Art. 1.
L' articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarate di pubblica utilita' e sono considerate urgenti e indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi del territorio del comune di Monfalcone, destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'articolo 1, e della zona Aussa-Corno, delimitata a norma del successivo articolo 6, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonche' le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra".
L' articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarate di pubblica utilita' e sono considerate urgenti e indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi del territorio del comune di Monfalcone, destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'articolo 1, e della zona Aussa-Corno, delimitata a norma del successivo articolo 6, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonche' le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra".