Articolo 50 della Legge di guerra
Articolo 49Articolo 51
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30 settembre 1938
Art. 50.

(Preavviso di bombardamento).

Fuori dei casi di necessita' delle operazioni militari, il comandante delle forze attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, deve fare quanto e' possibile per darne comunicazione alle autorita' locali.

Sezione 3a.

Dell'uso di mezzi batteriologici o chimici.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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