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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2705/2021 rg avente a oggetto responsabilità extracontrattuale e vertente tra c.f. , attore con avv. Nicolao Berti Parte_1 C.F._1
Contro
c.f. , convenuta con avv.ti AR P.IVA_1
Carla Fiaschi e Chiara Papineschi e p.i. , terza chiamata con avv. Fabrizio Ungaretti e Controparte_2 P.IVA_2
IC RA PLC p.i. , terza chiamata con avv. Andrea Consorti P.IVA_3
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 27.09.2024:
Conclusioni di parte attrice“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito per tutte le ragioni espresse in atti, rigettate tutte le contrarie istanze anche istruttorie, eccezioni e domande: In Via Istruttoria: seppur per mero tuziorismo difensivo ed affinché non siano considerate come rinunciate, previa remissione della causa sul ruolo, ammettersi con i testi indicati le prove orali che ha richiesto e che sono state escluse così come articolate nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. II opponendosi, nel contempo, alle avversarie istanze di prova per testi e ciò per le ragioni meglio espresse nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.. n. III. Con l'abilitazione alla relativa controprova con gli stessi testi già indicati in prova diretta per la denegata ipotesi anche di parziale ammissione. Nel merito in tesi: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c. c. dell' nella AR causazione dell'infortunio verificatosi in danno di esso concludente in data
13.02.2020 all'interno del parcheggio di proprietà del nosocomio di LO (PI) ed in particolare in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto dal numero sei;
Conseguentemente, per le dedotte causali, condannare la stessa
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro AR tempore con sede in Pisa, Via Roma n. 67 C.F. e P.IVA (pec: pec- P.IVA_1
), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Email_1 patrimoniali dallo stesso patiti: danni meglio descritti in parte motiva dell'atto di citazione al netto della somma di euro 20.081,39 già corrispostagli dall' e così CP_3 per un importo pari ad euro 20.809,53, ovvero a quella somma minore o maggiore che risulta provata dall'espletanda attività istruttoria e comunque che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito ma in ipotesi: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c. c. dell' nella AR causazione dell'infortunio verificatosi in danno di esso concludente in data
13.02.2020 all'interno del parcheggio di proprietà del nosocomio di LO (PI) ed in particolare in corrispondenza dell'ingresso numero sei;
Conseguentemente condannare la stessa in persona del suo AR legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti: danni meglio descritti in parte motiva dell'atto di citazione al netto della somma di euro 20.081,39 già corrispostagli dall' e così CP_3 per un importo pari ad euro 20.809,53, ovvero a quella somma minore o maggiore che risulta provata dall'espletanda attività istruttoria e comunque che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
In ulteriore degradata ipotesi - seppur con riserva di gravame - di anche parziale accoglimento della domanda/delle domande, così come svolta/e dalla convenuta con il notificato AR atto di chiamata in causa del terzo, accertare e quindi dichiarare la responsabilità in via esclusiva e/o concorrente della terza chiamata Controparte_4 con detta convenuta nella causazione dell'infortunio verificatosi in danno di esso concludente in data 13.02.2020 all'interno del parcheggio di proprietà del nosocomio di LO (PI) ed in particolare in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto dal numero sei. Conseguentemente condannare l' in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro-tempore (P.I. ), al P.IVA_2 risarcimento - in via esclusiva e/o per quanto di sua accertata corresponsabilità anche in solido con l' - , di tutti i danni AR patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti: danni meglio descritti in parte motiva dell'atto di citazione al netto della somma di euro 20.081,39 già corrispostagli dall' e così per un importo pari ad euro 20.809,53, ovvero a quella somma minore CP_3
o maggiore che risulta provata dall'espletanda attività istruttoria e comunque che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, compensi professionali, ivi compreso rimborso forfettario, iva e Cap come per legge nonché di CTU e CTP”.
Conclusioni di parte “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni CP_5 contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Voglia: in via preliminare, autorizzare la citazione nel presente giudizio dell' Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Cappanori (LU),
Fraz. Massa Macinaia, Via di Tiglio n.316, C.F. e P.I. pec: P.IVA_2
e, per l'effetto, disporre lo spostamento, ai sensi Email_2 dell'art.269 c.p.c., dell'udienza di prima comparizione ex art.180 c.p.c., allo scopo di consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attore, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti, con ogni conseguente pronuncia di ragione
e di legge;
nel merito, in subordine, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e limitare di conseguenza il quantum del risarcimento, comunque liquidando il danno in termini differenziali rispetto a quanto già erogato dall' a favore del sig. e secondo quanto risulterà CP_3 Parte_1 dall'espletanda istruttoria, accertare la responsabilità dei fatti per cui è causa in capo all' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, in via esclusiva od in concorso di colpa con il danneggiato e, per l'effetto, in tesi, condannare l' al pagamento di tutto quanto Controparte_4 spettante all'attore, in ipotesi, accertare e dichiarare l'obbligo dell'
[...] di manlevare e tenere indenne l' da tutto quanto Controparte_4 CP_6 quest'ultima sia tenuta a corrispondere all'attore all'esito del presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato per il giudizio”;
Conclusioni di parte “In diritto e nel merito in tesi: rigettare la CP_4 domanda attrice perché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto e conseguentemente, per i medesimi motivi sopra esposti rigettare la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla convenuta AR
. In diritto e nel merito in ipotesi nella denegata ipotesi
[...] che il giudicante ritenesse fondata nell'an la richiesta attrice, rigettare il quantum così come indicato da controparte perché sfornito di ogni prova In diritto e nel merito in ipotesi subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e limitare di conseguenza il quantum del risarcimento. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro-tempore tenuto a rilevare indenne la in persona del Controparte_4 legale rappresentante poro-tempore in forza di polizza assicurativa Controparte_8
n° 522A6545 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento a tale titolo di ogni e qualsiasi danno venisse condannato a pagare alle parti in causa. Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Conclusioni di parte “Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Pisa voglia, previa CP_9 rimessione sul ruolo della causa per ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nonché per l' acquisizione della documentazione di liquidazione CP_3 in favore dell'attore, In tesi: Respingere ogni domanda proposta nei confronti della
dichiarando per i motivi esposti, la assenza di responsabilità e la Controparte_2 carenza di legittimazione della Ancora in tesi: Accertata la Controparte_2 responsabilità, dell'evento per fatto colposo del danneggiato stesso, respingere la domanda attorea ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto;
In denegata ipotesi: accertare allora comunque il concorso di colpa dell'attore e respingere ogni sua domanda dato atto di quanto già ricevuto dall' Sempre in denegata e non CP_3 creduta ipotesi: di accoglimento della domanda attorea e della domanda nei confronti della limitare la manleva della Compagnia, al giusto ed al provato Controparte_2 con applicazione dei massimali di polizza, delle franchigie contrattuali e nei limiti del rischio escluso, esentando la Compagnia dal pagamento delle spese legali per violazione del patto di gestione della lite;
Il tutto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e di onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La causa è stata istruita con documenti, prove orali e ctu medico legale. L' affidava all'impresa i lavori AR P_ edili per l'esecuzione delle piazzole per l'installazione delle pensiline alle fermate dei bus navetta nel presidio ospedaliero di LO;
i lavori si sono svolti mediante cantieri temporanei relativi a ogni singola piazzola. Il sinistro per cui è causa si è verificato il 13.02.2020 mentre l'attore stava lavorando alla piazzola 3B. Non è presente in atti il piano operativo della sicurezza né il progetto esecutivo delle piazzole, il documento sui rischi da interferenza si occupa dei rischi da traffico veicolare e della limitazione delle aree di cantiere nei confronti di terzi.
L'evento è pacifico, è caduto nel pozzetto di calcestruzzo e ha riportato lesioni;
Pt_1 la dinamica è riferita sia nel verbale di Pronto Soccorso sia nelle certificazioni CP_3
(“caduto all'indietro in un tombino”), sia dal teste presente al fatto “ stava Pt_1 arrotolando il corrugato e camminava all'indietro, confermo che è caduto nel tombino”.
La questione verte su chi avesse la custodia del tombino, se l' proprietaria CP_5 dell'area di LO e committente dei lavori, o la impresa P_ appaltatrice. Secondo quanto riferito dal teste assistente tecnico di Tes_1 cantiere, il tombino “era all'interno dell'area di cantiere chiusa e non ci passava nessuno durante i lavori”, secondo il teste tecnico dell'azienda Testimone_2
il tombino “era in un'area promiscua vicino al cantiere … all'esterno del CP_4 cantiere”, secondo il teste dipendente della che è stato Testimone_3 CP_4 mandato il giorno dopo il sinistro per concludere i lavori, “l'area di cantiere era delimitata da barriere apposite, se ricordo bene tipo cancelli mobili, il tombino era fuori”. Dall'esame delle foto versate in atti risulta che l'area in questione è delimitata da un muretto di recinzione con cancellata, quindi è presente una stretta (nel punto dove è posizionato il tombino) striscia di terra di poco più larga del tombino, delimitata da cordoli di calcestruzzo, posta ai piedi del muretto, poi c'è lo spiazzo pavimentato con autobloccanti (piazzola) e dopo la strada. Quindi è ragionevole pensare che il cantiere sia stato delimitato, per impedire il passaggio di terzi e mettere in sicurezza i lavoratori dal traffico veicolare, su tre dei lati dell'ideale quadrato, ma non lungo il lato dell'aiuola, sulla quale ovviamente non passava nessuno;
a conferma della circostanza sta il fatto, riferito da tutti i testimoni, che l'area dell'aiuola era stata utilizzata per deposito materiale, nello specifico i cordoli di calcestruzzo che dovevano essere usati per il contorno della piazzola erano stati posti sopra il tombino, così coprendolo;
mano a mano, sono stati posti in opera e il tombino è rimasto nuovamente scoperto;
è evidente che non sarebbe stato comodo prendere il materiale se vi fosse stata una barriera;
infine, se , camminando Pt_1 all'indietro, avesse incontrato la barriera mobile presente (come affermato dal teste semplicemente non sarebbe caduto nel tombino ma (eventualmente) sopra Tes_2 la barriera. Conclusivamente, la custodia del tombino scoperto, fonte di potenziale
- poi realizzatosi - pericolo per il lavoratore, competeva sia alla proprietaria committente, sia all'impresa appaltante;
quanto all' n via generale perché il CP_5 committente risponde ai sensi dell'art. 2051 cc dei danni occorsi ai terzi danneggiati anche in caso di affidamento di appalto (cfr. recentemente Cass.
12909/2022) e nei confronti dell'Azienda è terzo;
ma, nello specifico, perché Pt_1 secondo Cass. pen. 39485/2022 in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio di un lavoratore in caso di omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Quanto all'impresa, la presenza del tombino era stata più volte segnalata dagli assistenti di cantiere che avevano invitato il capocantiere, Pt_1 stesso, a coprire il tombino (cfr. testimonianze), mentre questi lo aveva coperto solo temporaneamente e senza segnalare la presenza del pericolo al suo tecnico di riferimento ( cfr. testimonianza). Committente e datore di lavoro, Testimone_2 quindi, ai sensi del d.lgs 81/2008 sono i soggetti responsabili del rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le parti convenute hanno eccepito il concorso colposo del danneggiato sulla base del fatto che questi era a conoscenza del pericolo e che stava imprudentemente camminando all'indietro; l'eccezione è solo parzialmente fondata: quanto al movimento del Bija, perché nel corso di lavori le dinamiche dei movimenti sono più varie e complesse del semplice camminare e se è necessario un particolare spostamento deve potersi compiere in sicurezza;
dalla documentazione medica in atti (ed esaminata dalla ctu) risulta che abbia riportato lesioni prevalentemente Pt_1 al torace, cioè non è caduto con la gamba nel tombino mentre compiva il passo ma
è ragionevole supporre che sia inciampato in un ostacolo a terra e, perso l'equilibrio, sia caduto finendo nel tombino con il tronco, quindi la causalità riferibile al fatto del danneggiato si ferma all'inciampo; quanto alla conoscenza dello stato dei luoghi, è vero che c'è stata una negligente sottovalutazione da parte del capocantiere ( ) del potenziale pericolo. Quindi l' risponde delle Pt_1 CP_5 conseguenze del sinistro in solido con la e, per una quota minore, il P_ danneggiato che era stato avvisato del pericolo.
Le parti non hanno presentato osservazioni alla ctu medico legale (ctu dr. Per_1
svolta in causa. Dagli accertamenti svolti e dall'esame della
[...] documentazione medica risulta che a seguito del sinistro abbia riportato Pt_1 lesioni consistenti in “Politrauma comprendente fratture costali a destra dalla VIII alla XI, complicate da emotorace con shock emorragico, trattato con embolizzazione, drenaggio toracico ed emotrasfusioni;
contusioni parenchimali polmonari a destra, falda di versamento pleurico omolaterale con atelettasia del parenchima polmonare contiguo, insufficienza respiratoria tipo 1; lacerazione del parenchima epatico con limitata falda di emoperitoneo in sede periepatica; trauma cranico non commotivo;
trauma di rachide e di spalla destra”; sussiste il nesso causale con il sinistro anche quanto alle complicanze originatesi, i postumi appaiono stabilizzati da agosto 2020
(cfr. certificati e il ctu quantifica un danno biologico per la riduzione della CP_3 antecedente validità psico-fisica pari all'11%; i 6 mesi di malattia sono suddivisi in inabilità temporanea totale per 30 giorni e invalidità temporanea parziale in 15 giorni al 75%, 45 giorni al 50% e 90 giorni al 25%; le spese mediche compatibili e congrue presenti in atti ammontano complessivamente a € 1.122,53, non sono prevedibili spese future.
Non viene riconosciuta personalizzazione del danno in quanto l'attore in atto di citazione non ha allegato, né tantomeno provato, la specificità del caso concreto circa le peculiari - e ulteriori rispetto alle ordinarie - conseguenze dannose;
del pari, quanto al danno morale, nulla è stato dedotto circa la sussistenza e le manifestazioni esterne della sofferenza interiore. Il danno biologico, quindi, deve essere liquidato in via equitativa sulla base delle tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2024 secondo il seguente prospetto: età del danneggiato anni 51, punto danno biologico € 2.732,57, percentuale di invalidità 11%, danno non patrimoniale risarcibile € 22.544,00, danno biologico temporaneo € 9.918,75, totale € 32.462,75, somma che deve essere devalutata ad agosto 2020, rivalutata anno per anno e quindi calcolati gli interessi legali.
afferma di aver percepito a titolo di indennizzo complessivi € 20.081,39. Pt_1 CP_3
Per il calcolo del cd danno differenziale la recente giurisprudenza si è attestata sul principio di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e CP_3
l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici, non più per poste omogenee (cfr. Cass. 30293/2023 che spiega nel dettaglio come effettuare i calcoli).
Parte attrice, anche nella comparsa conclusionale, si limita a chiedere il risarcimento dei danni “al netto delle somme corrisposte dall' . CP_3
Dal prospetto di liquidazione in atti risulta che: l'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro (DPR 1124/1965, art. 68), periodo indennizzato 17.02.2020
– 13.08.2020, ammonta a € 11.002,25, il danno biologico permanente (d.lgs
38/2000, art. 13) è liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6
e il 16%, nel caso di specie ha riconosciuto una invalidità di grado complessivo CP_3 pari all'8% per € 9.059,14, inoltre si accolla le spese di cura, riabilitazione e CP_3 apparecchi protesici (DPR 1124/1965, art. 66); quindi non indennizza il CP_3 danno biologico temporaneo (qui non rileva la personalizzazione e il danno morale), mentre l'indennità giornaliera commisurata alla retribuzione non deve essere detratta dal danno patrimoniale, non essendo stato riconosciuto alcun danno da perdita o riduzione della capacità di lavoro;
conclusivamente, devono ancora essere risarcite le seguenti poste di danno: danno biologico temporaneo € 9.918,75, danno biologico permanente € 13.484,86 (22.544,00 – 9.059,14), spese sanitarie limitatamente al costo della perizia per € 854,00, totale € 24.257,61.
Tale importo deve far carico in misura del 10% (2.425,76) allo stesso danneggiato e per il restante 90% (21.831,85) alle parti convenute in solido tra loro, ciascuna per il proprio titolo, per i motivi sopra espressi.
La terza chiamata IC RA dovrà tenere indenne la di quanto P_ dovrà pagare in esito alla presente sentenza nei limiti della polizza e delle condizioni contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sul valore del decisum.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra contro Parte_1
e e con la chiamata di AR P_
IC , ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_10
1) Condanna le parti convenute in solido tra loro a pagare all'attore € 24.257,61
a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna la terza chiamata a rilevare indenne la secondo la P_ polizza;
3) Condanna le parti convenute a pagare all'attore il 90% delle spese di lite, compensato il resto, che liquida già operata la riduzione in € 4.849,20, oltre
15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa come per legge, oltre al 90% del CU e marca e delle spese di ctu come liquidate in causa.
Pisa, 17 gennaio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2705/2021 rg avente a oggetto responsabilità extracontrattuale e vertente tra c.f. , attore con avv. Nicolao Berti Parte_1 C.F._1
Contro
c.f. , convenuta con avv.ti AR P.IVA_1
Carla Fiaschi e Chiara Papineschi e p.i. , terza chiamata con avv. Fabrizio Ungaretti e Controparte_2 P.IVA_2
IC RA PLC p.i. , terza chiamata con avv. Andrea Consorti P.IVA_3
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 27.09.2024:
Conclusioni di parte attrice“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito per tutte le ragioni espresse in atti, rigettate tutte le contrarie istanze anche istruttorie, eccezioni e domande: In Via Istruttoria: seppur per mero tuziorismo difensivo ed affinché non siano considerate come rinunciate, previa remissione della causa sul ruolo, ammettersi con i testi indicati le prove orali che ha richiesto e che sono state escluse così come articolate nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. II opponendosi, nel contempo, alle avversarie istanze di prova per testi e ciò per le ragioni meglio espresse nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.. n. III. Con l'abilitazione alla relativa controprova con gli stessi testi già indicati in prova diretta per la denegata ipotesi anche di parziale ammissione. Nel merito in tesi: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c. c. dell' nella AR causazione dell'infortunio verificatosi in danno di esso concludente in data
13.02.2020 all'interno del parcheggio di proprietà del nosocomio di LO (PI) ed in particolare in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto dal numero sei;
Conseguentemente, per le dedotte causali, condannare la stessa
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro AR tempore con sede in Pisa, Via Roma n. 67 C.F. e P.IVA (pec: pec- P.IVA_1
), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Email_1 patrimoniali dallo stesso patiti: danni meglio descritti in parte motiva dell'atto di citazione al netto della somma di euro 20.081,39 già corrispostagli dall' e così CP_3 per un importo pari ad euro 20.809,53, ovvero a quella somma minore o maggiore che risulta provata dall'espletanda attività istruttoria e comunque che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito ma in ipotesi: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c. c. dell' nella AR causazione dell'infortunio verificatosi in danno di esso concludente in data
13.02.2020 all'interno del parcheggio di proprietà del nosocomio di LO (PI) ed in particolare in corrispondenza dell'ingresso numero sei;
Conseguentemente condannare la stessa in persona del suo AR legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti: danni meglio descritti in parte motiva dell'atto di citazione al netto della somma di euro 20.081,39 già corrispostagli dall' e così CP_3 per un importo pari ad euro 20.809,53, ovvero a quella somma minore o maggiore che risulta provata dall'espletanda attività istruttoria e comunque che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
In ulteriore degradata ipotesi - seppur con riserva di gravame - di anche parziale accoglimento della domanda/delle domande, così come svolta/e dalla convenuta con il notificato AR atto di chiamata in causa del terzo, accertare e quindi dichiarare la responsabilità in via esclusiva e/o concorrente della terza chiamata Controparte_4 con detta convenuta nella causazione dell'infortunio verificatosi in danno di esso concludente in data 13.02.2020 all'interno del parcheggio di proprietà del nosocomio di LO (PI) ed in particolare in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto dal numero sei. Conseguentemente condannare l' in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro-tempore (P.I. ), al P.IVA_2 risarcimento - in via esclusiva e/o per quanto di sua accertata corresponsabilità anche in solido con l' - , di tutti i danni AR patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti: danni meglio descritti in parte motiva dell'atto di citazione al netto della somma di euro 20.081,39 già corrispostagli dall' e così per un importo pari ad euro 20.809,53, ovvero a quella somma minore CP_3
o maggiore che risulta provata dall'espletanda attività istruttoria e comunque che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, compensi professionali, ivi compreso rimborso forfettario, iva e Cap come per legge nonché di CTU e CTP”.
Conclusioni di parte “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni CP_5 contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Voglia: in via preliminare, autorizzare la citazione nel presente giudizio dell' Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Cappanori (LU),
Fraz. Massa Macinaia, Via di Tiglio n.316, C.F. e P.I. pec: P.IVA_2
e, per l'effetto, disporre lo spostamento, ai sensi Email_2 dell'art.269 c.p.c., dell'udienza di prima comparizione ex art.180 c.p.c., allo scopo di consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attore, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti, con ogni conseguente pronuncia di ragione
e di legge;
nel merito, in subordine, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e limitare di conseguenza il quantum del risarcimento, comunque liquidando il danno in termini differenziali rispetto a quanto già erogato dall' a favore del sig. e secondo quanto risulterà CP_3 Parte_1 dall'espletanda istruttoria, accertare la responsabilità dei fatti per cui è causa in capo all' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, in via esclusiva od in concorso di colpa con il danneggiato e, per l'effetto, in tesi, condannare l' al pagamento di tutto quanto Controparte_4 spettante all'attore, in ipotesi, accertare e dichiarare l'obbligo dell'
[...] di manlevare e tenere indenne l' da tutto quanto Controparte_4 CP_6 quest'ultima sia tenuta a corrispondere all'attore all'esito del presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato per il giudizio”;
Conclusioni di parte “In diritto e nel merito in tesi: rigettare la CP_4 domanda attrice perché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto e conseguentemente, per i medesimi motivi sopra esposti rigettare la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla convenuta AR
. In diritto e nel merito in ipotesi nella denegata ipotesi
[...] che il giudicante ritenesse fondata nell'an la richiesta attrice, rigettare il quantum così come indicato da controparte perché sfornito di ogni prova In diritto e nel merito in ipotesi subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e limitare di conseguenza il quantum del risarcimento. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro-tempore tenuto a rilevare indenne la in persona del Controparte_4 legale rappresentante poro-tempore in forza di polizza assicurativa Controparte_8
n° 522A6545 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento a tale titolo di ogni e qualsiasi danno venisse condannato a pagare alle parti in causa. Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Conclusioni di parte “Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Pisa voglia, previa CP_9 rimessione sul ruolo della causa per ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nonché per l' acquisizione della documentazione di liquidazione CP_3 in favore dell'attore, In tesi: Respingere ogni domanda proposta nei confronti della
dichiarando per i motivi esposti, la assenza di responsabilità e la Controparte_2 carenza di legittimazione della Ancora in tesi: Accertata la Controparte_2 responsabilità, dell'evento per fatto colposo del danneggiato stesso, respingere la domanda attorea ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto;
In denegata ipotesi: accertare allora comunque il concorso di colpa dell'attore e respingere ogni sua domanda dato atto di quanto già ricevuto dall' Sempre in denegata e non CP_3 creduta ipotesi: di accoglimento della domanda attorea e della domanda nei confronti della limitare la manleva della Compagnia, al giusto ed al provato Controparte_2 con applicazione dei massimali di polizza, delle franchigie contrattuali e nei limiti del rischio escluso, esentando la Compagnia dal pagamento delle spese legali per violazione del patto di gestione della lite;
Il tutto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e di onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La causa è stata istruita con documenti, prove orali e ctu medico legale. L' affidava all'impresa i lavori AR P_ edili per l'esecuzione delle piazzole per l'installazione delle pensiline alle fermate dei bus navetta nel presidio ospedaliero di LO;
i lavori si sono svolti mediante cantieri temporanei relativi a ogni singola piazzola. Il sinistro per cui è causa si è verificato il 13.02.2020 mentre l'attore stava lavorando alla piazzola 3B. Non è presente in atti il piano operativo della sicurezza né il progetto esecutivo delle piazzole, il documento sui rischi da interferenza si occupa dei rischi da traffico veicolare e della limitazione delle aree di cantiere nei confronti di terzi.
L'evento è pacifico, è caduto nel pozzetto di calcestruzzo e ha riportato lesioni;
Pt_1 la dinamica è riferita sia nel verbale di Pronto Soccorso sia nelle certificazioni CP_3
(“caduto all'indietro in un tombino”), sia dal teste presente al fatto “ stava Pt_1 arrotolando il corrugato e camminava all'indietro, confermo che è caduto nel tombino”.
La questione verte su chi avesse la custodia del tombino, se l' proprietaria CP_5 dell'area di LO e committente dei lavori, o la impresa P_ appaltatrice. Secondo quanto riferito dal teste assistente tecnico di Tes_1 cantiere, il tombino “era all'interno dell'area di cantiere chiusa e non ci passava nessuno durante i lavori”, secondo il teste tecnico dell'azienda Testimone_2
il tombino “era in un'area promiscua vicino al cantiere … all'esterno del CP_4 cantiere”, secondo il teste dipendente della che è stato Testimone_3 CP_4 mandato il giorno dopo il sinistro per concludere i lavori, “l'area di cantiere era delimitata da barriere apposite, se ricordo bene tipo cancelli mobili, il tombino era fuori”. Dall'esame delle foto versate in atti risulta che l'area in questione è delimitata da un muretto di recinzione con cancellata, quindi è presente una stretta (nel punto dove è posizionato il tombino) striscia di terra di poco più larga del tombino, delimitata da cordoli di calcestruzzo, posta ai piedi del muretto, poi c'è lo spiazzo pavimentato con autobloccanti (piazzola) e dopo la strada. Quindi è ragionevole pensare che il cantiere sia stato delimitato, per impedire il passaggio di terzi e mettere in sicurezza i lavoratori dal traffico veicolare, su tre dei lati dell'ideale quadrato, ma non lungo il lato dell'aiuola, sulla quale ovviamente non passava nessuno;
a conferma della circostanza sta il fatto, riferito da tutti i testimoni, che l'area dell'aiuola era stata utilizzata per deposito materiale, nello specifico i cordoli di calcestruzzo che dovevano essere usati per il contorno della piazzola erano stati posti sopra il tombino, così coprendolo;
mano a mano, sono stati posti in opera e il tombino è rimasto nuovamente scoperto;
è evidente che non sarebbe stato comodo prendere il materiale se vi fosse stata una barriera;
infine, se , camminando Pt_1 all'indietro, avesse incontrato la barriera mobile presente (come affermato dal teste semplicemente non sarebbe caduto nel tombino ma (eventualmente) sopra Tes_2 la barriera. Conclusivamente, la custodia del tombino scoperto, fonte di potenziale
- poi realizzatosi - pericolo per il lavoratore, competeva sia alla proprietaria committente, sia all'impresa appaltante;
quanto all' n via generale perché il CP_5 committente risponde ai sensi dell'art. 2051 cc dei danni occorsi ai terzi danneggiati anche in caso di affidamento di appalto (cfr. recentemente Cass.
12909/2022) e nei confronti dell'Azienda è terzo;
ma, nello specifico, perché Pt_1 secondo Cass. pen. 39485/2022 in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio di un lavoratore in caso di omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Quanto all'impresa, la presenza del tombino era stata più volte segnalata dagli assistenti di cantiere che avevano invitato il capocantiere, Pt_1 stesso, a coprire il tombino (cfr. testimonianze), mentre questi lo aveva coperto solo temporaneamente e senza segnalare la presenza del pericolo al suo tecnico di riferimento ( cfr. testimonianza). Committente e datore di lavoro, Testimone_2 quindi, ai sensi del d.lgs 81/2008 sono i soggetti responsabili del rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le parti convenute hanno eccepito il concorso colposo del danneggiato sulla base del fatto che questi era a conoscenza del pericolo e che stava imprudentemente camminando all'indietro; l'eccezione è solo parzialmente fondata: quanto al movimento del Bija, perché nel corso di lavori le dinamiche dei movimenti sono più varie e complesse del semplice camminare e se è necessario un particolare spostamento deve potersi compiere in sicurezza;
dalla documentazione medica in atti (ed esaminata dalla ctu) risulta che abbia riportato lesioni prevalentemente Pt_1 al torace, cioè non è caduto con la gamba nel tombino mentre compiva il passo ma
è ragionevole supporre che sia inciampato in un ostacolo a terra e, perso l'equilibrio, sia caduto finendo nel tombino con il tronco, quindi la causalità riferibile al fatto del danneggiato si ferma all'inciampo; quanto alla conoscenza dello stato dei luoghi, è vero che c'è stata una negligente sottovalutazione da parte del capocantiere ( ) del potenziale pericolo. Quindi l' risponde delle Pt_1 CP_5 conseguenze del sinistro in solido con la e, per una quota minore, il P_ danneggiato che era stato avvisato del pericolo.
Le parti non hanno presentato osservazioni alla ctu medico legale (ctu dr. Per_1
svolta in causa. Dagli accertamenti svolti e dall'esame della
[...] documentazione medica risulta che a seguito del sinistro abbia riportato Pt_1 lesioni consistenti in “Politrauma comprendente fratture costali a destra dalla VIII alla XI, complicate da emotorace con shock emorragico, trattato con embolizzazione, drenaggio toracico ed emotrasfusioni;
contusioni parenchimali polmonari a destra, falda di versamento pleurico omolaterale con atelettasia del parenchima polmonare contiguo, insufficienza respiratoria tipo 1; lacerazione del parenchima epatico con limitata falda di emoperitoneo in sede periepatica; trauma cranico non commotivo;
trauma di rachide e di spalla destra”; sussiste il nesso causale con il sinistro anche quanto alle complicanze originatesi, i postumi appaiono stabilizzati da agosto 2020
(cfr. certificati e il ctu quantifica un danno biologico per la riduzione della CP_3 antecedente validità psico-fisica pari all'11%; i 6 mesi di malattia sono suddivisi in inabilità temporanea totale per 30 giorni e invalidità temporanea parziale in 15 giorni al 75%, 45 giorni al 50% e 90 giorni al 25%; le spese mediche compatibili e congrue presenti in atti ammontano complessivamente a € 1.122,53, non sono prevedibili spese future.
Non viene riconosciuta personalizzazione del danno in quanto l'attore in atto di citazione non ha allegato, né tantomeno provato, la specificità del caso concreto circa le peculiari - e ulteriori rispetto alle ordinarie - conseguenze dannose;
del pari, quanto al danno morale, nulla è stato dedotto circa la sussistenza e le manifestazioni esterne della sofferenza interiore. Il danno biologico, quindi, deve essere liquidato in via equitativa sulla base delle tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2024 secondo il seguente prospetto: età del danneggiato anni 51, punto danno biologico € 2.732,57, percentuale di invalidità 11%, danno non patrimoniale risarcibile € 22.544,00, danno biologico temporaneo € 9.918,75, totale € 32.462,75, somma che deve essere devalutata ad agosto 2020, rivalutata anno per anno e quindi calcolati gli interessi legali.
afferma di aver percepito a titolo di indennizzo complessivi € 20.081,39. Pt_1 CP_3
Per il calcolo del cd danno differenziale la recente giurisprudenza si è attestata sul principio di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e CP_3
l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici, non più per poste omogenee (cfr. Cass. 30293/2023 che spiega nel dettaglio come effettuare i calcoli).
Parte attrice, anche nella comparsa conclusionale, si limita a chiedere il risarcimento dei danni “al netto delle somme corrisposte dall' . CP_3
Dal prospetto di liquidazione in atti risulta che: l'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro (DPR 1124/1965, art. 68), periodo indennizzato 17.02.2020
– 13.08.2020, ammonta a € 11.002,25, il danno biologico permanente (d.lgs
38/2000, art. 13) è liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6
e il 16%, nel caso di specie ha riconosciuto una invalidità di grado complessivo CP_3 pari all'8% per € 9.059,14, inoltre si accolla le spese di cura, riabilitazione e CP_3 apparecchi protesici (DPR 1124/1965, art. 66); quindi non indennizza il CP_3 danno biologico temporaneo (qui non rileva la personalizzazione e il danno morale), mentre l'indennità giornaliera commisurata alla retribuzione non deve essere detratta dal danno patrimoniale, non essendo stato riconosciuto alcun danno da perdita o riduzione della capacità di lavoro;
conclusivamente, devono ancora essere risarcite le seguenti poste di danno: danno biologico temporaneo € 9.918,75, danno biologico permanente € 13.484,86 (22.544,00 – 9.059,14), spese sanitarie limitatamente al costo della perizia per € 854,00, totale € 24.257,61.
Tale importo deve far carico in misura del 10% (2.425,76) allo stesso danneggiato e per il restante 90% (21.831,85) alle parti convenute in solido tra loro, ciascuna per il proprio titolo, per i motivi sopra espressi.
La terza chiamata IC RA dovrà tenere indenne la di quanto P_ dovrà pagare in esito alla presente sentenza nei limiti della polizza e delle condizioni contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sul valore del decisum.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra contro Parte_1
e e con la chiamata di AR P_
IC , ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_10
1) Condanna le parti convenute in solido tra loro a pagare all'attore € 24.257,61
a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna la terza chiamata a rilevare indenne la secondo la P_ polizza;
3) Condanna le parti convenute a pagare all'attore il 90% delle spese di lite, compensato il resto, che liquida già operata la riduzione in € 4.849,20, oltre
15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa come per legge, oltre al 90% del CU e marca e delle spese di ctu come liquidate in causa.
Pisa, 17 gennaio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi