della nullità delle relative clausole, alla rideterminazione dei rapporti di dare avere con sostituzione del tasso dichiarato nullo con quello legale, non essendo possibile alcuna diversa sostituzione. Osserva altresì parte appellante l'inconferenza, al caso di specie, dell'arresto citato nella decisione, in quanto riguardante il diverso caso in cui il tasso di interesse (non eccedente la soglia antiusura al momento della stipula) trovi la sua fonte in un atto di natura negoziale e ne esclude pertanto la nullità per usurarietà. Al contrario, nel caso di specie il tasso del 4,79% sarebbe stato determinato in modo unilaterale dalla banca nell'ambito del ricorso per d.i., poiché l'originario contratto di mutuo prevedeva un tasso variabile e non tasso fisso. Pertanto, mancando nel contratto la pattuizione di alcun tasso, per verificare il rispetto delle soglie antiusura sarebbe necessario fare riferimento alla data di applicazione degli interessi, e quindi analiticamente a ciascun trimestre solare, diversamente da quanto accade quando vi è pattuizione degli interessi dove si deve far riferimento alla data di sottoscrizione del contratto. Applicati tali principi, nel periodo dal 1 Gennaio 2010 al 30 Giugno 2011 i tassi medi avevano oscillato fra il 2,56% ed il 2,92%, come da DM depositati contestualmente all'atto di citazione in primo grado, con conseguente variazione dei tassi soglia hanno variato fra il 3,84% ed il 4,38% (in ogni caso, quindi, in misura inferiore al tasso ingiunto dalla pari al 4,79%) CP_1
e sarebbero dunque usurari. Conclude come in epigrafe chiedendo l'annullamento del precetto. Si è costituita la opponendosi al gravame CP_1
L'appello è infondato
La controversia devolve a questo ufficio la disamina della questione, dedotta dalla parte, della configurabilità di una "usura sopravvenuta" con riferimento agli interessi convenzionali - azionati dalla banca in executivis con l'atto di precetto – pattuiti nel contratto di mutuo fondiario di cui è causa, stipulato per atto del 12.06.2003 - dunque successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. Il mutuo in questione era assistito dalla pattuizione di un tasso di interesse variabile, pari al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread del 1.50%.. Con il decreto ingiuntivo - esecutivo dal 14.10.2005 - la banca aveva azionato la somma capitale di € 107.180.70 oltre interessi nella misura del 4.79%, tasso da ritenersi legittimo in quanto rientrante nelle previsioni anti usura.
4 Secondo l'appellante, tale determinazione degli interessi sarebbe divenuta illegittima in quanto “sopra soglia” per il periodo 1.1.2010-30.06.2011, considerato nella somma azionata a titolo di interessi con il precetto notificato il 24.07.2017 per € 205.727,20 a titolo di capitale e interessi.
La banca convenuta si è opposta al gravame chiedendone il rigetto.
L'appello è infondato.
E' pacifico in causa che gli interessi qui contestati ( per il periodo 1.01.2010- 30.06.2011) sono divenuti ultralegali soltanto successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 16080, emesso il 14.10.2005 e non opposto, azionati con il precetto notificato in data 24.07.2017. Altrettanto incontestato il fatto che la abbia comunque preteso, CP_1 sempre con il precetto, gli interessi calcolati entro il limite della soglia antiusura tempo per tempo. Ferme le premesse, è dunque chiaro come la fattispecie in esame riguardi la presunta usurarietà di un tasso di interessi natura ormai giudiziale in quanto enucleato in un decreto ingiuntivo ormai irrevocabile, dovendosi dunque ammettere la inidoneità del sopravvenuto mutamento del quadro giuridico ad incidere sull'efficacia del titolo giudiziale che abbia deciso in maniera definitiva la misura del tasso di interesse da applicare. Va quindi escluso che il caso di specie rientri, a rigore, nell'alveo della c.d.
“usurarietà sopravvenuta” che si riferisce, in tutti gli arresti di legittimità citati dall'appellante, all' applicazione di interessi divenuti usurari durante la esecuzione del rapporto, trattandosi qui di un rapporto contrattuale ormai definito in forza di un provvedimento giudiziale passato in giudicato. Tanto premesso, appare decisivo evidenziare, nella prospettiva della assoluta infondatezza della opposizione, la condotta di correttezza contrattuale della appellata - che pure avrebbe potuto legittimamente richiedere gli CP_1 interessi, in seguito divenuti usurari - la quale ha ritenuto di intimare al debitore la corresponsione dei soli interessi rientranti nelle soglie usurarie succedutesi nel tempo rinunciando a percepire la percentuale di interessi eccedente la soglia di legge. In una prospettiva più generale, non può peraltro il debitore pretendere di avvantaggiarsi della situazione di mora da lui stesso causata con la protrazione dell'adempimento ben oltre la definitività dell'accertamento giudiziale del credito. Ai rilievi svolti segue il rigetto del gravame. Spese del grado secondo soccombenza, tenuto conto del valore del credito azionato con il precetto (€ 205.727,20).
5 Alla soccombenza segue anche di dichiarare la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni ex art. 13 comma 1quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
21865/2019, pubblicata il 13.11.2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 10.000 per compensi, oltre Iva e Cpa, spese forfetarie al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni ex art. 13 comma 1quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il 30.04.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Rossotti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 27 APPELLANTE E (CF Controparte_1
) in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' Avv. Giuseppe Mattei ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Orazio n. 31 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 21865/2019 pubblicata in data 13 Novembre 2019, non notificata CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della Sentenza n. 21865/2019 del Tribunale Civile di Roma, emessa e pubblicata in data 13 Novembre 2019, non notificata (All. n. 1 del presente procedimento), resa a definizione del giudizio N.R.G. 57292/2017: - in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta violazione delle soglie anti usura ad opera della Banca opposta;
- per l'effetto ed in ogni caso, annullare il precetto notificato
1 dalla , per tutte le ragioni innanzi Controparte_1 dedotte ed eccepite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Alberto Rossotti antistatario.” Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata RIGETTARE l'appello proposto da , in Parte_1 quanto infondato in punto di fatto e di diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 14.7.2020 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 21865/2019 del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione al precetto notificato dalla Controparte_1
in data 24-07-2017, per € 205.727,20, a titolo di pagamento
[...] delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16080/2005 e compensava le spese di lite. Il Tribunale - premesso di poter esaminare, nonostante la definitività del decreto, la questione della usurarietà dei tassi - delibava l'eccezione dell'opponente di usurarietà del tasso di interesse, sopravvenuta al D.I. non opposto (del 2005), per il periodo dal 1.1.2010 al 30.6.2011. Su tale aspetto non vi è questione fra le parti, tanto che la aveva CP_1 provveduto, nei conteggi allegati al precetto, a ridurre il tasso entro la soglia antiusura. Permaneva tuttavia contrasto in ordine al tasso da applicare, ritenendo l'opponente che con riferimento al superamento del tasso soglia andasse applicata non già la semplice riduzione entro i limiti (come operata dalla banca) bensì piuttosto la sostituzione del tasso dichiarato nullo con il tasso legale. Il giudice di primo grado ha invece disatteso la prospettazione dell'opponente e ritenuto di doversi conformare al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui “Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi
2 secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Da tale principio traeva la conseguenza per cui “nel caso di usura che matura nel corso del rapporto e non sussiste ab origine, il contratto non viene integralmente travolto dalla nullità. Lo stesso diviene illegittimo solo quando oltrepassa nel corso del rapporto il tasso soglia via via individuato, rendendo così non eseguibile solo la percentuale di credito che supera in detto momento il limite di legge. Ha quindi dichiarato infondata l'opposizione, avendo la banca provveduto a limitare gli interessi richiesti con l'atto di precetto entro i limiti dell'usura, e non essendoci stata da parte del alcuna contestazione sul calcolo Pt_1 così come effettuato. Le spese erano compensate, stante la sopravvenienza dell'arresto a SSUU citato nel provvedimento.
Avverso la sentenza l'appellante ha interposto appello, formulando un unico motivo. Con la censura, il ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui, richiamando la sentenza n. 24675 del 2017 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente la riconduzione del credito per interessi entro la soglia di legge e senza disporre la sostituzione del tasso dichiarato nullo (con decorrenza dal 1.1.2010). Tale approdo viene fermamente contestato dall'impugnante, il quale fa rilevare in fatto che:
- nel contratto di mutuo le parti hanno pattuito l'applicazione di un tasso di interesse variabile, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread del 1,50%;
- nel D.I. la ha poi richiesto l'applicazione degli interessi nella misura CP_1 del 4,79%.
- che alla data di emissione e di notifica del D.I. tale percentuale era legittima;
che successivamente, però, e per la precisione per il periodo 1.1.2010 – 30.6.2011, tale determinazione degli interessi è divenuta illegittima, come ammesso dalla stessa controparte nel precetto oggi opposto. Dalla intervenuta usurarietà del tasso applicato dalla infatti, il Tribunale CP_1 aveva erroneamente fatto discendere la mera riduzione nei limiti del tasso soglia, contravvenendo le disposizioni di legge sopra indicate. In realtà, anche in caso di usura sopravvenuta, conseguirebbe la nullità della clausola in questione per violazione di norme imperative con decorrenza dal
3 1 Gennaio 2010, occorrendo pertanto procedere, previo accertamento incidentale della nullità delle relative clausole, alla rideterminazione dei rapporti di dare avere con sostituzione del tasso dichiarato nullo con quello legale, non essendo possibile alcuna diversa sostituzione. Osserva altresì parte appellante l'inconferenza, al caso di specie, dell'arresto citato nella decisione, in quanto riguardante il diverso caso in cui il tasso di interesse (non eccedente la soglia antiusura al momento della stipula) trovi la sua fonte in un atto di natura negoziale e ne esclude pertanto la nullità per usurarietà. Al contrario, nel caso di specie il tasso del 4,79% sarebbe stato determinato in modo unilaterale dalla banca nell'ambito del ricorso per d.i., poiché l'originario contratto di mutuo prevedeva un tasso variabile e non tasso fisso. Pertanto, mancando nel contratto la pattuizione di alcun tasso, per verificare il rispetto delle soglie antiusura sarebbe necessario fare riferimento alla data di applicazione degli interessi, e quindi analiticamente a ciascun trimestre solare, diversamente da quanto accade quando vi è pattuizione degli interessi dove si deve far riferimento alla data di sottoscrizione del contratto. Applicati tali principi, nel periodo dal 1 Gennaio 2010 al 30 Giugno 2011 i tassi medi avevano oscillato fra il 2,56% ed il 2,92%, come da DM depositati contestualmente all'atto di citazione in primo grado, con conseguente variazione dei tassi soglia hanno variato fra il 3,84% ed il 4,38% (in ogni caso, quindi, in misura inferiore al tasso ingiunto dalla pari al 4,79%) CP_1
e sarebbero dunque usurari. Conclude come in epigrafe chiedendo l'annullamento del precetto. Si è costituita la opponendosi al gravame CP_1
L'appello è infondato
La controversia devolve a questo ufficio la disamina della questione, dedotta dalla parte, della configurabilità di una "usura sopravvenuta" con riferimento agli interessi convenzionali - azionati dalla banca in executivis con l'atto di precetto – pattuiti nel contratto di mutuo fondiario di cui è causa, stipulato per atto del 12.06.2003 - dunque successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. Il mutuo in questione era assistito dalla pattuizione di un tasso di interesse variabile, pari al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread del 1.50%.. Con il decreto ingiuntivo - esecutivo dal 14.10.2005 - la banca aveva azionato la somma capitale di € 107.180.70 oltre interessi nella misura del 4.79%, tasso da ritenersi legittimo in quanto rientrante nelle previsioni anti usura.
4 Secondo l'appellante, tale determinazione degli interessi sarebbe divenuta illegittima in quanto “sopra soglia” per il periodo 1.1.2010-30.06.2011, considerato nella somma azionata a titolo di interessi con il precetto notificato il 24.07.2017 per € 205.727,20 a titolo di capitale e interessi.
La banca convenuta si è opposta al gravame chiedendone il rigetto.
L'appello è infondato.
E' pacifico in causa che gli interessi qui contestati ( per il periodo 1.01.2010- 30.06.2011) sono divenuti ultralegali soltanto successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 16080, emesso il 14.10.2005 e non opposto, azionati con il precetto notificato in data 24.07.2017. Altrettanto incontestato il fatto che la abbia comunque preteso, CP_1 sempre con il precetto, gli interessi calcolati entro il limite della soglia antiusura tempo per tempo. Ferme le premesse, è dunque chiaro come la fattispecie in esame riguardi la presunta usurarietà di un tasso di interessi natura ormai giudiziale in quanto enucleato in un decreto ingiuntivo ormai irrevocabile, dovendosi dunque ammettere la inidoneità del sopravvenuto mutamento del quadro giuridico ad incidere sull'efficacia del titolo giudiziale che abbia deciso in maniera definitiva la misura del tasso di interesse da applicare. Va quindi escluso che il caso di specie rientri, a rigore, nell'alveo della c.d.
“usurarietà sopravvenuta” che si riferisce, in tutti gli arresti di legittimità citati dall'appellante, all' applicazione di interessi divenuti usurari durante la esecuzione del rapporto, trattandosi qui di un rapporto contrattuale ormai definito in forza di un provvedimento giudiziale passato in giudicato. Tanto premesso, appare decisivo evidenziare, nella prospettiva della assoluta infondatezza della opposizione, la condotta di correttezza contrattuale della appellata - che pure avrebbe potuto legittimamente richiedere gli CP_1 interessi, in seguito divenuti usurari - la quale ha ritenuto di intimare al debitore la corresponsione dei soli interessi rientranti nelle soglie usurarie succedutesi nel tempo rinunciando a percepire la percentuale di interessi eccedente la soglia di legge. In una prospettiva più generale, non può peraltro il debitore pretendere di avvantaggiarsi della situazione di mora da lui stesso causata con la protrazione dell'adempimento ben oltre la definitività dell'accertamento giudiziale del credito. Ai rilievi svolti segue il rigetto del gravame. Spese del grado secondo soccombenza, tenuto conto del valore del credito azionato con il precetto (€ 205.727,20).
5 Alla soccombenza segue anche di dichiarare la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni ex art. 13 comma 1quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
21865/2019, pubblicata il 13.11.2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 10.000 per compensi, oltre Iva e Cpa, spese forfetarie al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni ex art. 13 comma 1quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il 30.04.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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