Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02547/2026REG.PROV.COLL.
N. 04721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4721 del 2025, proposto da
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda), 8 aprile 2024, n. 2918, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. IO AN e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Medici;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’appello in trattazione, il Comune di Pomigliano D’Arco chiede la riforma della sentenza 8 aprile 2024, n. 2918, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha annullato il provvedimento di decadenza del dottor -OMISSIS- dall’incarico dirigenziale di comandante della Polizia Municipale, pronunciata ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d) , del D.P.R. n. 3 del 1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile.
1.1. - In particolare, il primo giudice ha accolto il terzo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo – in primo luogo – che il Comune difetti del potere di accertare e dichiarare l’invalidità di un titolo di studio (laurea magistrale in Scienza della pubblica amministrazione) rilasciato da Università statale e mai annullato in autotutela (né in via giurisdizionale). Illegittima sarebbe inoltre la dichiarazione di invalidità di un precedente titolo di studio (laurea triennale in scienze giuridiche conseguita presso l’università privata G. Marconi), basata sulla considerazione che il titolo in questione sarebbe stato ottenuto quando l’istituto universitario privato non poteva rilasciare titoli equiparabili a quelli delle università pubbliche.
1.2. - Anche riguardo alla validità dei titoli di servizio presentati dal ricorrente nella procedura concorsuale il Tribunale amministrativo ha rilevato il difetto di attribuzione in capo al Comune il quale non avrebbe il potere di procedere a complessi accertamenti in ordine alla natura giuridica di atti e contratti, accertamenti non consentiti ai fini della pronuncia della decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d) , del D.P.R. 3/1957, non potendo il Comune autonomamente rilevare l’invalidità di una pluralità di incarichi dirigenziali, mai oggetto di contestazione, in assenza di un’istruttoria completa eseguita nelle sedi competenti.
2. – Il Comune di Pomigliano D’Arco, rimasto soccombente, ha proposto appello censurando la sentenza in base a plurimi motivi.
3. – Resiste in giudizio il dottor -OMISSIS-, chiedendo che l’appello sia respinto.
4. – All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza per aver erroneamente affermato che il Comune non poteva rilevare le invalidità dei titoli di studio e dei contratti presentati dal dottor -OMISSIS- nella procedura concorsuale, se tali invalidità non emergano ictu oculi . Secondo l’appellante, la decadenza dall’impiego ai sensi dell'art 127 comma 1, lett. d) , del D.P.R. n. 3 del 1957, che consente all’amministrazione di accertare «che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile» , costituisce la trasposizione dell’istituto della nullità genetica dei contratti e degli atti giuridici all'interno della disciplina pubblicistica sulla costituzione dell'impiego pubblico. E, come noto, la nullità genetica del contratto, anche ai sensi degli artt. 1421 e 1422 del c.c., è rilevabile da chiunque vi abbia interesse e non è prescrittibile.
Va esclusa, pertanto, ogni restrizione della potestà del Comune, il quale, accertata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi tempo la mancanza di requisiti d'accesso, non poteva che dichiarare la decadenza. Ciò che rileva, infatti, è la sussistenza o meno “in concreto” dei requisiti incorporati (falsamente e/o anche solo invalidamente) nei documenti prodotti dall'interessato ai fini dell’assunzione. Accertamento che compete all'amministrazione datrice di lavoro e non richiede la necessità di attività istruttoria da parte di altre amministrazioni asseritamente “competenti” o dell’autorità giudiziaria, a maggior ragione nel caso di specie nel quale detto accertamento non risulta di particolare complessità, avendo carattere esclusivamente documentale (documenti che il Comune aveva formalmente acquisito direttamente alla fonte, cioè dalle altre amministrazioni comunali coinvolte nella carriera dell’appellato).
6. - Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha affermato l’illegittimità degli accertamenti effettuati dal Comune in ordine all'invalidità dei titoli accademici. Ribadisce sul punto che il titolo di laurea rilasciato all’appellato dall'Università G. Marconi in data 21 marzo 2006 è manifestamente invalido, posto che il D.M. 17 aprile 2003 (recante i «criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza […] » ), espressamente richiamato dal D.M. 1° marzo 2004 di accreditamento della Università Marconi, autorizzava ad attivare i corsi di studio a distanza esclusivamente a decorrere dalla data del provvedimento stesso e a rilasciare titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali è stata prodotta la relativa istanza. Pertanto, l'Università privata accreditata Marconi era autorizzata a rilasciare titoli accademici solo al termine della durata normale del corso di laurea triennale. Nel caso di specie, l’università non avrebbe potuto rilasciare titoli di laurea prima del 1° marzo 2007. Con la conseguente invalidità della laurea rilasciata il 21 marzo 2006.
7. - Con ulteriori censure, il Comune appellante contesta le conclusioni raggiunte dalla sentenza con riguardo alla invalidità dei titoli di servizio presentati dal dott. -OMISSIS- per la partecipazione alla procedura concorsuale. In particolare, l’appellante ribadisce l’invalidità del primo incarico vantato dall’appellato (contratto di collaborazione coordinata e continuata, ai sensi dell’art. 1, comma 116, della legge n. 311 del 2004, quale vice-comandante dei vigili urbani del Comune di Sant’Anastasia, conferito con delibera di G.M. n. 215 del 10 giugno 2005, con durata fino al 31 luglio 2006), perché si tratterebbe di contratto con il quale sarebbero stati affidati «compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione» (si cita al riguardo la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 15 luglio 2004), compiti che non potevano essere affidati con lo strumento del contratto di collaborazione. A cascata sarebbero invalidi, in via derivata, tutti gli altri titoli di servizio, anche considerata l’invalidità dei titoli di laurea in base ai quali tali contratti di lavoro sono stati stipulati (come dedotto col secondo motivo).
8. – I motivi esposti possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione sul piano logico-giuridico e considerato che essi si basano sul presupposto che l’amministrazione comunale possa autonomamente rivalutare in qualsiasi tempo validità ed efficacia dei titoli in base ai quali fu ottenuta l’assunzione all’impiego pubblico.
I motivi sono infondati.
9. - La decadenza dall’impiego sul presupposto che l’assunzione sia stata conseguita mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile non è una figura speciale di autotutela o di annullamento d’ufficio (come ha chiarito la giurisprudenza: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4901; sez. III, 23 settembre 2019, n. 6351; sez. III, 10 luglio 2013, n. 3707), perché la decadenza non comporta valutazioni relative a interessi pubblici tutelati dall’amministrazione procedente e non è quindi subordinata a valutazioni di natura discrezionale. Si sottolinea, anzi, come il provvedimento di decadenza previsto dal citato art. 127, lett. d) , ha natura strettamente vincolata, i cui presupposti sono predeterminati dalla norma. Se ne trae la conseguenza che non sarebbe necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento; e che può (meglio: deve) essere pronunciata indipendentemente dagli stati soggettivi (colpa o dolo) dell’interessato, ossia di colui che ha utilizzato la documentazione rivelatasi falsa o viziata in modo insanabile (cfr. la giurisprudenza sopra richiamata).
10. - Quanto al perimetro entro il quale l’amministrazione può effettuare le proprie valutazioni, la giurisprudenza ha ritenuto che l’amministrazione può valutare autonomamente la falsità della documentazione, senza la necessaria intermediazione del giudice, quando la falsità dell’atto sia immediatamente evidente, raffrontando la documentazione prodotta con quella in possesso dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4796). La valutazione può investire anche la validità della documentazione e degli atti sempre nei limiti in cui i vizi siano riscontrabili attraverso l’esame diretto o anche attraverso l’acquisizione di notizie informazioni o valutazioni presso quei soggetti pubblici o privati che appaiono come coloro che hanno emesso l’atto o hanno formato la documentazione utilizzata.
11. - Tuttavia, va precisato che i limiti che incontra l’amministrazione nel valutare se sussista la falsità documentale o sussistano vizi da invalidità insanabili sono i medesimi che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto rispettare nelle fasi procedimentali che precedono l’assunzione del dipendente pubblico: ossia, i limiti di esercizio dei poteri di verifica e controllo della documentazione attinente ai titoli di ammissione alla procedura concorsuale o di assunzione all’impiego e del possesso dei requisiti dichiarati o documentati in vista della stipula del contratto di lavoro. In altri termini, la valutazione da svolgere in sede di accertamento della decadenza dall’impiego non si discosta da quella che necessariamente deve essere effettuata dall’amministrazione nell’ambito del procedimento amministrativo (nel caso di specie, nell’ambito del procedimento concorsuale per l’assunzione del pubblico dipendente), in vista dell’emanazione del provvedimento amministrativo finale, come accade quando le autorità amministrative debbano accertare la titolarità e il contenuto di diritti o qualificare e interpretare atti e situazioni e risolvere dubbi e questioni anche operando mediante una sorta di sindacato incidentale sulla validità di tali atti, svolgendo accertamenti e valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dai fatti e dagli atti che l'ordinamento appresta per dare contezza delle situazioni stesse (per esempio interpretando la clausola di un contratto o stabilendo il valore o la validità di un atto giuridico o, in specie, di un atto pubblico o di un provvedimento amministrativo o il contenuto precettivo di una sentenza: il tipico esempio è costituito dalla verifica essenzialmente documentale del titolo di proprietà dell’area o dell’altro titolo di disponibilità o di possesso dell’immobile che consente il rilascio del permesso di costruire), non potendo sconfinare in un approfondimento quale quello necessario per la risoluzione di controversie (funzione tendenzialmente riservata in via esclusiva al giudice).
12. - In questa prospettiva, rientrano pertanto tra gli accertamenti consentiti dalla norma di cui all’art. 127, primo comma, lett. d) , «tutti quei casi nei quali la rappresentazione documentale della fattispecie, ad opera dell’interessato, predisposta ai fini dell’accesso al concorso per la selezione del personale da assumere nei ruoli dell’Amministrazione, è tale da precostituire l’apparenza del possesso dei titoli richiesti dalla selezione, in difformità dalla situazione reale, non solo dal punto di vista dell’esistenza materiale del titolo, ma anche in termini di effetti abilitanti del titolo stesso (assenti laddove sussista una condizione di invalidità insanabile dello stesso, che è nozione diversa dalla falsità), nei casi di insuscettibilità di quest’ultimo, ancorché vero (ovvero corrispondente alla realtà rappresentata), di conseguire gli effetti per i quali è stato formato e prodotto, che include sia l’invalidità per vizi propri (inefficacia assoluta), sia l’invalidità ai fini degli effetti dell’ammissione a quella specifica selezione per la quale è stato prodotto (inefficacia specifica, come, appunto, il caso di un diploma di laurea diverso da quello richiesto ai fini della specifica selezione pubblica)» (Consiglio di Stato, sez. III, 6351/2019 già citata).
Andare oltre questi limiti significa sostanzialmente riesaminare le valutazioni di ammissibilità rese nel corso della procedura di concorso (si pensi al caso tipico del titolo di studio, valido e legittimamente conseguito dal concorrente, il quale sia stato erroneamente ritenuto quale idoneo requisito di partecipazione) ed esercitare poteri di autotutela e di annullamento d’ufficio degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso e all’esito del procedimento (ponendosi, in tal caso, il problema del rispetto dei limiti e delle condizioni dettate dall’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, limiti anche cronologici che tendenzialmente possono essere superati solo se si dimostri la falsa rappresentazione dei fatti o la falsità delle dichiarazioni sostitutive accertata con sentenza passata in giudicato; non bastando quindi la sola ritenuta invalidità).
Se si fuoriesce dagli ambiti così segnati (rilevabilità dei vizi invalidanti la documentazione o gli atti o le dichiarazioni nei limiti in cui i vizi siano immediatamente emergenti, fatto salvo il caso di falsità materiale o ideologica; eventuale annullamento d’ufficio dei propri atti per riesaminare decisioni erronee assunte nel corso della procedura selettiva, nei limiti che si sono accennati) si finisce col ricadere, per un verso, nella disapplicazione di atti e provvedimenti amministrativi (della stessa o di altre autorità amministrative) divenuti definitivi in quanto non tempestivamente impugnati, non consentita – in linea di principio – alla p.a. (e nemmeno, come noto, allo stesso giudice amministrativo); per altro verso, ossia con riferimento al sindacato sulla validità e sull’efficacia di atti giuridici di diritto privato e di contratti in particolare, si riconoscerebbe all’amministrazione un potere che – come accennato – non potrebbe esercitare nemmeno nel corso del procedimento di concorso (se non nei limiti che si sono già veduti).
13. – Nel caso di specie, come emerge dall’ampia esposizione della sentenza appellata (alla quale pertanto si rinvia), l’indagine svolta dall’amministrazione comunale ha investito sia il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso la procedura concorsuale (muovendo dalla ritenuta invalidità della laurea triennale in scienze giuridiche conseguita dal dottor -OMISSIS- presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” il 21 marzo 2006, della laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “Link” il 20 giugno 2013 e – in via derivata - della laurea magistrale in «Scienze della Pubblica Amministrazione» conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 20 dicembre 2018), sia dei titoli di servizio (in relazione ai quali il Comune ha affermato l’illegittimità per mancanza dei presupposti per il conferimento, dall’incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Comune di Sant’Anastasia alle successive esperienze professionali maturate dal ricorrente, che sarebbero state travolte in via di illegittimità derivata). Tuttavia, come si è già veduto e come correttamente rilevato dal primo giudice, tali valutazioni sono state rese in assenza di vizi di validità immediatamente rilevabili dall’esame della documentazione e degli atti presentati dal dottor -OMISSIS- per la partecipazione al concorso. Ne deriva che il provvedimento di decadenza impugnato è illegittimo perché si pone in contrasto con i principi in precedenza enunciati, traducendosi in definitiva nella disapplicazione di atti e provvedimenti mai contestati e mai annullati né dalle amministrazioni che li hanno emessi né da un giudice.
14. - L’appello, in conclusione, va integralmente rigettato.
15. - Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti, stante la complessità e la parziale novità delle questioni esaminate e decise.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IO CO TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
IO AN, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AN | LO IO CO TI |
IL SEGRETARIO