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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 416/2019 promossa da:
(P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. ), quale Parte_2 C.F._1 erede di , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Zerbone, Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Andora (SV) Via Usodimare 7/11, per mandato in atti
APPELLANTI
Contro
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Michieli in Genova, Via Vincenzo Ricci, 5/7, per mandato in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IV_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Turci, Matteo
Turci e Gugliemo Bonacchi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova
(GE), Via Ceccardi 4/30, per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonché istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti:
RIFORMARE ANNULLANDOLA la sentenza impugnata e ciò nei punti 1), 2) e 3) giuste le causali dedotte in narrativa e, quindi,
⦁ ACCOGLIERE LE CONCLUSIONI
⦁ come rassegnate nel primo grado di giudizio a) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale dei contratti di c/c e apercredito per cui è causa per i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto ordinare il ricalcolo del saldo dare/avere fra le parti ex lege;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU
24418/2010, in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
d) dichiarare non dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza;
e) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo
(in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come in narrativa;
f) accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore sig. per Persona_1 un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c..
Vinte le spese tutte di lite, di primo e di secondo grado, comprese le spese di CTU e di
CTP, sentenza esecutiva come per legge”.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte:
A) Quanto all'appello principale:
- dichiarare il difetto di legittimazione ad impugnare del sig. essendosi Parte_2 formato il giudicato sul rigetto della domanda di liberazione del fideiussore;
- respingere l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto rinunciata e quella di C.T.U. in quanto superflua;
- respingere integralmente l'appello proposto dalla e dal sig. Parte_1 in quanto fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 - 345 c.p.c., o ex Parte_2 art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
B) Quanto all'appello incidentale:
previa, se del caso, rinnovazione di c.t.u. al fine di verificare l'usura secondo la formula delle Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEGM e i criteri espressi da S.U.
n. 16303/18 e comunque al fine di rideterminare il saldo del conto alla data del
27.08.2013 sulla base dei motivi d'appello incidentale che si ritengano fondati, riformare la sentenza n. 67/2019 emessa il 28.12.2018 e depositata in data 4.02.2019 dal
Tribunale di Imperia nei capi e nelle parti in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi, l'addebito di commissioni di massimo scoperto e l'applicazione d'interessi usurari, disponendo conseguente rideterminazione del saldo alla data del
27.08.2013 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni della Banca svolte in primo grado con riferimento alle domande avversarie accolte nell'appellata sentenza e, così, respingere le domande dei e del sig. in quanto Parte_1 Parte_2 infondate in fatto e in diritto o, in subordine, accertare un maggior saldo debitore alla data del 27.08.2013 sulla base di motivi d'appello incidentale che saranno accolti. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e compenso della causa di primo grado e del giudizio d'appello”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectiis, previe le pronunce e le dichiare tutte del caso, respingere ogni eventuale domanda ove mai proposta contro
Con vittoria di spese di lite tutte. Con ogni pronuncia Controparte_3 consequenziale. Salvis iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2013 la società Parte_1
e la soc. convenivano in giudizio
[...] Persona_1 Pt_1 Controparte_2 davanti al Tribunale di Imperia la società deducendo a) di aver acceso Controparte_1 nei primi anni '80 presso la filiale di Savona di detta banca il c.c. n. 000002150425 con affidamento fino ad € 150.000,00 e di aver richiesto alla convenuta ex art.119 TUB, con raccomandata del 15 maggio 2013, la copia del contratto, con relativa apertura di credito, e tutti gli estratti conto;
b) che la banca aveva chiesto ed ottenuto la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di e della società Pleiadi Immobiliare Persona_1
s.r.l.; c) che la capitalizzazione trimestrale, sia ante anno 2000 che in data successiva, era illegittima in assenza di una intervenuta successiva sottoscrizione per iscritto di previsione di pari periodicità degli interessi, così illegittima era anche la capitalizzazione annuale;
d) che secondo la perizia di parte espletata nel corso del rapporto di conto corrente, in diversi trimestri, erano stati applicati interessi superiori al tasso usura, sia di natura oggettiva che soggettiva;
e) che nel corso del rapporto risultava applicata anche la CMS, senza alcuna disciplina scritta;
f) che era stato effettuato un illegittimo utilizzo dei giorni di valuta.
Si costituiva ritualmente rilevando a) che il contratto intercorso tra le Controparte_1 parti era stato stipulato in data 22 aprile 1994 e portava il n. 00175/2150425; b) che l'ordine di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. non poteva supplire l'onere di prova a carico dell'attore che agiva in ripetizione dell'indebito per la correntista che era priva di interesse ad agire;
c) che l'azione di ripetizione comunque, oltre che infondata, era prescritta in quanto, trattandosi di conto affidato, il credito vantato dall'istituto di credito al novembre 2013 era di € 156.000,00, quindi superiore all'affidamento e privo di un effettivo pagamento;
d) che andavano disattese le eccezioni relative all'illegittimità dell'anatocismo e/o di interessi usurari e/o CMS;
e) che in ogni caso la Banca poteva eccepire in compensazione il proprio credito.
Il Tribunale, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ordinava ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di produrre gli estratti conto degli ultimi 10 anni (dal
2003 al 2013) e quindi disponeva una CTU contabile, volta alla rideterminazione del saldo, espungendo la capitalizzazione trimestrale e la CMS e chiedendo l'individuazione delle rimesse solutorie.
Depositata la CTU e precisate le conclusioni, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, con la sentenza n. 67/2019, pubblicata in data 4/2/2019, così definiva la controversia:
“In parziale accoglimento della domanda formulata dagli attori ridetermina il saldo debitore nella misura di - € 86.032,89; Compensa le spese di lite tra le parti”.
Con la sentenza impugnata, a fondamento della propria decisione, il giudice di prime cure ha argomentato:
a) che parte attrice aveva rinunciato ammissibilmente (c.f.r. Cass. n. 21646/2018) alla domanda di ripetizione dell'indebito, limitandola ad una mera domanda di accertamento;
b) che, essendo stata proposta un'azione di accertamento, ricadeva sull'attrice l'onere della prova e, avendo quest'ultima proposto l'azione allegando una perizia che aveva come riferimento il periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2013,
l'indagine andava compiuta sulla base della domanda che per quanto riguardava gli interessi usurari era limitata al periodo di indagine, mentre per quanto riguardava gli effetti anatocistici era estesa a tutto il periodo;
c) che in relazione all'ordine di esibizione era corretto il periodo relativo agli ultimi dieci anni, in quanto quello era il limite temporale di conservazione degli estratti conto a carico della banca e non poteva essere esteso al contratto ex art. 117 TUB, anche tenuto conto che l'attore non aveva neppure allegato le ragioni per cui avrebbe perso la disponibilità della documentazione contrattuale;
d) che parte attrice aveva eccepito per la prima volta in comparsa conclusionale la nullità del contratto per difetto di forma scritta, ma essendo tale allegazione tardiva, per aver anzi detta parte chiesto la sua produzione con istanza ex art. 210 c.p.c., la medesima andava disattesa;
e) che la contestazione in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici era invece fondata in quanto per il periodo precedente l'anno 2000 la sua nullità era stata ormai definitivamente accertata dalla giurisprudenza, mentre per il periodo successivo non era stata provata una valida pattuizione per iscritto;
f) che l'addebito di interessi ultra legali in assenza di valida pattuizione per iscritto era stato dedotto genericamente e tardivamente;
g) che l'illegittimità dell'addebito per la CMS e le altre commissioni applicate nel corso del rapporto era fondata in mancanza di prova della relativa pattuizione;
h) che l'eccezione relativa all'illegittima antergazione e postergazione delle valute era priva di una corretta allegazione;
i) che il superamento del tasso soglia era stato accertato nell'ambito della disposta
CTU e nelle ipotesi di superamento era stato ricondotto nei limiti del tasso soglia;
j) che l'eccezione in ordine all'ipotesi di usura soggettiva non era stata correttamente delineata nell'atto introduttivo del giudizio, che conteneva unicamente i principi generali, ed era stata sviluppata, tardivamente, nella 2° memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., per cui andava disattesa;
k) che parimenti andava disattesa la domanda di liberazione del fideiussore per mancanza di allegazioni.
2.- Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Imperia proponevano appello la e , quale erede di , CP_4 Pt_1 Parte_1 Parte_2 Persona_1 svolgendo quattro motivi.
1^ MOTIVO relativamente alle domande formulate dalle parti ed all'onere della prova
- sentenza viziata per errata applicazione di legge e\o violazione di legge - punto 1) della sentenza.
Gli appellanti lamentano l'errore del Giudice di prime cure nell'aver ritenuto “che
l'onere della prova non è stato assolto dagli attori in merito alla documentazione contrattuale antecedente l'anno 2003, non valendo per tale periodo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. posto a carico della banca”.
Ad avviso degli appellanti, infatti, il correntista sarebbe onerato solamente dell'allegazione e della prova dei pagamenti da lui effettuati, mentre la Banca sarebbe tenuta a produrre gli estratti conto e i contratti a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio, in quanto non bisogna confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Di conseguenza, l'omessa produzione da parte della Banca del contratto disciplinante il contratto di c/c e il contratto di apercredito e degli estratti conto dall'inizio del rapporto, non avrebbe consentito di verificare il saldo passivo asseritamente maturato a debito, né di vagliare la giustificazione contabile e negoziale di tale “saldo iniziale”, né di depurarlo dagli interessi, spese e commissioni ultralegali conteggiati nei relativi estratti conto, né di verificare la rispondenza, contestata dall'attore, dell'originario contratto ai requisiti inderogabili, di forma e di sostanza, di cui all'art. 117 TUB.
Per tali motivi, gli appellanti insistono affinché venga ordinata alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza (1823 c.c.) e apercredito (1842 c.c.) in quanto inevasa, sul punto,
l'istanza ex art 119 TUB.
2^ MOTIVO relativamente all'eccezione di nullità del contratto di conto corrente - sentenza viziata per violazione e falsa applicazione di legge - punto 2) della sentenza.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti di conto corrente e collegate linee di credito, trattandosi di nullità assoluta e, quindi, rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
Infatti, la Banca convenuta avrebbe sempre agito in virtù di un rapporto contrattuale di cui si nega la validità, di cui si eccepisce la nullità e che la Banca non ha prodotto in giudizio;
pertanto, se un documento non viene prodotto, ma tutti ne elencano le caratteristiche contrattuali, tale documento risulterebbe ex se nullo, e dovrebbe essere dichiarato irreversibilmente viziato ed illecito.
3^ MOTIVO relativamente alla determinazione degli interessi – sentenza viziata per errata\falsa applicazione di legge - punto 7) della sentenza.
La sentenza impugnata, pur statuendo correttamente che l'anatocismo trimestrale è illegittimo, sarebbe errata nella parte in cui afferma che “gli interessi sono stati correttamente riportati entro la soglia (Cassazione sezioni Unite n. 24675/2017) non potendosi dare applicazione all'art. 1815 c.c. trattandosi di norma applicabile al contratto di mutuo” e non ai contratti di conto corrente.
Secondo gli appellanti, quanto statuito al comma II dell'art 1815 c.c. rappresenterebbe un principio giuridico valido per tutte le operazioni pecuniarie e determinerebbe la nullità della clausola, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal debitore. 4^ MOTIVO in merito alla rinnovazione di CTU per la corretta rideterminazione degli importi saldo dare\avere avuto riguardo alla usura soggettiva.
Il primo Giudice avrebbe infine errato nell'accogliere le risultanze della CTU in primo grado che, escludendo le commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha rideterminato il saldo dare/avere al 27.8.2013 in totali €
86.032,89, anziché in € 151.286,71, con conseguente necessità di rinnovazione o integrazione della perizia.
3.- L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Secondo la Banca, non avendo gli appellati sottoposto a censura i capi della sentenza I),
IX) e XII), si sarebbe formato il giudicato sulla rinuncia alla domanda di ripetizione, sulla legittimità delle variazioni delle date valute e sul rigetto della domanda di liberazione del fideiussore. A ciò conseguirebbe l'impossibilità di una pronuncia di riforma che non abbia natura di mero accertamento, l'impossibilità di variare le date valuta nel pur denegato supplemento di CTU e il difetto di legittimazione ad appellare del sig. Parte_2
E ancora, la domanda relativa all'accertamento della nullità totale o parziale del contratto, in quanto proposta per la prima volta nella conclusionale di primo grado, violerebbe l'art. 345 c.p.c. e dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
proponeva altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti Controparte_1 motivi:
1^ motivo d'appello incidentale: violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 7 della
Delibera CICR 9.02.2000 in ordine alla ritenuta eliminazione degli interessi anatocistici.
L'appellante incidentale censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha escluso l'anatocismo motivando che la Banca non avrebbe provato l'adeguamento tramite comunicazione in G.U. e negli estratti, e aggiungendo che la convenuta non avrebbe contestato di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza aver previsto la capitalizzazione trimestrale in favore del cliente.
In particolare, il Tribunale avrebbe violato l'art. 7 della delibera CICR 9.02.2000, che richiede una nuova pattuizione solo quando le nuove condizioni comportano un peggioramento, non ricorrente nel caso di passaggio da una capitalizzazione annuale a una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Inoltre, il Giudice avrebbe errato anche nel ritenere non provato dalla Banca l'adeguamento tramite pubblicazione in G.U. e comunicazione negli estratti.
2^ motivo d'appello incidentale: violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta eliminazione delle commissioni di massimo scoperto.
La Banca ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata nel punto in cui ha ritenuto di eliminare nel ricalcolo le c.m.s. in quanto non pattuite.
Infatti, se l'onere della produzione dei contratti è a carico dell'attore, come correttamente ritenuto dal Tribunale, e i contratti non devono essere prodotti dalla Banca né possono essere oggetto di ordine ex art. 210 c.p.c., ne deriverebbe che in mancanza della loro produzione da parte dell'attore non è verificabile la fondatezza di una domanda volta alla dichiarazione di nullità della clausola con cui è stata pattuita la c.m.s..
3^ motivo d'appello incidentale: violazione dell'art. 2 della legge n. 108/68 e dell'art.
644 c.p. in ordine alla ritenuta applicazione d'interessi usurari.
La Banca osserva che il primo Giudice, recependo le conclusioni del CTU – il quale ha eliminato gli interessi sopra soglia utilizzando una formula diversa da quella della Banca
d'Italia per la determinazione del TEGM – si sarebbe posto in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte che, con la pronuncia a S.U. 16303/18, ha ribadito che per il periodo precedente alla L. 2/2009 la CMS non deve essere inclusa nel calcolo del TEG, dovendo comunque essere oggetto di verifica con le rispettive “soglie CMS”
e che, in caso di superamento del tasso soglia CMS, tale eccesso può essere compensato con l'eventuale margine fra il limite degli interessi usuari e quelli effettivamente applicati.
L'appellante incidentale aggiunge poi che, in ogni caso, non essendo state dedotte né accertate variazioni peggiorative, si tratterebbe di usura sopravvenuta, priva di rilievo giuridico secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite.
4.- Con ordinanza del 28/4/2022 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Pleiadi Immobiliare S.r.l., parte del giudizio di primo grado, che nel frattempo è stata cancellata per fusione mediante incorporazione nella società
Controparte_2 L'appellata si costituiva in giudizio Controparte_2 rilevando che nessuna delle parti avesse proposto domande nei suoi confronti.
5.- In data 18/9/2023 questa Corte ha pubblicato la sentenza non definitiva n. 1010/2023 così statuendo: “non definitivamente deliberando, sull'appello principale proposto dalla soc. e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e di nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 nei confronti delle altre parti avverso la sentenza n.67/2019 pubblicata Controparte_1 in data 4.2.2019 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede;
- respinge il primo, il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, mentre accoglie il quarto limitatamente alla dichiarata prescrizione degli interessi solutori pari ad €
37,65;
- in relazione all'appello incidentale respinge il primo motivo ed accoglie il secondo ed il terzo;
- rimette la causa in istruttoria per determinare l'esatto rapporto dare ed avere tra le parti come da separata ordinanza;
- spese al definitivo”.
La Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo la rinnovazione della CTU svolta in primo grado formulando il seguente quesito: “Accerti, in relazione al conto corrente
n.2150425 stipulato tra e la società il saldo Controparte_1 Parte_1 del rapporto dalla data del 1.1.2003 alla data del 27.8.2013, effettuando il relativo ricalcolo tenendo conto delle seguenti indicazioni:
1) elidendo ogni capitalizzazione trimestrale;
2) includendo la CMS e/o altre applicate, se corrispondenti in quest'ultimo caso alle previsioni di legge;
3) accerti, poi, una volta rideterminato il relativo saldo del conto corrente, se siano stati applicati interessi oltre il tasso soglia sul “saldo ricalcolato”, tenendo conto della differente disciplina fino al 31.12.2009 e dal 1.1.2010, così come stabilita dalla giurisprudenza di legittimità e secondo le istruzioni di Banca d'Italia, provvedendo a ricondurre gli interessi nei limiti del tasso soglia;
4) determini quindi il saldo ricalcolato del conto corrente, offrendo, se del caso, anche ipotesi alternative ed indicando le differenze rinvenute”.
In data 24/3/2024 il CTU dott. depositava la propria relazione. Persona_2
Con ordinanza depositata in data 11/07/2024 la Corte, ritenuto necessario ai fini del decidere rimettere la causa in istruttoria onde richiamare a chiarimenti il Consulente tecnico d'ufficio, richiamava a chiarimenti il dott. affinché rispondesse al Persona_2 seguente quesito: “dica il CTU se nell'espletamento dell'incarico e nella determinazione della Commissione di ha effettuato il calcolo secondo i principi Persona_3 espressi nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 16303 del 2018, secondo la massima che si riporta: “ In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
In caso negativo, effettui il consulente il conteggio della commissione di massimo scoperto e determini l'importo dare-avere tra le parti sulla base dei criteri indicati nella predetta sentenza S.U. della Corte di Cassazione 2018/16303.”.
In data 24/3/2024 il CTU dott. depositava l'integrazione di CTU Persona_2 rispondendo affermativamente al quesito posto dalla Corte.
All'udienza del 7/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza non definitiva in data 12/9/2023 questa Corte d'Appello ha respinto il primo, il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, accogliendo il quarto motivo limitatamente alla prescrizione degli interessi solutori.
Riguardo all'appello incidentale, questa Corte ha respinto il primo motivo ed ha accolto il secondo
Part motivo, statuendo che “in assenza del contratto non può essere dichiarata l'illegittimità della
e/o delle commissioni applicate “; ha accolto il terzo motivo rilevando l'erroneità delle modalità di calcolo ed ha rimesso la causa in istruttoria disponendo la rinnovazione della CTU.
Pertanto, sulle questioni oggetto dei motivi d'appello principale e di appello incidentale la Corte si è già pronunciata ed esse non possono essere rivalutate, mentre nella presente fase occorre determinare i rapporti dare-avere tra le parti, oggetto del terzo motivo d'appello incidentale.
Nel presente grado è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sull'accertamento, in relazione al conto corrente n.2150425 stipulato tra e la società del Controparte_1 Parte_1
saldo del rapporto dalla data del 1.1.2003 alla data del 27.8.2013, con elisione della capitalizzazione trimestrale, inclusione della CMS e/o altre applicate, accertamento dell'eventuale applicazione di interessi oltre il tasso soglia sul “saldo ricalcolato”, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e le istruzioni di Banca d'Italia, provvedendo eventualmente a ricondurre gli interessi nei limiti del tasso soglia.
Il CTU ha risposto ai quesiti posti predisponendo una relazione completa ed esauriente, nella quale ha indicato le modalità di calcolo ed ha proceduto in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte ed alle indicazioni della Banca d'Italia. Il CTU ha rispettato il contraddittorio tra le parti, rispondendo esaustivamente alle osservazioni trasmesse dai rispettivi consulenti di parte.
Il Consulente d'Ufficio ha formulato due ipotesi alternative, i cui contenuti sono stati confermati anche a seguito dell'integrazione dei quesiti posti dalla Corte con ordinanza del 9/7/2024.
Per entrambe le ipotesi, il CTU ha utilizzato come base di partenza il saldo iniziale risultante sul conto corrente n. 000002150425 intestato a alla data del 27/8/2013, che riportava Parte_1
un saldo a favore della Banca ed a carico del correntista di - € 151.794,29 (pag. 27 CTU). Secondo la prima ipotesi di calcolo proposta dal CTU (soluzione 1 pag. 26), sono stati stornati da detta cifra gli interessi passivi, gli interessi attivi accreditati, effettuando lo storno sugli interessi passivi ricalcolati,
e così pervenendo alla somma di - € 120.853,27 a carico del correntista.
Il CTU ha formulato una seconda ipotesi (soluzione n.2 pag. 28) effettuando, oltre alle detrazioni di cui alla prima ipotesi, anche quelle relativa alla CMS, DIF e CIV e con eliminazione della capitalizzazione trimestrale, pervenendo alla somma di € - 75.755,15 quale saldo ricalcolato a favore della banca. Questa Corte nella sentenza del 12/9/2019 ha già statuito che in “assenza di contratto” non può essere dichiarata la illegittimità di CMS e/o commissioni applicate”; ritenuta la CTU esauriente e completa, aderente al quesito posto e scevra di vizi logici, deve essere determinato il saldo finale a favore dell'istituto bancario nella somma di € - 120.853,27 (ipotesi n. 1 del CTU), in quanto, secondo quanto già deciso con la sentenza parziale ed il quesito posto, la CMS e/o le altre commissioni non possono essere dichiarate illegittime e dunque non devono essere espunte le relative somme.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere riformata in relazione al quantum dell'accertamento del saldo passivo del conto corrente in contestazione.
SPESE DI GIUDIZIO
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, da valutarsi secondo l'esito complessivo della causa. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della parte appellata e di , in solido tra loro, nella misura di 2/3, con Parte_1 Parte_2
compensazione del residuo 1/3, ex art. 92 c.p.c., considerata la parziale reciproca soccombenza.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi – per la fase istruttoria vengono applicati i minimi - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 120.853, 37, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente, quanto al giudizio di primo grado:
1.Fase di studio € 2.552,00;
2. Fase introduttiva € 1.628,00;
3. Fase istruttoria € 5.670,00
3. Fase decisionale € 4.253,00;
Totale € 14.103,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Quanto alle spese del presente grado:
1.Fase di studio € 2.977,00;
2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
3. Fase decisionale € 5.103,00 ;
Totale € 12.154,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Sono compensate integralmente le spese del grado di appello tra e le Controparte_2
altre parti, tenuto conto del fatto che l'appellato non ha svolto domande nel presente grado e che non sono state avanzate domande nei suoi confronti. Le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico delle parti Parte_1
e e nella misura del 50% ciascuna.
[...] Parte_2 Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Imperia n. 67/2019, pubblicata il 4/2/2019 ed in parziale riforma dell'appellata sentenza
Ridetermina il saldo debitore al 27/8/2013 del conto corrente n. 000002150425 acceso presso nella somma di € - 120.853,27 a carico della correntista Controparte_1 Parte_1
[...]
Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, a pagare Parte_1 Parte_2
ad le spese del giudizio di primo grado nella misura di 2/3, che liquida per detta Controparte_1
frazione in € 8.169,00, nonché le spese del presente grado, nella misura di 2/3, che liquida per detta frazione in € 9.402,00 oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa. Compensa tra le parti il restante
1/3 delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellato Controparte_2
e le altre parti.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico di e Parte_1
e , nella misura del 50% ciascuna. Parte_2 CP_1
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Genova, 16 luglio 2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 416/2019 promossa da:
(P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. ), quale Parte_2 C.F._1 erede di , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Zerbone, Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Andora (SV) Via Usodimare 7/11, per mandato in atti
APPELLANTI
Contro
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Michieli in Genova, Via Vincenzo Ricci, 5/7, per mandato in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IV_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Turci, Matteo
Turci e Gugliemo Bonacchi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova
(GE), Via Ceccardi 4/30, per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonché istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti:
RIFORMARE ANNULLANDOLA la sentenza impugnata e ciò nei punti 1), 2) e 3) giuste le causali dedotte in narrativa e, quindi,
⦁ ACCOGLIERE LE CONCLUSIONI
⦁ come rassegnate nel primo grado di giudizio a) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale dei contratti di c/c e apercredito per cui è causa per i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto ordinare il ricalcolo del saldo dare/avere fra le parti ex lege;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU
24418/2010, in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
d) dichiarare non dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza;
e) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo
(in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come in narrativa;
f) accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore sig. per Persona_1 un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c..
Vinte le spese tutte di lite, di primo e di secondo grado, comprese le spese di CTU e di
CTP, sentenza esecutiva come per legge”.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte:
A) Quanto all'appello principale:
- dichiarare il difetto di legittimazione ad impugnare del sig. essendosi Parte_2 formato il giudicato sul rigetto della domanda di liberazione del fideiussore;
- respingere l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto rinunciata e quella di C.T.U. in quanto superflua;
- respingere integralmente l'appello proposto dalla e dal sig. Parte_1 in quanto fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 - 345 c.p.c., o ex Parte_2 art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
B) Quanto all'appello incidentale:
previa, se del caso, rinnovazione di c.t.u. al fine di verificare l'usura secondo la formula delle Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEGM e i criteri espressi da S.U.
n. 16303/18 e comunque al fine di rideterminare il saldo del conto alla data del
27.08.2013 sulla base dei motivi d'appello incidentale che si ritengano fondati, riformare la sentenza n. 67/2019 emessa il 28.12.2018 e depositata in data 4.02.2019 dal
Tribunale di Imperia nei capi e nelle parti in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi, l'addebito di commissioni di massimo scoperto e l'applicazione d'interessi usurari, disponendo conseguente rideterminazione del saldo alla data del
27.08.2013 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni della Banca svolte in primo grado con riferimento alle domande avversarie accolte nell'appellata sentenza e, così, respingere le domande dei e del sig. in quanto Parte_1 Parte_2 infondate in fatto e in diritto o, in subordine, accertare un maggior saldo debitore alla data del 27.08.2013 sulla base di motivi d'appello incidentale che saranno accolti. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e compenso della causa di primo grado e del giudizio d'appello”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectiis, previe le pronunce e le dichiare tutte del caso, respingere ogni eventuale domanda ove mai proposta contro
Con vittoria di spese di lite tutte. Con ogni pronuncia Controparte_3 consequenziale. Salvis iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2013 la società Parte_1
e la soc. convenivano in giudizio
[...] Persona_1 Pt_1 Controparte_2 davanti al Tribunale di Imperia la società deducendo a) di aver acceso Controparte_1 nei primi anni '80 presso la filiale di Savona di detta banca il c.c. n. 000002150425 con affidamento fino ad € 150.000,00 e di aver richiesto alla convenuta ex art.119 TUB, con raccomandata del 15 maggio 2013, la copia del contratto, con relativa apertura di credito, e tutti gli estratti conto;
b) che la banca aveva chiesto ed ottenuto la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di e della società Pleiadi Immobiliare Persona_1
s.r.l.; c) che la capitalizzazione trimestrale, sia ante anno 2000 che in data successiva, era illegittima in assenza di una intervenuta successiva sottoscrizione per iscritto di previsione di pari periodicità degli interessi, così illegittima era anche la capitalizzazione annuale;
d) che secondo la perizia di parte espletata nel corso del rapporto di conto corrente, in diversi trimestri, erano stati applicati interessi superiori al tasso usura, sia di natura oggettiva che soggettiva;
e) che nel corso del rapporto risultava applicata anche la CMS, senza alcuna disciplina scritta;
f) che era stato effettuato un illegittimo utilizzo dei giorni di valuta.
Si costituiva ritualmente rilevando a) che il contratto intercorso tra le Controparte_1 parti era stato stipulato in data 22 aprile 1994 e portava il n. 00175/2150425; b) che l'ordine di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. non poteva supplire l'onere di prova a carico dell'attore che agiva in ripetizione dell'indebito per la correntista che era priva di interesse ad agire;
c) che l'azione di ripetizione comunque, oltre che infondata, era prescritta in quanto, trattandosi di conto affidato, il credito vantato dall'istituto di credito al novembre 2013 era di € 156.000,00, quindi superiore all'affidamento e privo di un effettivo pagamento;
d) che andavano disattese le eccezioni relative all'illegittimità dell'anatocismo e/o di interessi usurari e/o CMS;
e) che in ogni caso la Banca poteva eccepire in compensazione il proprio credito.
Il Tribunale, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ordinava ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di produrre gli estratti conto degli ultimi 10 anni (dal
2003 al 2013) e quindi disponeva una CTU contabile, volta alla rideterminazione del saldo, espungendo la capitalizzazione trimestrale e la CMS e chiedendo l'individuazione delle rimesse solutorie.
Depositata la CTU e precisate le conclusioni, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, con la sentenza n. 67/2019, pubblicata in data 4/2/2019, così definiva la controversia:
“In parziale accoglimento della domanda formulata dagli attori ridetermina il saldo debitore nella misura di - € 86.032,89; Compensa le spese di lite tra le parti”.
Con la sentenza impugnata, a fondamento della propria decisione, il giudice di prime cure ha argomentato:
a) che parte attrice aveva rinunciato ammissibilmente (c.f.r. Cass. n. 21646/2018) alla domanda di ripetizione dell'indebito, limitandola ad una mera domanda di accertamento;
b) che, essendo stata proposta un'azione di accertamento, ricadeva sull'attrice l'onere della prova e, avendo quest'ultima proposto l'azione allegando una perizia che aveva come riferimento il periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2013,
l'indagine andava compiuta sulla base della domanda che per quanto riguardava gli interessi usurari era limitata al periodo di indagine, mentre per quanto riguardava gli effetti anatocistici era estesa a tutto il periodo;
c) che in relazione all'ordine di esibizione era corretto il periodo relativo agli ultimi dieci anni, in quanto quello era il limite temporale di conservazione degli estratti conto a carico della banca e non poteva essere esteso al contratto ex art. 117 TUB, anche tenuto conto che l'attore non aveva neppure allegato le ragioni per cui avrebbe perso la disponibilità della documentazione contrattuale;
d) che parte attrice aveva eccepito per la prima volta in comparsa conclusionale la nullità del contratto per difetto di forma scritta, ma essendo tale allegazione tardiva, per aver anzi detta parte chiesto la sua produzione con istanza ex art. 210 c.p.c., la medesima andava disattesa;
e) che la contestazione in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici era invece fondata in quanto per il periodo precedente l'anno 2000 la sua nullità era stata ormai definitivamente accertata dalla giurisprudenza, mentre per il periodo successivo non era stata provata una valida pattuizione per iscritto;
f) che l'addebito di interessi ultra legali in assenza di valida pattuizione per iscritto era stato dedotto genericamente e tardivamente;
g) che l'illegittimità dell'addebito per la CMS e le altre commissioni applicate nel corso del rapporto era fondata in mancanza di prova della relativa pattuizione;
h) che l'eccezione relativa all'illegittima antergazione e postergazione delle valute era priva di una corretta allegazione;
i) che il superamento del tasso soglia era stato accertato nell'ambito della disposta
CTU e nelle ipotesi di superamento era stato ricondotto nei limiti del tasso soglia;
j) che l'eccezione in ordine all'ipotesi di usura soggettiva non era stata correttamente delineata nell'atto introduttivo del giudizio, che conteneva unicamente i principi generali, ed era stata sviluppata, tardivamente, nella 2° memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., per cui andava disattesa;
k) che parimenti andava disattesa la domanda di liberazione del fideiussore per mancanza di allegazioni.
2.- Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Imperia proponevano appello la e , quale erede di , CP_4 Pt_1 Parte_1 Parte_2 Persona_1 svolgendo quattro motivi.
1^ MOTIVO relativamente alle domande formulate dalle parti ed all'onere della prova
- sentenza viziata per errata applicazione di legge e\o violazione di legge - punto 1) della sentenza.
Gli appellanti lamentano l'errore del Giudice di prime cure nell'aver ritenuto “che
l'onere della prova non è stato assolto dagli attori in merito alla documentazione contrattuale antecedente l'anno 2003, non valendo per tale periodo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. posto a carico della banca”.
Ad avviso degli appellanti, infatti, il correntista sarebbe onerato solamente dell'allegazione e della prova dei pagamenti da lui effettuati, mentre la Banca sarebbe tenuta a produrre gli estratti conto e i contratti a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio, in quanto non bisogna confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Di conseguenza, l'omessa produzione da parte della Banca del contratto disciplinante il contratto di c/c e il contratto di apercredito e degli estratti conto dall'inizio del rapporto, non avrebbe consentito di verificare il saldo passivo asseritamente maturato a debito, né di vagliare la giustificazione contabile e negoziale di tale “saldo iniziale”, né di depurarlo dagli interessi, spese e commissioni ultralegali conteggiati nei relativi estratti conto, né di verificare la rispondenza, contestata dall'attore, dell'originario contratto ai requisiti inderogabili, di forma e di sostanza, di cui all'art. 117 TUB.
Per tali motivi, gli appellanti insistono affinché venga ordinata alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza (1823 c.c.) e apercredito (1842 c.c.) in quanto inevasa, sul punto,
l'istanza ex art 119 TUB.
2^ MOTIVO relativamente all'eccezione di nullità del contratto di conto corrente - sentenza viziata per violazione e falsa applicazione di legge - punto 2) della sentenza.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti di conto corrente e collegate linee di credito, trattandosi di nullità assoluta e, quindi, rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
Infatti, la Banca convenuta avrebbe sempre agito in virtù di un rapporto contrattuale di cui si nega la validità, di cui si eccepisce la nullità e che la Banca non ha prodotto in giudizio;
pertanto, se un documento non viene prodotto, ma tutti ne elencano le caratteristiche contrattuali, tale documento risulterebbe ex se nullo, e dovrebbe essere dichiarato irreversibilmente viziato ed illecito.
3^ MOTIVO relativamente alla determinazione degli interessi – sentenza viziata per errata\falsa applicazione di legge - punto 7) della sentenza.
La sentenza impugnata, pur statuendo correttamente che l'anatocismo trimestrale è illegittimo, sarebbe errata nella parte in cui afferma che “gli interessi sono stati correttamente riportati entro la soglia (Cassazione sezioni Unite n. 24675/2017) non potendosi dare applicazione all'art. 1815 c.c. trattandosi di norma applicabile al contratto di mutuo” e non ai contratti di conto corrente.
Secondo gli appellanti, quanto statuito al comma II dell'art 1815 c.c. rappresenterebbe un principio giuridico valido per tutte le operazioni pecuniarie e determinerebbe la nullità della clausola, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal debitore. 4^ MOTIVO in merito alla rinnovazione di CTU per la corretta rideterminazione degli importi saldo dare\avere avuto riguardo alla usura soggettiva.
Il primo Giudice avrebbe infine errato nell'accogliere le risultanze della CTU in primo grado che, escludendo le commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha rideterminato il saldo dare/avere al 27.8.2013 in totali €
86.032,89, anziché in € 151.286,71, con conseguente necessità di rinnovazione o integrazione della perizia.
3.- L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Secondo la Banca, non avendo gli appellati sottoposto a censura i capi della sentenza I),
IX) e XII), si sarebbe formato il giudicato sulla rinuncia alla domanda di ripetizione, sulla legittimità delle variazioni delle date valute e sul rigetto della domanda di liberazione del fideiussore. A ciò conseguirebbe l'impossibilità di una pronuncia di riforma che non abbia natura di mero accertamento, l'impossibilità di variare le date valuta nel pur denegato supplemento di CTU e il difetto di legittimazione ad appellare del sig. Parte_2
E ancora, la domanda relativa all'accertamento della nullità totale o parziale del contratto, in quanto proposta per la prima volta nella conclusionale di primo grado, violerebbe l'art. 345 c.p.c. e dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
proponeva altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti Controparte_1 motivi:
1^ motivo d'appello incidentale: violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 7 della
Delibera CICR 9.02.2000 in ordine alla ritenuta eliminazione degli interessi anatocistici.
L'appellante incidentale censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha escluso l'anatocismo motivando che la Banca non avrebbe provato l'adeguamento tramite comunicazione in G.U. e negli estratti, e aggiungendo che la convenuta non avrebbe contestato di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza aver previsto la capitalizzazione trimestrale in favore del cliente.
In particolare, il Tribunale avrebbe violato l'art. 7 della delibera CICR 9.02.2000, che richiede una nuova pattuizione solo quando le nuove condizioni comportano un peggioramento, non ricorrente nel caso di passaggio da una capitalizzazione annuale a una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Inoltre, il Giudice avrebbe errato anche nel ritenere non provato dalla Banca l'adeguamento tramite pubblicazione in G.U. e comunicazione negli estratti.
2^ motivo d'appello incidentale: violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta eliminazione delle commissioni di massimo scoperto.
La Banca ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata nel punto in cui ha ritenuto di eliminare nel ricalcolo le c.m.s. in quanto non pattuite.
Infatti, se l'onere della produzione dei contratti è a carico dell'attore, come correttamente ritenuto dal Tribunale, e i contratti non devono essere prodotti dalla Banca né possono essere oggetto di ordine ex art. 210 c.p.c., ne deriverebbe che in mancanza della loro produzione da parte dell'attore non è verificabile la fondatezza di una domanda volta alla dichiarazione di nullità della clausola con cui è stata pattuita la c.m.s..
3^ motivo d'appello incidentale: violazione dell'art. 2 della legge n. 108/68 e dell'art.
644 c.p. in ordine alla ritenuta applicazione d'interessi usurari.
La Banca osserva che il primo Giudice, recependo le conclusioni del CTU – il quale ha eliminato gli interessi sopra soglia utilizzando una formula diversa da quella della Banca
d'Italia per la determinazione del TEGM – si sarebbe posto in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte che, con la pronuncia a S.U. 16303/18, ha ribadito che per il periodo precedente alla L. 2/2009 la CMS non deve essere inclusa nel calcolo del TEG, dovendo comunque essere oggetto di verifica con le rispettive “soglie CMS”
e che, in caso di superamento del tasso soglia CMS, tale eccesso può essere compensato con l'eventuale margine fra il limite degli interessi usuari e quelli effettivamente applicati.
L'appellante incidentale aggiunge poi che, in ogni caso, non essendo state dedotte né accertate variazioni peggiorative, si tratterebbe di usura sopravvenuta, priva di rilievo giuridico secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite.
4.- Con ordinanza del 28/4/2022 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Pleiadi Immobiliare S.r.l., parte del giudizio di primo grado, che nel frattempo è stata cancellata per fusione mediante incorporazione nella società
Controparte_2 L'appellata si costituiva in giudizio Controparte_2 rilevando che nessuna delle parti avesse proposto domande nei suoi confronti.
5.- In data 18/9/2023 questa Corte ha pubblicato la sentenza non definitiva n. 1010/2023 così statuendo: “non definitivamente deliberando, sull'appello principale proposto dalla soc. e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e di nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 nei confronti delle altre parti avverso la sentenza n.67/2019 pubblicata Controparte_1 in data 4.2.2019 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede;
- respinge il primo, il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, mentre accoglie il quarto limitatamente alla dichiarata prescrizione degli interessi solutori pari ad €
37,65;
- in relazione all'appello incidentale respinge il primo motivo ed accoglie il secondo ed il terzo;
- rimette la causa in istruttoria per determinare l'esatto rapporto dare ed avere tra le parti come da separata ordinanza;
- spese al definitivo”.
La Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo la rinnovazione della CTU svolta in primo grado formulando il seguente quesito: “Accerti, in relazione al conto corrente
n.2150425 stipulato tra e la società il saldo Controparte_1 Parte_1 del rapporto dalla data del 1.1.2003 alla data del 27.8.2013, effettuando il relativo ricalcolo tenendo conto delle seguenti indicazioni:
1) elidendo ogni capitalizzazione trimestrale;
2) includendo la CMS e/o altre applicate, se corrispondenti in quest'ultimo caso alle previsioni di legge;
3) accerti, poi, una volta rideterminato il relativo saldo del conto corrente, se siano stati applicati interessi oltre il tasso soglia sul “saldo ricalcolato”, tenendo conto della differente disciplina fino al 31.12.2009 e dal 1.1.2010, così come stabilita dalla giurisprudenza di legittimità e secondo le istruzioni di Banca d'Italia, provvedendo a ricondurre gli interessi nei limiti del tasso soglia;
4) determini quindi il saldo ricalcolato del conto corrente, offrendo, se del caso, anche ipotesi alternative ed indicando le differenze rinvenute”.
In data 24/3/2024 il CTU dott. depositava la propria relazione. Persona_2
Con ordinanza depositata in data 11/07/2024 la Corte, ritenuto necessario ai fini del decidere rimettere la causa in istruttoria onde richiamare a chiarimenti il Consulente tecnico d'ufficio, richiamava a chiarimenti il dott. affinché rispondesse al Persona_2 seguente quesito: “dica il CTU se nell'espletamento dell'incarico e nella determinazione della Commissione di ha effettuato il calcolo secondo i principi Persona_3 espressi nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 16303 del 2018, secondo la massima che si riporta: “ In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
In caso negativo, effettui il consulente il conteggio della commissione di massimo scoperto e determini l'importo dare-avere tra le parti sulla base dei criteri indicati nella predetta sentenza S.U. della Corte di Cassazione 2018/16303.”.
In data 24/3/2024 il CTU dott. depositava l'integrazione di CTU Persona_2 rispondendo affermativamente al quesito posto dalla Corte.
All'udienza del 7/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza non definitiva in data 12/9/2023 questa Corte d'Appello ha respinto il primo, il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, accogliendo il quarto motivo limitatamente alla prescrizione degli interessi solutori.
Riguardo all'appello incidentale, questa Corte ha respinto il primo motivo ed ha accolto il secondo
Part motivo, statuendo che “in assenza del contratto non può essere dichiarata l'illegittimità della
e/o delle commissioni applicate “; ha accolto il terzo motivo rilevando l'erroneità delle modalità di calcolo ed ha rimesso la causa in istruttoria disponendo la rinnovazione della CTU.
Pertanto, sulle questioni oggetto dei motivi d'appello principale e di appello incidentale la Corte si è già pronunciata ed esse non possono essere rivalutate, mentre nella presente fase occorre determinare i rapporti dare-avere tra le parti, oggetto del terzo motivo d'appello incidentale.
Nel presente grado è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sull'accertamento, in relazione al conto corrente n.2150425 stipulato tra e la società del Controparte_1 Parte_1
saldo del rapporto dalla data del 1.1.2003 alla data del 27.8.2013, con elisione della capitalizzazione trimestrale, inclusione della CMS e/o altre applicate, accertamento dell'eventuale applicazione di interessi oltre il tasso soglia sul “saldo ricalcolato”, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e le istruzioni di Banca d'Italia, provvedendo eventualmente a ricondurre gli interessi nei limiti del tasso soglia.
Il CTU ha risposto ai quesiti posti predisponendo una relazione completa ed esauriente, nella quale ha indicato le modalità di calcolo ed ha proceduto in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte ed alle indicazioni della Banca d'Italia. Il CTU ha rispettato il contraddittorio tra le parti, rispondendo esaustivamente alle osservazioni trasmesse dai rispettivi consulenti di parte.
Il Consulente d'Ufficio ha formulato due ipotesi alternative, i cui contenuti sono stati confermati anche a seguito dell'integrazione dei quesiti posti dalla Corte con ordinanza del 9/7/2024.
Per entrambe le ipotesi, il CTU ha utilizzato come base di partenza il saldo iniziale risultante sul conto corrente n. 000002150425 intestato a alla data del 27/8/2013, che riportava Parte_1
un saldo a favore della Banca ed a carico del correntista di - € 151.794,29 (pag. 27 CTU). Secondo la prima ipotesi di calcolo proposta dal CTU (soluzione 1 pag. 26), sono stati stornati da detta cifra gli interessi passivi, gli interessi attivi accreditati, effettuando lo storno sugli interessi passivi ricalcolati,
e così pervenendo alla somma di - € 120.853,27 a carico del correntista.
Il CTU ha formulato una seconda ipotesi (soluzione n.2 pag. 28) effettuando, oltre alle detrazioni di cui alla prima ipotesi, anche quelle relativa alla CMS, DIF e CIV e con eliminazione della capitalizzazione trimestrale, pervenendo alla somma di € - 75.755,15 quale saldo ricalcolato a favore della banca. Questa Corte nella sentenza del 12/9/2019 ha già statuito che in “assenza di contratto” non può essere dichiarata la illegittimità di CMS e/o commissioni applicate”; ritenuta la CTU esauriente e completa, aderente al quesito posto e scevra di vizi logici, deve essere determinato il saldo finale a favore dell'istituto bancario nella somma di € - 120.853,27 (ipotesi n. 1 del CTU), in quanto, secondo quanto già deciso con la sentenza parziale ed il quesito posto, la CMS e/o le altre commissioni non possono essere dichiarate illegittime e dunque non devono essere espunte le relative somme.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere riformata in relazione al quantum dell'accertamento del saldo passivo del conto corrente in contestazione.
SPESE DI GIUDIZIO
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, da valutarsi secondo l'esito complessivo della causa. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della parte appellata e di , in solido tra loro, nella misura di 2/3, con Parte_1 Parte_2
compensazione del residuo 1/3, ex art. 92 c.p.c., considerata la parziale reciproca soccombenza.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi – per la fase istruttoria vengono applicati i minimi - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 120.853, 37, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente, quanto al giudizio di primo grado:
1.Fase di studio € 2.552,00;
2. Fase introduttiva € 1.628,00;
3. Fase istruttoria € 5.670,00
3. Fase decisionale € 4.253,00;
Totale € 14.103,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Quanto alle spese del presente grado:
1.Fase di studio € 2.977,00;
2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
3. Fase decisionale € 5.103,00 ;
Totale € 12.154,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Sono compensate integralmente le spese del grado di appello tra e le Controparte_2
altre parti, tenuto conto del fatto che l'appellato non ha svolto domande nel presente grado e che non sono state avanzate domande nei suoi confronti. Le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico delle parti Parte_1
e e nella misura del 50% ciascuna.
[...] Parte_2 Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Imperia n. 67/2019, pubblicata il 4/2/2019 ed in parziale riforma dell'appellata sentenza
Ridetermina il saldo debitore al 27/8/2013 del conto corrente n. 000002150425 acceso presso nella somma di € - 120.853,27 a carico della correntista Controparte_1 Parte_1
[...]
Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, a pagare Parte_1 Parte_2
ad le spese del giudizio di primo grado nella misura di 2/3, che liquida per detta Controparte_1
frazione in € 8.169,00, nonché le spese del presente grado, nella misura di 2/3, che liquida per detta frazione in € 9.402,00 oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa. Compensa tra le parti il restante
1/3 delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellato Controparte_2
e le altre parti.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico di e Parte_1
e , nella misura del 50% ciascuna. Parte_2 CP_1
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Genova, 16 luglio 2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata