Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 2547
CS
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erronea affermazione del difetto di potere del Comune di accertare le invalidità dei titoli di studio e di servizio

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione può valutare autonomamente la falsità o l'invalidità della documentazione solo nei limiti in cui i vizi siano immediatamente evidenti o riscontrabili tramite acquisizione di informazioni presso i soggetti emittenti. Non può invece riesaminare valutazioni di ammissibilità già espresse o annullare d'ufficio propri atti senza rispettare i limiti di legge (art. 21-nonies L. 241/1990) o disporre della funzione giurisdizionale di accertamento di validità di atti. Nel caso di specie, le invalidità non erano immediatamente rilevabili e il Comune ha agito in eccesso di potere, disapplicando atti non annullati.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha esaminato l'appello proposto dal Comune di Pomigliano D'Arco avverso la sentenza del TAR Campania che aveva annullato il provvedimento di decadenza del dottor -OMISSIS- dall'incarico di comandante della Polizia Municipale. La decadenza era stata disposta ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957, per presunta illegittimità dei titoli di studio e di servizio presentati dal dottor -OMISSIS- in fase concorsuale. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che il Comune non avesse il potere di accertare autonomamente l'invalidità di titoli di studio rilasciati da università statali o private, né di valutare la validità di precedenti incarichi di servizio, in assenza di un annullamento in autotutela o di una pronuncia giurisdizionale, e che tali accertamenti non potessero essere effettuati ai fini della decadenza dall'impiego. Il Comune appellante contestava tali statuizioni, sostenendo che la decadenza ex art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 3/1957, equiparabile alla nullità genetica del contratto, fosse rilevabile in qualsiasi tempo e da chiunque vi avesse interesse, senza restrizioni alla potestà dell'amministrazione di accertare la mancanza dei requisiti d'accesso, anche attraverso acquisizione di informazioni dirette. L'appellante contestava altresì l'illegittimità dei titoli accademici, in particolare la laurea triennale conseguita presso l'Università G. Marconi nel 2006, ritenuta invalida in base alla normativa sull'accreditamento dei corsi a distanza, e l'invalidità dei titoli di servizio, come il contratto di collaborazione coordinata e continuata presso il Comune di Sant'Anastasia, ritenuto illegittimo per l'affidamento di compiti tipici di funzionari o dirigenti.

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza del TAR. La Corte ha chiarito che la decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lett. d), del D.P.R. n. 3/1957, pur avendo natura vincolata, non consente all'amministrazione di effettuare valutazioni che esulino dai limiti di un accertamento documentale o di una verifica di falsità immediatamente evidente. L'amministrazione può valutare la falsità della documentazione o la sussistenza di vizi insanabili solo nei limiti in cui tali vizi siano riscontrabili attraverso l'esame diretto o l'acquisizione di informazioni presso i soggetti emittenti, senza sconfinare in un approfondimento istruttorio riservato al giudice o nell'esercizio di poteri di autotutela o annullamento d'ufficio di atti divenuti definitivi. Nel caso di specie, le valutazioni del Comune sull'invalidità dei titoli di studio e di servizio del dottor -OMISSIS- sono state ritenute illegittime perché effettuate in assenza di vizi immediatamente rilevabili e perché si sono tradotte nella disapplicazione di atti e provvedimenti mai contestati o annullati. Pertanto, il provvedimento di decadenza è stato ritenuto illegittimo. Le spese giudiziali sono state compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 2547
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2547
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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