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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6653 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in Parte_1 atti;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti.
- OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 impugna il precetto notificato in data 01.09.2022 ad istanza di
[...] ritenendo errata la Controparte_1 quantificazione delle somme.
In particolare l'istante ritiene di avere estinto completamente il proprio debito in quanto tra le parti in data 07.11.2019 è intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale l'importo totale di €68789,22 sarebbe stato pagato in nove rate. Una volta pagate le rate iniziali, l'opponente a frote di un residuo debito pari ad € 30.000,00 ha opposto in compensazione un credito pari ad
€21.014,65. Ha infine affermato che la residua somma di €8985,35 è stata corrisposta in due rate il 17.12.2021 e l'01.06.2022. chiede pertanto che venga dichiarata la nullità del precetto opposto.
Si è costituito il Controparte_1 illustrando le ragioni per cui non sussiste alcun credito dell'opponente
[...] da opporre in compensazione ed ammettendo il proprio errore nell'aver richiesto per mero refuso nel precetto l' importo iniziale dovuto e non la residua somma.
Ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 22 ottobre 2024 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione concedendo i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate integrano, senza dubbio, motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615, , c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis e quindi l'an debeatur sia pure con riferimento unicamente al quantum.
4. Ciò posto l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
È necessaria una breve ricostruzione dei fatti per cui è causa
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, con la sentenza n. 768/2013 del 23.01.2013, depositata in data 10.06.2013 e munita di formula esecutiva in data 10.06.2013, ha condannato Parte_1 odierno opponente, al pagamento, in favore del della CP_2 complessiva somma di euro 65.682,48, per l'addebito di responsabilità amministrativa.
La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti, con sentenza n. 7/2018 del 16.03.2017, depositata in data 04.01.2018 e munita di formula esecutiva in data 30.01.2018, ha confermato la suddetta sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 768/2013.
Il ha notificato in data 27.09.2019, un primo atto di CP_2 precetto, in forza del quale richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 68.789,22, derivante dai due provvedimenti giudiziari somma comprensiva delle spese legali dovute e degli interessi maturati fino al 31.07.2019.
In seguito alla notifica del precetto, le parti hanno sottoscritto un accordo bonario in data 7.11.2019, mediante il quale l'opponente si impegnava a versare ratealmente la somma precettata di euro 68.789,22.
Segnatamente, le parti stabilivano che l'intero importo di euro 68.789,22 precettato sarebbe stato pagato in nove rate, di cui la prima di euro 20.798,22 da versarsi entro cinque giorni dalla sottoscrizione della transazione, e le altre otto, pari ad euro 6.000,00 ciascuna, da versarsi entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere da maggio 2020.
Con delibera n. 65/2020, il rendeva noto che il CP_1 Parte_1 aveva versato la minor somma di euro 47.783,57, con un residuo ancora da versare di euro 21.005,65.
Alla luce di questa ricostruzione dei fatti è evidente come la domanda di parte opponente sia parzialmente fondata ed il precetto sia illegittimo per l'ammontare che eccede € 21.005,65. Tuttavia afferma di Parte_1 essere creditore del per la complessiva somma di €21014,65. CP_2
Dalla complessiva documentazione versata in atti ed in particolare dalla sentenza della Corte dei Conti n.768/2013 poi confermata in sede di appello è emerso che l'indennità che costituirebbe il credito portato in compensazione dal non è dovuta. Parte_1
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene questo Giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, secondo comma, c.p.c.. Sul punto, si segnala la recente sentenza della Corte di cassazione, a mente della quale “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi
(art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento “ ( in questi termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del
22/02/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione;
DICHIARA nullo il precetto per la parte di somma eccedente l'importo di €
21005,65 come precisato in parte motiva;
COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 19 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6653 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in Parte_1 atti;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti.
- OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 impugna il precetto notificato in data 01.09.2022 ad istanza di
[...] ritenendo errata la Controparte_1 quantificazione delle somme.
In particolare l'istante ritiene di avere estinto completamente il proprio debito in quanto tra le parti in data 07.11.2019 è intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale l'importo totale di €68789,22 sarebbe stato pagato in nove rate. Una volta pagate le rate iniziali, l'opponente a frote di un residuo debito pari ad € 30.000,00 ha opposto in compensazione un credito pari ad
€21.014,65. Ha infine affermato che la residua somma di €8985,35 è stata corrisposta in due rate il 17.12.2021 e l'01.06.2022. chiede pertanto che venga dichiarata la nullità del precetto opposto.
Si è costituito il Controparte_1 illustrando le ragioni per cui non sussiste alcun credito dell'opponente
[...] da opporre in compensazione ed ammettendo il proprio errore nell'aver richiesto per mero refuso nel precetto l' importo iniziale dovuto e non la residua somma.
Ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 22 ottobre 2024 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione concedendo i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate integrano, senza dubbio, motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615, , c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis e quindi l'an debeatur sia pure con riferimento unicamente al quantum.
4. Ciò posto l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
È necessaria una breve ricostruzione dei fatti per cui è causa
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, con la sentenza n. 768/2013 del 23.01.2013, depositata in data 10.06.2013 e munita di formula esecutiva in data 10.06.2013, ha condannato Parte_1 odierno opponente, al pagamento, in favore del della CP_2 complessiva somma di euro 65.682,48, per l'addebito di responsabilità amministrativa.
La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti, con sentenza n. 7/2018 del 16.03.2017, depositata in data 04.01.2018 e munita di formula esecutiva in data 30.01.2018, ha confermato la suddetta sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 768/2013.
Il ha notificato in data 27.09.2019, un primo atto di CP_2 precetto, in forza del quale richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 68.789,22, derivante dai due provvedimenti giudiziari somma comprensiva delle spese legali dovute e degli interessi maturati fino al 31.07.2019.
In seguito alla notifica del precetto, le parti hanno sottoscritto un accordo bonario in data 7.11.2019, mediante il quale l'opponente si impegnava a versare ratealmente la somma precettata di euro 68.789,22.
Segnatamente, le parti stabilivano che l'intero importo di euro 68.789,22 precettato sarebbe stato pagato in nove rate, di cui la prima di euro 20.798,22 da versarsi entro cinque giorni dalla sottoscrizione della transazione, e le altre otto, pari ad euro 6.000,00 ciascuna, da versarsi entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere da maggio 2020.
Con delibera n. 65/2020, il rendeva noto che il CP_1 Parte_1 aveva versato la minor somma di euro 47.783,57, con un residuo ancora da versare di euro 21.005,65.
Alla luce di questa ricostruzione dei fatti è evidente come la domanda di parte opponente sia parzialmente fondata ed il precetto sia illegittimo per l'ammontare che eccede € 21.005,65. Tuttavia afferma di Parte_1 essere creditore del per la complessiva somma di €21014,65. CP_2
Dalla complessiva documentazione versata in atti ed in particolare dalla sentenza della Corte dei Conti n.768/2013 poi confermata in sede di appello è emerso che l'indennità che costituirebbe il credito portato in compensazione dal non è dovuta. Parte_1
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene questo Giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, secondo comma, c.p.c.. Sul punto, si segnala la recente sentenza della Corte di cassazione, a mente della quale “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi
(art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento “ ( in questi termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del
22/02/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione;
DICHIARA nullo il precetto per la parte di somma eccedente l'importo di €
21005,65 come precisato in parte motiva;
COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 19 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna