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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
( CF: ) elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1 alla via Valdinievole, 11, presso e nello studio legale dell'avvocato Ester Ferrari Morandi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di amministrazione domiciliato CP_1
per la carica in Roma nella sede legale, Via Ciro il Grande, 21; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex artt. 414 e 442 c.p.c., depositato in data 02.03.2023, Parte_1
contestando l'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo
[...]
precedentemente esperito conclusosi con l'ordinanza del 10.02.2023, la quale, ai sensi dell'art.56 della legge n.69 del 2009, dichiarava inammissibile la domanda presentata dal ricorrente, ha chiesto a questo Tribunale di:
- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente alla indennità di accompagnamento e/o alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa di aggravamento del 22/07/21 o da quella di Giustizia da erogarsi nei modi e nella misura
1 previsti dall' art. 1 della legge 18/80 e dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e successive modificazioni;
- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente alla indennità di accompagnamento e/o alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della visita di revisione del 16/09/22 o da quella di
Giustizia da erogarsi nei modi e nella misura previsti dall' art. 1 della legge 18/80 e dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e successive modificazioni
- CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1
maturandi sul diritto riconosciuto, ed ai benefici socioeconomici correlati, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti per le prestazioni oggetto di causa a decorrere da agosto 2021 (dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa di aggravamento del 22/07/21) e che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto ancora pendente il procedimento amministrativo relativamente alle prestazioni chieste, poiché le visite di revisione che dovevano essere ancora svolte al momento della presentazione del ricorso ex art 445 bis c.p.c. sono state disposte d'ufficio dall' . CP_1
L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
Disposta una consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso in esame deve essere qualificato quale ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c., per costante giurisprudenza esperibile, a fronte dell'inammissibilità del precedente giudizio ex art. 445-bis c.p.c., senza che si pongano problemi di procedibilità. Ed, infatti, la S.C. ha espressamente affermato che “in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ, non è ricorribile per
Cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932).
Proprio in ragione della qualificazione quale ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c. – e non quale opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. –, il presente giudizio può avere ad oggetto
2 l'accertamento della spettanza delle prestazioni richieste e non soltanto l'accertamento del relativo requisito sanitario.
Passando al merito della domanda attorea la stessa è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
A tale fine, e alla luce delle specifiche contestazioni mosse dal ricorrente, appare opportuno ricordare quanto la domanda amministrativa può ritenersi individuata e quando il procedimento amministrativo con la stessa istaurato può ritenersi concluso.
La domanda con cui si chiede all' l'accertamento del generale requisito di invalidità (o CP_1
della disabilità) da avvio al procedimento amministrativo, che prosegue con la fase di accertamento dei requisiti sanitari invocati da parte della commissione medica dell' . CP_1
Se il requisito, all'esito della visita, viene riconosciuto, l'interessato deve presentare modello
AP70 nel quale specifica quale prestazione legata all'invalidità intende ottenere, fornendo le dichiarazioni attestanti i diversi requisiti non sanitari che la legge richiede come presupposto della prestazione. Il modello AP70 concorre alla individuazione della domanda, a quel punto non più modificabile, e il procedimento amministrativo con la stessa avviato si conclude con il provvedimento amministrativo di liquidazione di una o più specifiche prestazioni, indipendentemente dalla fissazione di una visita di revisione.
Ove la visita non venga svolta o si concluda con un accertamento negativo, l'interessato può adire il Tribunale con un ricorso ex art 445 bis c.p.c., specificando la prestazione che intende ottenere, indicazione necessaria ai fini dell'individuazione dell'interesse ad agire e idonea a definire la domanda, anche in questo caso non più modificabile.
In questo caso, nel procedimento amministrativo si innesta un procedimento giudiziario.
Il procedimento si conclude in tale ipotesi con provvedimento di liquidazione in sede amministrativa emesso a seguito dell'omologa del Tribunale che accerta il requisito sanitario ovvero, in mancanza di spontaneo adempimento, con sentenza passata in giudicato che accerta sussistenza diritto.
Fino all'esaurimento dell' iter in sede amministrativa o giudiziaria vige divieto seconda domanda amministrativa ai sensi combinato disposto dell'art. 56. L n. 69/2009 e dell'art. art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 che testualmente prevedono che l'assicurato che abbia in corso o presenti domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, “non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in
3 sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
L'irrilevanza dell'eventuale previsione di una visita di revisione da parte dell' ai fini CP_1
della verifica della pendenza o meno del procedimento amministrativo, si deduce dall'inquadramento sistematico della materia fornito dalle Sezioni Unite della Cassazione in un recente approdo.
La Suprema corte ha precisato che il procedimento di revoca di una prestazione a seguito di revisione, si colloca in un momento successivo rispetto a quello della definizione del procedimento amministrativo e consegue all'attivazione dei meccanismi di verifica della persistenza dei requisiti per beneficiare delle prestazioni assistenziali già in godimento
(Cassazione civile sez. un., 09/05/2022, n.14561).
Nel caso in cui si voglia impugnare in giudizio l'esito della revisione, la Cassazione esclude la necessità di una nuova domanda, solo ove si intenda richiedere la stessa prestazione revocata ( riconosciuta o dopo la precisazione del modello AP70 o con ricorso ex art 445 bis c.p.c.), e non anche ove si auspichi ad ottenere altre prestazioni connesse allo stato di invalidità, per le quali occorre avviare un nuovo procedimento amministrativo.
Anche nella peculiare ipotesi in cui il cittadino chieda esattamente la medesima prestazione ottenuta e poi revocata, la non necessità di una nuova domanda non dipende dalla riapertura del precedente procedimento amministrativo, ma da una valutazione fattuale e sostanziale dell'inutilità di una duplicazione del procedimento amministrativo espletato. La
Cassazione, precisa, infatti che “La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità. Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi”.
CP_
Si osserva, inoltre, che non può far giungere a conclusioni contrarie il fatto che l' in sede di revisione possa riconoscere al cittadino una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda. Tale facoltà è irrilevante ai fini di valutare la pendenza del procedimento amministrativo avviato con la prima domanda, poiché l' in sede di visita accerta solo il CP_1
4 requisito sanitario dell'invalidità, ma non il diritto ad una specifica prestazione che presuppone sempre una domanda amministrativa (vedi Cassazione civile sez. lav.,
26/11/2024, n.30436). Ove l' in sede di revisione accerti uno stato invalidante diverso CP_1
da quello legato alla prestazione richiesta, per beneficiare della connessa prestazione assistenziale l'interessato dovrà, quindi, presentare apposita domanda amministrativa.
Nel caso di specie, in data 22.7.2021 la ricorrente ha presentato domanda amministrativa per INVALIDITA' ed AP ( cfr documentazione presente nel fascicolo ex 445 bis e allegata al ricorso).
L' dichiarava inammissibile la domanda per pendenza di un precedente procedimento CP_1
amministrativo. In verità, alla data del 22.7.2021 il procedimento iniziato con l'originaria domanda amministrativa risalente all'anno 2013 (come si desume dall'elenco di domande presentate allegato al ricorso) per Handicap e Invalidità, benché la stessa non sia stata depositata in atti, può ritenersi essere già stato concluso.
Il ricorrente ha allegato verbali di visita del 24.5.2018 e poi del 16.9.2022, entrambi relativi a visite di revisione che, come ampiamente argomentato sopra, non determinano una prosecuzione della fase procedimentale.
Il fatto che i verbali sopra indicati si riferiscano alla domanda la cui pendenza è stata eccepita dall' , non è stata contestato né in sede di ATP , né nel presente giudizio e CP_1
neanche parte resistente ha depositato ulteriore documentazione (es altre domande, o latri verbali) che possa mettere in dubbio tale circostanza.
Può pertanto affermarsi che al momento del deposito della domanda amministrativa che costituisce condizione di procedibilità del ricorso, l'iter della precedente domanda in sede amministrativa si era concluso.
Il presente giudizio risulta pertanto ammissibile e procedibile, avendo il ricorrente già presentato ammissibile domanda amministrativa per le prestazioni oggetto di causa e ricorso ex art 445 bis c.p.c.
Il ricorrente nel presente giudizio ha richiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste sono dalla data della “seconda” domanda amministrativa, e in tal senso è stato conferito incarico al CTU.
Passando all'esame del merito del ricorso, si ricorda che l'art. 1 della legge 11 febbraio
1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
5 Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita. Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n.
15620). Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore» (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Quanto alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3 comma 3 della L. 104/92, la norma, nella versione applicabile ratione temporis prevede che: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Il presupposto per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessitò di sostegno elevati (ex handicap grave) è pertanto la necessità di un intervento assistenziale permanente.
Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 9.3.2025, il CTU dott.ssa
[...]
dà atto di aver accertato che non è affetto da un complesso Per_1 Parte_1
di infermità tali da integrare il requisito sanitario per ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80, mentre presenta minorazioni che integrano la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda
Vale precisare che nella relazione, il consulente (Dott.ssa ) ha evidenziato Persona_1
che “il complesso delle patologie riscontrate non impedisce al ricorrente, che peraltro vive solo, di compiere in maniera autonoma atti quali lavarsi, alimentarsi e vestirsi e comunque
6 non gli è necessaria una assistenza continua per compiere qualunque atto quotidiano della vita né per deambulare”; a fronte delle suddette considerazioni il CTU ha, dunque, rilevato come non siano realizzate, nei confronti del ricorrente le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto attiene, invece, il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art.3, comma 3, L.104/92, il consulente ha rilevato come il quadro patologico riscontrato integri detta condizione. Il CTU ha infatti evidenziato che “da quanto emerso dalla documentazione sanitaria, specie dalla relazione neurologica del 6/9/2022, e dalle risultanze della visita medico legale, si ritiene che il sig. presenti un Parte_1
grado di disabilità cui consegue un deficit di entità grave nella mobilità, nella sfera individuale e nella vita di relazione, che integra la condizione di “handicap grave” (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla data della domanda ( 22.7.2021).
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere integralmente recepiti, anche considerando che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve, pertanto, essere respinta la domanda attorea volta al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1
L.18/80 mentre deve essere accolta la domanda volta al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art.3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca (stante l'accoglimento solo della domanda volta al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata a decorrere dalla visita di revisione) costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese.
La soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di
, in solido tra loro. CP_1
PQM
ACCERTA il diritto del ricorrente al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art.3, comma 3, della legge 104 del 1992 a decorrere dalla domanda ( 22.7.2021)
RIGETTA la domanda volta al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18 del 1980;
7 COMPENSA tra le parti le spese di lite;
PONE a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di , CP_1
liquidate con separato decreto
Civitavecchia, 18/03/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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