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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.28/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella C.F._1
Mitidieri ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...], in CP_1 C.F._2 data 20/10/1957, rappresentata e difesa dall'avv. Celestina Battifarano ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.395/2022 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 20 ottobre 2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.25.822,84 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo di rimborso somme. CP_1
Pag. 1 A sostegno della domanda evidenziava come l'opposta assumesse di essere creditrice della somma “in forza della dichiarazione del 01-11-97 con la quale l'odierno opponente si impegnava a restituire il predetto importo in caso di separazione e/o divorzio”. Specificava, però, che “I
Sigg. e coniugati dal 16 agosto Parte_1 CP_1
1989, in regime di separazione dei beni, in data 09.09.2021 si separavano con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del
Comune di Noepoli e, in data 26.04.2022 confermavano gli accordi, formalizzando con il divorzio la cessazione degli effetti civili del matrimonio” e che “nel corso delle citate procedure, mai veniva palesato dalla Sig.ra il diritto di credito invocato a CP_1 sostegno del decreto ingiuntivo”.
Sottolineava, pertanto, l'illegittimità e l'illecita nonché la contrarietà a norme di ordine pubblico rispetto all'assunzione di un obbligo di corrispondere una somma di danaro quale “corrispettivo” della separazione dal coniuge.
Alla luce di tanto, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Accogliere l'opposizione come innanzi proposta e per l'effetto, ritenuto
e dichiarato che nulla è dovuto dal Sig. alla Sig.ra , Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 395/2022 - R.G. n. 1329/2022 reso dal
Tribunale Ordinario di Lagonegro – Giudice Dott. Marco Martone in data 20.10.2022. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio parte opposta che contestava l'opposizione evidenziando la piena legittimità della obbligazione che, nello specifico, risultava essere esclusivamente una forma di riconoscimento di debito di natura condizionata.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione e, non essendovi attività istruttorie da compiersi, il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Pag. 2 Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto non è in contestazione tra le parti. La disputa attiene esclusivamente alla sua validità ed efficacia.
Parte opponente afferma che l'obbligazione azionata sarebbe illegittima, illecita nonché contraria a norme di ordine pubblico, facendo discendere da tanto la necessità di “declinare e provare la causa della ragione di credito onde consentire al Magistrato di valutarne la legittimità al determinarsi della condizione di per sé illegittima come la pretesa se conseguenza diretta della volontà di separarsi dal coniuge”.
Pag. 3 Rispetto a quanto sottolineato da parte opponente, occorre evidenziare, in primis, che l'obbligazione azionata non riveste le caratteristiche della illegittimità, della illiceità e della contrarietà a norme di ordine pubblico.
Al riguardo, è sufficiente far riferimento alla recente giurisprudenza che ha sottolineato che “Sono validi ed efficaci gli accordi stipulati tra i nubendi, o tra i coniugi, volti a regolamentare i rapporti patrimoniali interni, in caso di futura ed incerta crisi coniugale, per mezzo di reciproche ed eque concessioni, in quanto qualificabili come contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva lecita. Nel caso di specie, la
Suprema Corte ha riconosciuto la piena validità di una scrittura privata sottoscritta tra i coniugi, per mezzo della quale si prevedeva che, in caso di separazione, l'uno si obbligava al pagamento di una somma di denaro a beneficio dell'altro che, a sua volta, rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili” (Cass., 21/07/2025, n.20415).
Ad onta del richiamato aspetto che elimina i dubbi in ordine alla valenza di patti prematrimoniali tra coniugi, la stessa pronuncia ritiene lecita la condizione sospensiva consistente nell'evento della separazione, escludendo la violazione di una qualsiasi norma imperativa. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non ricorresse l'ipotesi dell'art. 1354, comma 1, c.c. secondo cui è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Occorre sottolineare, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità già in precedenza aveva ritenuto perfettamente lecito e valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, comma 1, c.c. (ex multis, Cass., 21/08/2013, n.
19304).
Pag. 4 Ne deriva che, essendo l'unico motivo di opposizione quello della illegittimità, illiceità e contrarietà a norme di ordine pubblico della dichiarazione/riconoscimento di debito azionato, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 28/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 395/2022 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
20 ottobre 2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di
€.25.822,84, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Pa
- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali
[...]
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Celestina Battifarano.
Così deciso in Lagonegro il 19 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.28/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella C.F._1
Mitidieri ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...], in CP_1 C.F._2 data 20/10/1957, rappresentata e difesa dall'avv. Celestina Battifarano ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.395/2022 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 20 ottobre 2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.25.822,84 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo di rimborso somme. CP_1
Pag. 1 A sostegno della domanda evidenziava come l'opposta assumesse di essere creditrice della somma “in forza della dichiarazione del 01-11-97 con la quale l'odierno opponente si impegnava a restituire il predetto importo in caso di separazione e/o divorzio”. Specificava, però, che “I
Sigg. e coniugati dal 16 agosto Parte_1 CP_1
1989, in regime di separazione dei beni, in data 09.09.2021 si separavano con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del
Comune di Noepoli e, in data 26.04.2022 confermavano gli accordi, formalizzando con il divorzio la cessazione degli effetti civili del matrimonio” e che “nel corso delle citate procedure, mai veniva palesato dalla Sig.ra il diritto di credito invocato a CP_1 sostegno del decreto ingiuntivo”.
Sottolineava, pertanto, l'illegittimità e l'illecita nonché la contrarietà a norme di ordine pubblico rispetto all'assunzione di un obbligo di corrispondere una somma di danaro quale “corrispettivo” della separazione dal coniuge.
Alla luce di tanto, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Accogliere l'opposizione come innanzi proposta e per l'effetto, ritenuto
e dichiarato che nulla è dovuto dal Sig. alla Sig.ra , Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 395/2022 - R.G. n. 1329/2022 reso dal
Tribunale Ordinario di Lagonegro – Giudice Dott. Marco Martone in data 20.10.2022. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio parte opposta che contestava l'opposizione evidenziando la piena legittimità della obbligazione che, nello specifico, risultava essere esclusivamente una forma di riconoscimento di debito di natura condizionata.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione e, non essendovi attività istruttorie da compiersi, il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Pag. 2 Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto non è in contestazione tra le parti. La disputa attiene esclusivamente alla sua validità ed efficacia.
Parte opponente afferma che l'obbligazione azionata sarebbe illegittima, illecita nonché contraria a norme di ordine pubblico, facendo discendere da tanto la necessità di “declinare e provare la causa della ragione di credito onde consentire al Magistrato di valutarne la legittimità al determinarsi della condizione di per sé illegittima come la pretesa se conseguenza diretta della volontà di separarsi dal coniuge”.
Pag. 3 Rispetto a quanto sottolineato da parte opponente, occorre evidenziare, in primis, che l'obbligazione azionata non riveste le caratteristiche della illegittimità, della illiceità e della contrarietà a norme di ordine pubblico.
Al riguardo, è sufficiente far riferimento alla recente giurisprudenza che ha sottolineato che “Sono validi ed efficaci gli accordi stipulati tra i nubendi, o tra i coniugi, volti a regolamentare i rapporti patrimoniali interni, in caso di futura ed incerta crisi coniugale, per mezzo di reciproche ed eque concessioni, in quanto qualificabili come contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva lecita. Nel caso di specie, la
Suprema Corte ha riconosciuto la piena validità di una scrittura privata sottoscritta tra i coniugi, per mezzo della quale si prevedeva che, in caso di separazione, l'uno si obbligava al pagamento di una somma di denaro a beneficio dell'altro che, a sua volta, rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili” (Cass., 21/07/2025, n.20415).
Ad onta del richiamato aspetto che elimina i dubbi in ordine alla valenza di patti prematrimoniali tra coniugi, la stessa pronuncia ritiene lecita la condizione sospensiva consistente nell'evento della separazione, escludendo la violazione di una qualsiasi norma imperativa. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non ricorresse l'ipotesi dell'art. 1354, comma 1, c.c. secondo cui è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Occorre sottolineare, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità già in precedenza aveva ritenuto perfettamente lecito e valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, comma 1, c.c. (ex multis, Cass., 21/08/2013, n.
19304).
Pag. 4 Ne deriva che, essendo l'unico motivo di opposizione quello della illegittimità, illiceità e contrarietà a norme di ordine pubblico della dichiarazione/riconoscimento di debito azionato, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 28/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 395/2022 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
20 ottobre 2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di
€.25.822,84, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Pa
- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali
[...]
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Celestina Battifarano.
Così deciso in Lagonegro il 19 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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