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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1371/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
2 e pubblicata il 06/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320150016427371000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160001615989000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160005575466000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160008238607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320170005181112000 CONS. BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320180001351414000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320180001351414000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320190000926930000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDGM00167/2007 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 133 2022 90003118 53/000 notificata il 25/06/2022, eccependo, tra l'altro, l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. Il ricorrente lamentava, nello specifico, che diverse cartelle sottese all'atto intimativo risultavano consegnate a familiari (segnatamente al figlio Nominativo_1) non conviventi con il destinatario, senza che fosse stato perfezionato il procedimento notificatorio mediante l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAN o CAD) prevista dall'art. 60 D.P.R. 600/73 e art. 139 c.p.c..
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone, con sentenza n. 648/2023, rigettava il ricorso, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avesse fornito prova idonea delle notifiche e che le eccezioni del ricorrente fossero generiche, confermando la definitività della pretesa e la non intervenuta prescrizione.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche effettuate a "familiare" senza considerare la prova documentale della non convivenza e l'assenza della raccomandata informativa, elemento costitutivo essenziale per il perfezionamento della notifica in caso di consegna a persona diversa dal destinatario non convivente.
L'appellante produceva certificati storici di residenza e stati di famiglia attestanti che il consegnatario degli atti, il figlio Nominativo_1, risiede in un comune diverso rispetto al contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed eccependo la cristallizzazione del debito per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle, sostenendo la regolarità delle procedure di notifica adottate.
La causa è stata posta in decisione all'esito della trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
La questione controversa attiene alla validità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata, specificamente quelle consegnate a un familiare del contribuente che l'appellante dichiara e documenta essere non convivente. Dagli atti di causa e dalle relate di notifica prodotte, emerge che le cartelle n. 13320150016427371000, n. 13320160001615989000 e n. 13320170005181112000 risultano consegnate a mani di un familiare (figlio), qualificato come tale nelle relate.
Tuttavia, l'appellante ha fornito prova documentale, mediante produzione di certificati anagrafici storici, che il familiare consegnatario (il figlio Nominativo_1) non era convivente con il ricorrente all'epoca delle notifiche, avendo residenza in un comune diverso (Cariati) rispetto a quello del padre (Crucoli).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, recepito anche dalle Sezioni Unite (Sent.
n. 10012/2021), in tema di notificazione, qualora la consegna dell'atto avvenga nelle mani di un familiare non convivente, o comunque in caso di "irreperibilità relativa" del destinatario, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede indefettibilmente l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD o CAN) al destinatario, per garantirne l'effettiva conoscenza legale. Tale adempimento costituisce un elemento costitutivo della fattispecie notificatoria e non una mera irregolarità sanabile.
Nel caso di specie, l'Ente della Riscossione, su cui grava l'onere della prova della regolarità della notifica in presenza di specifica contestazione, non ha fornito evidenza rigorosa e completa dell'avvenuto invio e della ricezione della raccomandata informativa per tutte le cartelle consegnate al familiare non convivente. In particolare, per le cartelle n. 13320150016427371000 e n. 13320160001615989000, le controdeduzioni e le produzioni documentali dell'Agente della riscossione non attestano in modo inequivocabile il compimento di tale formalità essenziale, limitandosi a produrre le relate di consegna al familiare. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa rende la notifica giuridicamente inesistente o comunque nulla, impedendo il decorso del termine per l'impugnazione e la conseguente definitività del ruolo.
Di conseguenza, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la nullità delle notifiche relative alle cartelle di pagamento sopra indicate e, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli importi portati da tali cartelle, essendo venuto meno il valido titolo esecutivo giustificativo della pretesa intimata.
Rimangono ferme le statuizioni relative alle altre cartelle oggetto di intimazione (notificate via PEC o mediante deposito alla casa comunale, o per le quali non è stata fornita prova contraria idonea a superare la presunzione di legittimità), per le quali i motivi di appello non risultano fondati o sufficientemente provati da scardinare la decisione dei primi giudici. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e della complessità delle questioni di fatto relative alle singole notifiche, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la sentenza impugnata nei termini indicati in motivazione, compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1371/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
2 e pubblicata il 06/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000311853000 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320150016427371000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160001615989000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160005575466000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160008238607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320170005181112000 CONS. BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320180001351414000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320180001351414000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320190000926930000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDGM00167/2007 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 133 2022 90003118 53/000 notificata il 25/06/2022, eccependo, tra l'altro, l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. Il ricorrente lamentava, nello specifico, che diverse cartelle sottese all'atto intimativo risultavano consegnate a familiari (segnatamente al figlio Nominativo_1) non conviventi con il destinatario, senza che fosse stato perfezionato il procedimento notificatorio mediante l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAN o CAD) prevista dall'art. 60 D.P.R. 600/73 e art. 139 c.p.c..
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone, con sentenza n. 648/2023, rigettava il ricorso, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avesse fornito prova idonea delle notifiche e che le eccezioni del ricorrente fossero generiche, confermando la definitività della pretesa e la non intervenuta prescrizione.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche effettuate a "familiare" senza considerare la prova documentale della non convivenza e l'assenza della raccomandata informativa, elemento costitutivo essenziale per il perfezionamento della notifica in caso di consegna a persona diversa dal destinatario non convivente.
L'appellante produceva certificati storici di residenza e stati di famiglia attestanti che il consegnatario degli atti, il figlio Nominativo_1, risiede in un comune diverso rispetto al contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed eccependo la cristallizzazione del debito per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle, sostenendo la regolarità delle procedure di notifica adottate.
La causa è stata posta in decisione all'esito della trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
La questione controversa attiene alla validità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata, specificamente quelle consegnate a un familiare del contribuente che l'appellante dichiara e documenta essere non convivente. Dagli atti di causa e dalle relate di notifica prodotte, emerge che le cartelle n. 13320150016427371000, n. 13320160001615989000 e n. 13320170005181112000 risultano consegnate a mani di un familiare (figlio), qualificato come tale nelle relate.
Tuttavia, l'appellante ha fornito prova documentale, mediante produzione di certificati anagrafici storici, che il familiare consegnatario (il figlio Nominativo_1) non era convivente con il ricorrente all'epoca delle notifiche, avendo residenza in un comune diverso (Cariati) rispetto a quello del padre (Crucoli).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, recepito anche dalle Sezioni Unite (Sent.
n. 10012/2021), in tema di notificazione, qualora la consegna dell'atto avvenga nelle mani di un familiare non convivente, o comunque in caso di "irreperibilità relativa" del destinatario, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede indefettibilmente l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD o CAN) al destinatario, per garantirne l'effettiva conoscenza legale. Tale adempimento costituisce un elemento costitutivo della fattispecie notificatoria e non una mera irregolarità sanabile.
Nel caso di specie, l'Ente della Riscossione, su cui grava l'onere della prova della regolarità della notifica in presenza di specifica contestazione, non ha fornito evidenza rigorosa e completa dell'avvenuto invio e della ricezione della raccomandata informativa per tutte le cartelle consegnate al familiare non convivente. In particolare, per le cartelle n. 13320150016427371000 e n. 13320160001615989000, le controdeduzioni e le produzioni documentali dell'Agente della riscossione non attestano in modo inequivocabile il compimento di tale formalità essenziale, limitandosi a produrre le relate di consegna al familiare. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa rende la notifica giuridicamente inesistente o comunque nulla, impedendo il decorso del termine per l'impugnazione e la conseguente definitività del ruolo.
Di conseguenza, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la nullità delle notifiche relative alle cartelle di pagamento sopra indicate e, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli importi portati da tali cartelle, essendo venuto meno il valido titolo esecutivo giustificativo della pretesa intimata.
Rimangono ferme le statuizioni relative alle altre cartelle oggetto di intimazione (notificate via PEC o mediante deposito alla casa comunale, o per le quali non è stata fornita prova contraria idonea a superare la presunzione di legittimità), per le quali i motivi di appello non risultano fondati o sufficientemente provati da scardinare la decisione dei primi giudici. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e della complessità delle questioni di fatto relative alle singole notifiche, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la sentenza impugnata nei termini indicati in motivazione, compensa le spese.