Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01204/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2017, proposto da
Lido Campo delle Bandiere S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio GA RA in Lecce, via S. Trinchese n.63;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Lecce in Lecce, via Rubichi, 23;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua e nei limiti del dedotto interesse della concessione demaniale n.491 del 29.6.2017, limitatamente e relativamente alle prescrizioni lesive e gravose in essa contenute, nonché dei presupposti pareri che impongono tali prescrizioni, tra cui la nota della Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce— del 24.5.2017 prot. 27120 mai comunicata e conosciuta solo con il rilascio del titolo demaniale; nonché, ove occorra, della nota del 6.7.2017 prot. n.0034084 dell’Ufficio Demanio comunale; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è titolare dal 2007 dello stabilimento balneare “Lido Capo delle Bandiere” in località Padula Bianca del comune di Gallipoli, in virtù di concessione demaniale marittima n. 87 del 3.7.2007.
L’area in concessione risulta antistante ad altra area di proprietà della ricorrente, sulla quale risultano posizionati il bar, i servizi igienici, le aree a parcheggi e gli altri servizi minimi, risultando viceversa l’area demaniale in concessione utilizzata per la allocazione di sdraio, ombrelloni, passerelle, con un fronte mare di ml 58,50.
Con l’istanza del 7.4.2014 la ricorrente ha richiesto l’ampliamento dell’area in concessione per ulteriori metri 6 verso il mare, lasciando invariato il fronte mare e assicurando comunque il rispetto del limiti di ml 5 dalla battigia.
Dopo un complesso iter amministrativo, inciso peraltro da ben due contenziosi giurisdizionali (ricorso 2861/2014 accolto con sentenza di questo Tribunale n. 1313/2015 e ulteriore ricorso per ottemperanza accolto con sentenza di questo Tribunale n. 1457/2016), il comune di Gallipoli ha rilasciato la concessione suppletiva n. 491 del 29.6.2017 recante tuttavia talune prescrizioni tecniche, quali la realizzazione di una staccionata rivestita di canne, l’implementazione della vegetazione dunale lungo tutte le aree a confine con l’area in concessione, nonché ulteriori piccole opere finalizzate alla tutela della base del piede dunale e al ripascimento dunale, nonché la realizzazione di passerelle delimitate da staccionate, con obbligo di documentazione con cadenza annuale a mezzo di apposita relazione corredata di report fotografici, subordinando la perdurante validità del favorevole parere a tale specifico onere.
La ricorrente impugna pertanto la concessione demaniale di cui alla licenza suppletiva n. 491/2017 solo limitatamente alle prescrizioni lesive in essa contenute, in una con i presupposti pareri che tali prescrizioni impongono, tra cui soprattutto la nota –parere della Regione Puglia S.C.S.T.– Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce prot. 2710 del 24.5.2017.
A supporto della domanda di annullamento, il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1.Violazione artt. 1 e 14 L.R. 17/2015, nonché art. 8.6 delle NTA annesse al PRC, nonché art. 4, commi 6 e 7 dell’Ordinanza Balneare annuale della Regione Puglia;
2.Violazione artt. 1 e 14 L.R. 17/2015, nonché art. 8.6 delle NTA annesse al PRC, nonché art. 4, commi 6 e 7 dell’Ordinanza Balneare annuale della Regione Puglia; violazione artt. 36 e 37 C.N., nonché eccesso di potere per sviamento, erronea presupposizione, irragionevolezza, difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 23 giugno 2022, udito il difensore dei ricorrenti in collegamento da remoto e viste le note difensive prodotte ritualmente dalla difesa del Comune di Gallipoli, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero le prescrizioni e condizioni ritenute lesive ed illogiche oltre che particolarmente onerose per la ricorrente sono contenute nell’impugnato parere della Regione Puglia – Settore Agricoltura e Foreste prot. 27120/17, interamente recepito nella licenza suppletiva 491/2017.
Nella citata nota-parere 27120/17 risulta espressamente prescritto che “ il parere in questione ha validità fino al 31.10.2021, decorso tale periodo non sarà possibile un rinnovo tacito o automatico e quindi sarà necessaria una nuova richiesta da parte dell’interessato… ”.
In relazione a quanto sopra (e non risultando peraltro siffatta specifica statuizione oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente), appare evidente il venir meno in capo alla ricorrente di qualsivoglia interesse in ordine alla decisione sul ricorso in esame.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO