Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1538/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1538/2019 R.G. , promossa da
(p.i. ), con il ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Emanuele Maganuco
ATTORE contro
(p.i. – c.f. ), con il ministero dell'avv. Alfio Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Centamore
CONVENUTO
e nei confronti di
(c.f. ), a mezzo della mandataria con rappresentanza Controparte_2 P.IVA_4 CP_3
(c.f. ), con il ministero degli avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati
[...] P.IVA_5
TERZO INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 7.11.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
costituitasi con comparsa depositata il 7.2.2020, con successivo intervento ex art. 111 Controparte_4
c.p.c. depositato il 3.2.2021 da a mezzo della mandataria con rappresentanza Controparte_2 CP_3
n.q. di cessionaria ex art. 58 T.U.B. del credito di chiedendo al presente
[...] Controparte_4
Tribunale: “1) In via principale, in accoglimento del primo motivo di diritto: Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per cui vale giudizio, stante il superamento del limite di finanziabilità previsto dalla normativa vigente, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per altre ritenute di giustizia dall'On. Giudice adito;
- Conseguentemente, dichiarare la nullità della garanzia reale che è stata costituita sulla somma mutuata dalla banca;
- Per l'effetto, disporre la liberazione della parte datrice d'ipoteca, nonché
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- Inoltre, per le medesime ragioni, ritenere e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali, ivi comprese quelle afferenti alla pattuizione degli interessi dovuti;
-
Conseguentemente, e per l'effetto, rideterminare i rapporti di dare ed avere tra le parti, sia con riferimento alle rate scadute che con riferimento alle rate a scadere, procedendo al ricalcolo del piano d'ammortamento del contratto, anche previo espletamento di ctu contabile che sin d'ora si chiede, così strutturato: a) mantenimento della durata del contratto e della cadenza delle rate contrattualmente previste;
b) applicazione di nessun tasso d'interesse; c) imputazione di tutte le somme indebitamente corrisposte dal mutuatario a titolo di interessi convenzionalmente pattuiti, in funzione delle clausole contrattuali affette da nullità, al capitale residuo delle rate ancora a scadere;
2) In via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di diritto: - Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo per cui vale giudizio afferenti la determinazioni degli interessi, stante l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità delle dette clausole, per errata indicazione del tasso annuo nominale (TAN) e/o dell'Indicatore Sintetico di Costo, ai sensi degli artt. 1344, 1346, 1418, 1419 e 1284, terzo comma, del codice civile e per violazione dell'art. 116
e 117 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dell'art. 9, comma secondo della delibera CICR del 4 marzo 2003, e del Paragrafo 9, sezione II, titolo C, delle Istruzioni di Vigilanza di per le Banche di cui alla
Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, aggiornata il 25 luglio 2003, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per altre ritenute di giustizia dall'On. Giudice adito;
- Conseguentemente, dichiarare la nullità della garanzia reale che è stata costituita sulla somma mutuata dalla banca;
- Per l'effetto, disporre la liberazione della parte datrice d'ipoteca, nonché l'inefficacia della garanzia reale costituita sulla somma mutuata dalla banca, con ogni e consequenziale statuizione di legge e/o di giustizia;
- Inoltre, per le medesime ragioni, ritenere e dichiarare applicabile al contratto di mutuo per cui è causa il tasso BOT ex art. 117, comma settimo, del d.lgs n. 385/1993, ovvero in via subordinata il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ., ovvero in via ulteriormente subordinata il tasso convenzionale così come indicato in contratto anziché il tasso effettivamente applicato;
- Conseguentemente, rideterminare i rapporti di dare ed avere tra le parti, sia con riferimento alle rate scadute che con riferimento alle rate a scadere, procedendo al ricalcolo del piano d'ammortamento del contratto, anche previo espletamento di ctu contabile che sin d'ora si chiede, così strutturato: a) mantenimento della durata del contratto e della cadenza delle rate contrattualmente previste;
b) applicazione del tasso BOT ex art. 117, comma VII, T.U.B., o in subordine applicazione del tasso d'interesse legale ai sensi dell'art. 1284, comma
III, cod. civ., ovvero in via ulteriormente subordinata applicazione tasso convenzionale così come indicato in contratto anziché il tasso effettivamente applicato;
c) imputazione di tutte le somme indebitamente corrisposte dal mutuatario a titolo di interessi convenzionalmente pattuiti, in funzione delle clausole contrattuali affette da nullità, al capitale residuo delle rate ancora a scadere;
Con vittoria di spese,
2 competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 c.p.c.”.
A seguito dell'attività istruttoria previo espletamento di una c.t.u. depositata il 22.10.2022, e del rinvio all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., risulta in atti che, previo accordo transattivo intervenuto tra le parti, in data 23.6.2025 Parte_1 ha rinunciato agli atti del presente giudizio, e che in data 23.6.2025 tale rinuncia è stata accettata da
[...]
n.q. di cessionaria ex art. 58 T.U.B. del credito di . Controparte_2 Controparte_4
Pertanto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ritenuta la ritualità della rinuncia agli atti del presente giudizio e della relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti e con ripartizione al 50% ciascuno, tra e delle spese di c.t.u. Parte_1 Controparte_2 liquidate con separato decreto, tenuto conto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara l'estinzione del presente giudizio;
compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto per il 50%, per il 50% a carico di
[...]
p.i. ), e per l'ulteriore 50% a carico di Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), a mezzo della mandataria con rappresentanza Controparte_2 P.IVA_4 CP_3
(c.f. , n.q. di cessionaria ex art. 58 del credito di
[...] P.IVA_5 Pt_2 Controparte_1
(p.i. – c.f. ). P.IVA_2 P.IVA_3
Gela, 25/06/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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