Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2896 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. DI TOMASSI NICOLA e
Parte_2
Avv. SERRAO RICCARDO e
CP_1
Avv. PERNA FABRIZIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa il 3.4.2020, con cui il Tribunale di Frosinone, a definizione del giudizio R.G. 3613 del 2018, ha deciso quanto segue: con Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a ià Controparte_2 CP_3 Pt_1 ed al Notaio unitamente al decreto di fissazione d'udienza, CP_1 esponeva:
-di avere stipulato, in data 17.10.2017, dinanzi al Notaio , atto CP_1
(rep. n. 6.748, racc. n. 4.466) di acquisto di ramo di azienda dalla
[...]
relativamente al complesso dei beni organizzati per l'esercizio CP_4 dell'attività di supermercato e vendita di prodotti alimentari e non alimentari in Segni (RM), Viale Aminta Milani n. 41;
[...]
e MP, che le avevano concesse in leasing alla Controparte_5 società OG s.r.l.) ed il notaio aveva accettato di ricevere in deposito dal cessionario il saldo del prezzo di € 80.000,00 ai sensi dell'art. 1 della L. 147/2013, versato a mezzo assegno circolare n. 3304759931-05, con l'impegno a consegnarlo alla una volta che questa avesse fatto CP_4 acquistare a la proprietà dei suddetti beni e Parte_1 viceversa a restituirlo a nel caso in cui Parte_1 CP_4 non fosse riuscita a procurare l'acquisto entro il termine stabilito, in tal caso prevedendosi la perdita del diritto all'incasso del residuo prezzo di € 80.000,00 da parte della cedente ed il diritto della cessionaria a trattenere la somma “anche a titolo di risarcimento del danno”;
-che, sempre in base all'art. 5 del contratto, il verificarsi o meno dell'acquisto della proprietà delle stigliature avrebbe dovuto essere attestato al notaio “mediante produzione del documento contabile bancario relativo al versamento del saldo prezzo per l'acquisto della proprietà delle suddette stigliature da parte della Controparte_6
e del relativo atto di quietanza di pagamento e
[...] liberatoria emesso dalle rispettive società di leasing”;
-che il termine era spirato senza che avesse prodotto al notaio CP_4 gli atti di quietanza delle società di leasing (fornendo così la prova dell'avvenuto riscatto dei beni da parti della OG s.r.l.) ed anche la diffida alla consegna della documentazione inviata da 2010 Parte_1
s.r.l. in data 14.5.2018 era rimasta infruttuosa;
-che pertanto il notaio era stato invitato a svincolare e restituire la somma, ma ciò non era ancora avvenuto. Concludeva quindi chiedendo di accertare il mancato avveramento della condizione prevista nel contratto, dichiarare il diritto di essa ricorrente a vedersi attribuita la somma depositata presso il notaio e condannare quest'ultimo allo svincolo della somma in favore de Parte_1
Si costituiva in giudizio (già esponendo: Controparte_2 CP_4
-che i beni non di proprietà della alla data della sottoscrizione del CP_3 contratto di cessione erano stati oggetto di due contratti di leasing stipulati nel 2012 dalla OG s.r.l., rispettivamente con Controparte_5
(contratto n. 5810706) e MP (contratto n. 1418950);
-che alla OG era subentrata la nell'attività esercitata presso il CP_3 punto vendita ove erano presenti le stigliature, all'epoca ancora di pag. 2/17 proprietà delle società di leasing, in quanto la OG non aveva adempiuto al pagamento di tutti i canoni di locazione finanziaria;
-che nonostante la avesse formulato richieste alle suddette società CP_3 per l'acquisto diretto delle attrezzature, queste ultime avevano inteso trattare e concludere ogni negoziazione esclusivamente con la OG, titolare dei relativi contratti;
-che con lettera del 9.4.2018 erano state trasmesse al Notaio la CP_1 comunicazione formale di avvenuta cessione e le fatture emesse dalla OG s.r.l. relative alla vendita dei beni in favore della Controparte_7
pertanto si era perfezionato l'acquisto in capo a
[...] Parte_1 ai sensi dell'art. 1478 c.c., restando ininfluente il fatto che la
[...] resistente non fosse riuscita ancora ad ottenere la consegna delle liberatorie a firma delle società di leasing, pur avendone fatto richiesta;
pag. 3/17 -che ciò nonostante tra le parti, attraverso un fitto scambio epistolare, coinvolgente anche il notaio, era insorta contestazione sul rispetto di quanto previsto in contratto e sul conseguente diritto al versamento o alla restituzione della somma;
-che con lettera del 26.7.2018 aveva comunicato alla Controparte_5
OG la liberatoria per le attrezzature concesse in leasing con contratto n. 5810706 e con lettera del 4.2.2019 stessa comunicazione era pervenuta da MP in riferimento al contratto n. 1418950;
-che di fronte alla richiesta della resistente di Parte_1 consentire lo svincolo della somma in proprio favore o di restituire le strigliature, in modo assolutamente ingiustificato aveva dichiarato (con lettera dell'11.6.2018) di essere disponibile alla restituzione solo dietro rimborso della somma di € 140.000,00, pari al costo di tutte le attrezzature considerate nel contratto, oltre alla cifra di € 80.000,00 giacente presso il notaio e ad ulteriori € 20.000 per spese di smontaggio e trasporto e per il mancato guadagno nel periodo necessario alle operazioni, allorquando, ove mai fosse stata riconosciuta la mancata acquisizione del diritto di proprietà da parte de ne sarebbe conseguito Parte_1
l'obbligo per quest'ultima di rilasciare i beni (di proprietà di terzi) dietro il versamento del solo importo di € 80.000,00, preventivamente determinato nel contratto quale risarcimento del danno;
al contrario, manifestando la ricorrente l'intenzione di trattenere i beni per sé, non avrebbe potuto contestualmente pretendere lo svincolo della somma in deposito presso il notaio;
-che in ogni caso il ritardo nell'emissione delle liberatorie da parte delle società di leasing non aveva avuto alcuna ricaduta sulla posizione della ricorrente, la quale aveva continuato a godere pienamente e pacificamente dei beni e ne era divenuta proprietaria nei termini previsti in contratto;
-che, a ritenere diversamente, avrebbe avuto diritto Controparte_7 alla restituzione dei beni, diritto ingiustamente negato nella missiva dell'11.6.2018 inviata dalla ricorrente, la quale in tal caso avrebbe dunque continuato ad utilizzare beni altrui senza corrispondere alcunché, con conseguente danno da commisurarsi al valore locativo delle attrezzature. Per i suddetti motivi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale,
- rigettare la domanda formulata dalla ricorrente e
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'avveramento della condizione prevista con contratto di cessione di ramo d'azienda del 17 ottobre 2017 con il passaggio del diritto di proprietà a favore de pag. 4/17 dei beni strumentali di cui all'allegato “B” del Parte_1 suddetto contratto e, conseguentemente, accertare il diritto della
[...]
a ricevere il residuo importo, pari ad euro 80.000, ed CP_7 ordinare al Notaio lo svincolo in favore della CP_1 [...] della somma presso lo stesso lasciata in deposito pari ad euro Parte_3
80.000;
pag. 5/17 in subordine,
- accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione Controparte_7 dei beni strumentali di cui all'allegato “B” del suddetto contratto e conseguentemente ordinare e/o condannare alla Parte_1 restituzione immediata dei predetti beni,
- accertare il comportamento illegittimo ed inadempiente di quest'ultima per non aver restituito i predetti beni alla a partire Controparte_7 dalla data dell'11 giugno 2018 o dalla data ritenuta idonea;
- accertare il danno conseguentemente cagionato alla Controparte_7 per euro 64,28 per ogni giorno in cui potuto godere dei beni predetti a partire dalla data dell'11 giugno 2018 o dalla data ritenuta idonea;
- accertare e dichiarare responsabile per tale danno e Parte_1 conseguentemente condannare la stessa al pagamento nei confronti della della somma di euro 64,28 per ogni giorno ricompreso Controparte_7 tra la data dell'11 giugno 2018, ovvero dalla data ritenuta idonea, alla data di effettiva restituzione dei predetti beni”. Si costituiva in giudizio, infine, il Notaio , il quale CP_1 dichiarava di rimettersi alle decisioni del Tribunale circa l'individuazione del soggetto a favore del quale svincolare la somma di € 80.000,00, che egli aveva trattenuto in deposito proprio in considerazione dell'insorgenza della controversia tra i contraenti e nell'attesa che, sul punto, si pronunciasse l'A.G., come opportunamente fatto presente alle parti nel corso della corrispondenza scambiata ante causam. Con provvedimento del 15.3.2019 veniva ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle società e Controparte_8 Controparte_9 di esibire in giudizio la documentazione inerente al riscatto, anche in
[...] via transattiva, dei beni concessi in leasing alla società OG s.r.l. con contratti n. 5810706 ( ) e n. 1418950 (MP Controparte_5 CP_9
), recante specificazione della data del riscatto stesso.
[...]
Perveniva unicamente, all'esito dell'ordine di esibizione, fattura del 26.7.2018 emessa nei confronti di OG s.r.l., Controparte_5 di € 1.342,00, riferita al bene “confezionatrice automatica automac mod elixa xs”, indicata nella lettera di accompagno come “fattura di vendita dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 5810706 a suo tempo stipulato tra OG srl e Centro Leasing SpA”. Con ordinanza dell'11.7.2019, quindi, sul rilievo che la somma oggetto di domanda poteva qualificarsi come penale (a tale qualificazione avendo del resto fatto riferimento la stessa parte ricorrente nel verbale d'udienza del 15.3.2019), visto l'art. 101, comma 2, c.p.c., le parti venivano invitate a pag. 6/17 dedurre sulla questione, rilevata d'ufficio, della possibile iniquità della somma stabilita, ai sensi dell'art. 1384 c.c., attraverso il deposito di memorie.
pag. 7/17 Dopo di che, alla successiva udienza di comparizione, il procedimento veniva trattenuto in riserva per la decisione. Va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività del deposito della memoria di parte sollevata dalla ricorrente. Difatti, il Controparte_2 termine di 30 giorni per il deposito delle memorie veniva concesso con ordinanza dell'11.7.2019, a decorrere dalla comunicazione della stessa, avvenuta il 12.7.2019. Considerata la regola generale secondo cui “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali” (art. 155 c.p.c.), il deposito, effettuato dalla suddetta parte resistente in data 11.9.2019, deve reputarsi tempestivo, tenuto conto anche della sospensione feriale. Nel merito, va osservato quanto segue. La clausola contenuta all'art. 3 del contratto sottoscritto tra le parti pone, oggettivamente, problemi interpretativi. In essa è testualmente previsto che “le parti…dichiarano e si danno atto che le stigliature elencate nell'allegato “B” sono attualmente di proprietà di AN LO e MP che la hanno concesse in Controparte_5 leasing alla “LOGICO S.R.L.”. Pertanto il presente contratto si configura come cessione di cosa parzialmente altrui ai sensi e per gli effetti degli artt. 1478 e segg. c.c. e quindi la Parte Cedente…si obbliga espressamente a procurare alla Parte Cessionaria l'acquisto della proprietà delle suddette stigliature, libera da pesi e vincoli di qualsiasi natura, entro il 10 aprile 2018. L'effetto traslativo della cessione delle predette stigliature si produrrà in favore della Parte Cessionaria per effetto del semplice acquisto delle stesse da parte della Parte Cedente. Le parti…convengono espressamente e transattivamente che, nel caso in cui la Parte Cedente non riesca a far acquistare alla Parte Cessionaria la proprietà delle predette stigliature entro il 10 aprile 2018, la CP_3 CP_6
perderà il diritto ad incassare il residuo prezzo di Euro
[...]
80.000,00…che resterà alla Parte Cessionaria anche a titolo di risarcimento del danno”. Le parti hanno dunque e certamente configurato l'operatività di una vendita di cosa altrui, richiamando espressamente la disciplina dell'art. 1478 c.c., secondo cui “se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. Sebbene poi entrambe facciano riferimento, nei propri scritti difensivi iniziali, al concetto di “condizione” (in relazione all'evento costituito pag. 8/17 dall'acquisto o meno della proprietà delle stigliature entro la data del 10.4.2018), in realtà non pare ci si trovi al cospetto di una vera e propria condizione in senso tecnico-giuridico (quale evento futuro ed incerto da cui dipende la produzione degli effetti del contratto ovvero la sua risoluzione). Ciò che le parti indicano è la realizzazione dell'effetto traslativo, che integra l'adempimento dell'obbligazione (a carico del venditore) discendente dalla vendita di cosa altrui (avente effetti, appunto, obbligatori e non reali), cui hanno tuttavia apposto un termine, allo scadere del quale è previsto che la somma di € 80.000,00, destinata al pagamento delle stigliature, venga incamerata dalla parte cedente o restituita alla parte cessionaria a seconda che vi sia stato o meno l'adempimento dell'obbligazione, ossia che la parte cedente sia riuscita o meno a procurare l'acquisto alla parte cessionaria. Benché si dica nel contratto che, in tale seconda ipotesi, la parte cedente
“perderà il diritto ad incassare il residuo prezzo di Euro 80.000,00”, a ciò non si accompagna la previsione che la vendita, ove non perfezionata entro la data del 10.4.2018, non avrà più effetto e che dunque il contratto, in parte qua, si risolverà (peraltro sarebbe difficilmente concepibile la risoluzione parziale di un contratto di cessione di azienda, ossia di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa). Tantomeno è prevista la risoluzione dell'intero contratto di cessione di ramo d'azienda. Il termine del 10.4.2018, detto altrimenti, non sembra affatto rivestire carattere essenziale nell'interesse delle parti. Giova ricordare che il termine è essenziale quando la prestazione perde qualsiasi utilità per la controparte se viene eseguita oltre il termine stesso;
l'essenzialità è oggettiva se dipende dalla natura della prestazione, soggettiva se dipende dalla volontà dei contraenti, salvo che si tratti di mere clausole di stile. Ebbene, né l'uno né l'altro caso è dato rinvenire nel caso di specie. E lo dimostra il contegno stesso della parte ricorrente, che – anziché ritenere il contratto risolto e fare offerta di restituzione dei beni – muove dal presupposto di avere diritto a trattenere gli stessi e al contempo ad esigere la somma di € 80.000,00 (mentre, ove si partisse dal presupposto della cessazione dell'efficacia del contratto, dovrebbe Parte_1 rendere le stigliature alla . Controparte_7
Se così è, allora la somma di € 80.000,00 non può che avere l'unica funzione di risarcimento del danno da inadempimento, preventivamente determinato, ossia la funzione tipica della penale ex art. 1384 c.c. (“la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata pag. 9/17 prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”). In effetti, già giurisprudenza assai risalente si è espressa nel senso che
“atteso il carattere sanzionatorio civile che ha la clausola penale, quale prevista dall'art 1382 cod civ, e la sua funzione di coercizione all'adempimento e di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, nulla vieta che le parti facciano consistere la penale dovuta per l'inadempimento nella perdita di un credito vantato dall'inadempiente verso l'altro contraente, risolvendosi, in tal caso, la prestazione della penale da parte dell'inadempiente, nel pagamento all'altra parte di una somma pari all'importo del credito che altrimenti avrebbe potuto riscuotere dal contraente adempiente e che, invece, viene meno per effetto della compensazione volontaria in tal modo attuata per comune accordo delle parti” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 2465 dell'8.8.1962). Del resto, la stessa ricorrente ha qualificato la somma come penale nel verbale di prima udienza. Fatta tale doverosa premessa, deve osservarsi che la Controparte_7 non ha dato prova dell'effettivo perfezionarsi dell'acquisto entro il termine del 10.4.2018.
Difatti, sebbene essa abbia prodotto comunicazioni di CP_5
e di Cerved Credit Management s.p.a. (per conto di
[...] [...]
, indirizzate a OG s.r.l., aventi valore di quietanza e Controparte_9 confermative dell'acquisto dei beni concessi in leasing da parte di quest'ultima (beni che OG ha dichiarato di avere ceduto a CP_7 con le fatture n. 1 e n. 2 del 4.4.2018 a seguito del riscatto Controparte_7 dei contratti di locazione finanziaria), tali comunicazioni recano entrambe date successive alla scadenza di cui sopra, ossia rispettivamente 26.7.2018 e 4.2.2019. Porta la data del 26.7.2018 anche l'unico documento trasmesso all'esito dell'ordine di esibizione emesso in corso di causa (fattura CP_5
apparentemente riferita ad uno dei beni in argomento, una
[...] confezionatrice automatica, indicata nell'elenco delle stigliature a pag. 4 della memoria di costituzione . Controparte_2
Nel contratto veniva specificamente precisato che il verificarsi o meno dell'acquisto della proprietà delle stigliature in favore della parte cessionaria avrebbe dovuto essere attestato al notaio “mediante produzione del documento contabile bancario relativo al versamento del saldo prezzo per l'acquisto delle suddette stigliature da parte della CP_3
pag. 10/17 e del relativo atto di quietanza di Pt_1 Controparte_6 pagamento e liberatoria emesso dalle rispettive società di leasing” (art. 5). Se il passaggio di proprietà da OG e può dirsi Controparte_2 dimostrato dalla documentazione offerta (le fatture nonché le comunicazioni della OG del 5.4.2018, 19.4.2018 e 4.6.2018 in atti), non è però provato che il riscatto dei beni fosse effettivamente intervenuto alla data del 10.4.2018. Senza tale riscatto, anche la cessione da OG a non avrebbe potuto avere che efficacia obbligatoria, Controparte_2 impedendo così l'acquisto diretto in capo a Parte_1
Può comunque affermarsi con certezza che quantomeno a partire dal 4.2.2019 l'effetto traslativo si sia verificato per tutte le attrezzature. Il tema è allora quello del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione a carico di (oggi che integra motivo sufficiente, CP_3 Controparte_2 Pt_1 ai termini del contratto, per l'applicazione della penale.
pag. 11/17 Con l'ordinanza dell'11.7.2019 si è espressamente sottoposta alle parti la questione della possibile ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere officioso del giudice di ridurre la penale ad equità, ex art. 1384 c.c.. Ebbene, lette le memorie depositate nel termine all'uopo concesso, va confermato che sussistono le condizioni per esercitare detto potere riducendo la penale e dunque l'ammontare delle somme da attribuire a
Parte_1
Va premesso che, secondo condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 cod. civ., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. 21994/2012); “Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita” (Cass. 9298/1999); “Il potere di riduzione equitativa dell'importo fissato con la clausola penale stabilita dalle parti contraenti per il caso di ritardo nell'adempimento deve essere esercitato avendo riguardo all'interesse del creditore al puntuale ed esatto adempimento, essendo riservati al giudice del merito l'apprezzamento in ordine alla eccessività dell'importo della penale e la misura della riduzione di detto importo” (Cass. 3998/2003). Ora, sebbene l'istante abbia dedotto che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato “una sostanziale immobilizzazione dell'azienda per la pag. 12/17 società ricorrente”, la quale non avrebbe potuto “fare operazioni di disposizione della stessa”, concretamente non ha indicato alcuna occasione di rivendita od affitto del ramo aziendale sfumata a cagione dell'incertezza sulla titolarità dei beni (vi è infatti solo un vago accenno, nella memoria autorizzata, a “trattative relative alla disposizione di quanto acquistato” intavolate “con altri soggetti interessati”, di cui manca qualsiasi dettaglio e riferimento). Né indicazioni in tal senso si rinvengono nella corrispondenza scambiata prima del giudizio: nelle lettere inviate per conto de non si fa mai accenno ad uno specifico Parte_1 interesse legato alla necessità di compiere atti dispositivi sui beni, esternandosi piuttosto la preoccupazione per “il rischio di perderne la disponibilità” (cfr. missiva dell'11.6.2018), rischio che in concreto non si è avverato. Peraltro, prima ancora e a monte, non sono stati forniti elementi (ad esempio in relazione all'attività caratteristica de Parte_1
per ritenere che lo scopo dell'acquisto dell'azienda da parte di detta
[...] società fosse legato non allo sfruttamento diretto della stessa ma, in via esclusiva, alla sua immediata ricollocazione sul mercato. Se a ciò si aggiunge il fatto che non è contestato che la ricorrente, dalla data del contratto di cessione, sia rimasta nel possesso dei beni ed abbia potuto utilizzarli, senza subire molestie o rivendicazioni da parte di terzi, la tesi di un pregiudizio di notevole entità in concreto verificatosi per la stessa perde, oggettivamente, di consistenza. Anche a volere valorizzare l'interesse a che fossero rimossi tempestivamente gli ostacoli alla libera commerciabilità dell'azienda, la somma convenuta non appare esprimere in modo equo, ragionevole e non eccessivo il pregiudizio risentito dall'acquirente per avere ottenuto in ritardo la piena disponibilità giuridica dei beni. Difatti, la somma di € 80.000,00 è pari ad oltre la metà del valore di tutti beni materiali componenti l'azienda (cfr. il contratto sottoscritto), la cui piena disponibilità giuridica, seppure con un ritardo di circa 10 mesi rispetto al previsto (a volere considerare la data dell'ultima delle comunicazioni pervenute dalle società di leasing), la ricorrente ha ottenuto. La ripercussione del tardivo adempimento, pertanto, nell'ottica di un'astratta possibilità di ricollocazione sul mercato dell'azienda, può essere più equamente apprezzata con riferimento al decremento di valore dei beni (tutti) componenti l'azienda, dovuto alla senescenza ed alla obsolescenza tecnologica prodottesi nell'arco di tempo in questione, di poco inferiore ad un anno. È notorio che la pratica aziendalistica, che può
pag. 13/17 essere adottata anche nel caso di specie, misura tale decremento di valore tramite il calcolo di una quota annuale di ammortamento, che, in assenza di più puntuali elementi, può stimarsi in media nel caso concreto, vista la tipologia dei beni in discussione, nel 15%. La somma da attribuire alla ricorrente può essere allora rideterminata in € 17.500,00 (pari all'ammortamento dei beni aziendali verosimilmente verificatosi nell'intervallo di tempo di dieci mesi, secondo l'aliquota media presa a base di riferimento). Per le ragioni suesposte, in definitiva, va ordinato al Notaio di CP_1 svincolare la somma in deposito versando € 17.500,00 alla società ricorrente ed il residuo di € 62.500,00 a quella resistente, con rigetto delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
pag. 14/17 L'accoglimento solo parziale della domanda di riconoscimento della penale avanzata dalla ricorrente giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite tra la e con onere Parte_1 Controparte_7 del residuo a carico della società resistente, nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 in rapporto alla somma liquidata e con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vanno invece interamente compensate le spese processuali tra Parte_1 ed il Notaio , atteso che, pur non potendo biasimarsi
[...] CP_1
l'operato del suddetto professionista per avere rimesso alla decisione dell'Autorità Giudiziaria la decisione in ordine allo svincolo della somma, a fronte della peculiarità della controversia (di non facile soluzione) insorta tra le parti, la sua evocazione in giudizio da parte della ricorrente è stata mossa evidentemente dall'unica finalità di ottenere una pronuncia direttamente vincolante anche nei confronti del depositario della somma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede: 1) ordina al Notaio di svincolare la somma in deposito CP_1 versando € 17.500,00 alla società ricorrente ed il residuo di € 62.500,00 a quella resistente;
2) rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti;
3) compensa, per il 50%, le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e condanna quest'ultima a corrispondere alla prima la Controparte_7 restante quota, che liquida in € 203,25 per esborsi e in € 2.417,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Nicola Di Tomassi, dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese processuali tra ed il Notaio Parte_1
.”. CP_1
La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto L'appellante si duole che il giudice di prime cure “ha ritenuto di dover esercitare il potere di riduzione in via equitativa della penale prendendo in considerazione però non l'interesse delle parti al momento della stipula pag. 15/17 bensì rapportandosi ad eventi successivi e sopravvenuti, nonostante questi ultimi fossero stati previsti nella pattuizione originaria e che, come poi accaduto per colpa della cedente, costituiscono la base legittima della pretesa allo svincolo in proprio favore della Parte_4 somma trattenuta in deposito dal notaio.” Osserva la Corte che va fatta applicazione del principio che segue: “Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni).” (Cass.14706 del 2024). Sicchè le valutazioni del Tribunale su circostanze verificatesi successivamente alla stipula devono ritenersi corrette, ai fini della riduzione. Deduce, poi, l'appellante che “la penale sia stata pattuita ed inserita specificatamente nel contratto, il quale ha la forma di atto pubblico. Secondo il diritto, all'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova... delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, risultando pertanto fondata la presunzione di conformità della penale inserita nel contratto alla effettiva volontà delle parti contraenti nonché della specifica trattativa che ha portato alla sua previsione, compresa la quantificazione in € 80.000,00 della stessa.”. Sul punto non può che ribadirsi il potere del giudice di ridurre la penale previsto dall'art. 1384 c.c., che presuppone proprio l'accordo delle parti sull'ammontare della penale. L'appellante censura, inoltre, la riduzione anche sotto il profilo quantitativo e deduce che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione alcune circostanze. In particolare assume che “Quanto alla prova del pregiudizio effettivamente subito, per la quale parte appellante doveva essere esonerata in virtù della apposita previsione di una penale all'interno della cessione, si allegano al presente appello comunicazioni e atti intercorsi pag. 16/17 con soggetti nel tempo interessati all'acquisto di tutto o parte dell'asset aziendale”. Ebbene, anche tale motivo d'appello s'appalesa infondato tenuto conto che i documenti provenienti da terzi non possono ritenersi sufficienti sotto il profilo probatorio e, in difetto di prova testimoniale che ne confermi il contenuto, non possono essere presi in considerazione. Tanto più che la controparte ne ha contestato la produzione e la corrispondenza agli originali. Sicchè essi costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Ma non vi sono altre circostanze, favorevoli alla tesi dell'appellante, che questa sia stata in grado di dimostrare.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante anche nei confronti del notaio convenuto anche nel presente grado CP_1 affinchè gli fosse ordinato di svincolare in favore dell'appellante un importo superiore a quanto disposto dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di e nella misura Parte_2 CP_1 che liquida, per ciascuno, in euro 7.500,00 oltre le spese generali e gli oneri di legge, da distrarsi - quanto alla prima - in favore dell'avv. Riccardo Serrao e - quanto al secondo - in favore dell'avv. Fabrizio Perna, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 17/17