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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 218/2022
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 218/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. con l'avv. Alessio Veggiari Parte_1 CodiceFiscale_1
PEC Email_1
Ricorrente contro
C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Marcella Bertoni pec – fax 03761376 Email_2
Resistente
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 28.5.2025, alle ore 12.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione nonché i sig. personalmente Pt_1
Per il convenuto, l'avv. Bertoni.
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, i procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti. Parte ricorrente evidenzia in particolare che i fogli di viaggio prodotti erano quelli consegnati al datore di lavoro.
Parte resistente discute ribadisce in particolare la forfettizzazione degli straordinari e l'eccezione di decadenza.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che il procuratore rinuncia alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, condanna la società C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali e i titoli P.IVA_1 indicati nel ricorso, accertato il carattere discontinuo del rapporto di lavoro tra lo stesso e la società convenuta, al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di
€ 21.438,45, oltre a rivalutazione e interessi come da domanda;
respinge le altre domande di parte ricorrente;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a favore del ricorrente, in complessivi € 4.350,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”.
Mantova, 28.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
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TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 218/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. con l'avv. Alessio Veggiari Parte_1 CodiceFiscale_1
PEC Email_1
Ricorrente contro
C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Marcella Bertoni pec – fax 03761376 Email_2
Resistente
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 28.5.2025, alle ore 12.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione nonché i sig. personalmente Pt_1
Per il convenuto, l'avv. Bertoni.
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, i procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti. Parte ricorrente evidenzia in particolare che i fogli di viaggio prodotti erano quelli consegnati al datore di lavoro.
Parte resistente discute ribadisce in particolare la forfettizzazione degli straordinari e l'eccezione di decadenza.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che il procuratore rinuncia alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, condanna la società C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali e i titoli P.IVA_1 indicati nel ricorso, accertato il carattere discontinuo del rapporto di lavoro tra lo stesso e la società convenuta, al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di
€ 21.438,45, oltre a rivalutazione e interessi come da domanda;
respinge le altre domande di parte ricorrente;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a favore del ricorrente, in complessivi € 4.350,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”.
Mantova, 28.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
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