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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10875/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Barbieri n. 12, Pinerolo (TO) presso lo studio dell'avv.
BERTOLINO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
VERCELLI il 23/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERCELLI (atto n. 38 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi, quali atti essenziali nel procedimento della separazione legale in oggetto e per la soluzione dei problemi coniugali, hanno definito i rapporti patrimoniali ancora pendenti come segue: il sig. si obbliga ad attribuire alla moglie la piena proprietà della sua quota di Parte_2 comproprietà indivisa pari al 50% delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Torino, con accesso da Strada San Mauro n. 197/A, e precisamente:
- locale ad uso commerciale posto al piano terra (primo fuori terra) tratteggiato con striatura rossa nella planimetria allegata all'atto di provenienza rogito Notaio di Bra in data 26.12.1990 rep.n. Persona_1
24.762/13.561, composto da negozio retro e bagno con relativo antibagno;
il tutto confinante con Strada
San Mauro, cortile condominiale, vano scala condominiale, salvo se altri;
-al piano interrato due pertinenziali locali ad uso cantina attigue tra loro, tratteggiate con striatura rossa nella planimetria allegata all'atto di provenienza e confinanti nell'insieme con cantine “y”, corridoio comune, cantina “U”, salvo se altri.
Gli enti immobiliari di cui sopra risultano censiti al Catasto fabbricati di Torino in ditta esattamente intestata come segue: al Foglio 1093, particella 64, subalterno 3, (ex foglio 23, particella 631, subalterno 3) zona censuaria 3, Strada San Mauro 197/A, piano S1 – T, Categoria C/1, Classe 3, consistenza mq. 52, Rendita Catastale € 808,36. 6. Gli immobili sopra indicati sono stati acquistati dai coniugi in parti uguali e in comunione indivisa con atto rogito Notaio Dott. di San Mauro Torinese Persona_2
pagina 2 di 3 il 13/05/2019 (Rep. n. 4953 – Raccolta n. 4097), registrato a Torino2 il 15.05.2019 al N. 12609, serie 1T, con € 4.870,00, e trascritto all'Agenzia del Territorio di Torino 1.
PRENDE ATTO che i coniugi precisano che l'attribuzione immobiliare di cui ai punti precedenti viene effettuata senza pagamento di corrispettivo e verrà perfezionata con atto da stipularsi avanti a notaio scelto dalla moglie e a sue esclusive spese entro 90 giorni dalla sentenza di separazione e dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali che prevedono la totale esenzione da ogni imposta e tassa delle clausole concernenti le definizioni patrimoniali in sede di separazione e divorzio.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra questione economico-patrimoniale tra di loro pendente e che, pertanto, nulla hanno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, salvo l'adempimento delle presenti pattuizioni.
PRENDE ATTO che atto che i coniugi rinunciano alla richiesta reciproca del contributo per il mantenimento essendo in grado di provvedere in modo autonomo al loro mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10875/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Barbieri n. 12, Pinerolo (TO) presso lo studio dell'avv.
BERTOLINO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
VERCELLI il 23/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERCELLI (atto n. 38 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi, quali atti essenziali nel procedimento della separazione legale in oggetto e per la soluzione dei problemi coniugali, hanno definito i rapporti patrimoniali ancora pendenti come segue: il sig. si obbliga ad attribuire alla moglie la piena proprietà della sua quota di Parte_2 comproprietà indivisa pari al 50% delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Torino, con accesso da Strada San Mauro n. 197/A, e precisamente:
- locale ad uso commerciale posto al piano terra (primo fuori terra) tratteggiato con striatura rossa nella planimetria allegata all'atto di provenienza rogito Notaio di Bra in data 26.12.1990 rep.n. Persona_1
24.762/13.561, composto da negozio retro e bagno con relativo antibagno;
il tutto confinante con Strada
San Mauro, cortile condominiale, vano scala condominiale, salvo se altri;
-al piano interrato due pertinenziali locali ad uso cantina attigue tra loro, tratteggiate con striatura rossa nella planimetria allegata all'atto di provenienza e confinanti nell'insieme con cantine “y”, corridoio comune, cantina “U”, salvo se altri.
Gli enti immobiliari di cui sopra risultano censiti al Catasto fabbricati di Torino in ditta esattamente intestata come segue: al Foglio 1093, particella 64, subalterno 3, (ex foglio 23, particella 631, subalterno 3) zona censuaria 3, Strada San Mauro 197/A, piano S1 – T, Categoria C/1, Classe 3, consistenza mq. 52, Rendita Catastale € 808,36. 6. Gli immobili sopra indicati sono stati acquistati dai coniugi in parti uguali e in comunione indivisa con atto rogito Notaio Dott. di San Mauro Torinese Persona_2
pagina 2 di 3 il 13/05/2019 (Rep. n. 4953 – Raccolta n. 4097), registrato a Torino2 il 15.05.2019 al N. 12609, serie 1T, con € 4.870,00, e trascritto all'Agenzia del Territorio di Torino 1.
PRENDE ATTO che i coniugi precisano che l'attribuzione immobiliare di cui ai punti precedenti viene effettuata senza pagamento di corrispettivo e verrà perfezionata con atto da stipularsi avanti a notaio scelto dalla moglie e a sue esclusive spese entro 90 giorni dalla sentenza di separazione e dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali che prevedono la totale esenzione da ogni imposta e tassa delle clausole concernenti le definizioni patrimoniali in sede di separazione e divorzio.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra questione economico-patrimoniale tra di loro pendente e che, pertanto, nulla hanno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, salvo l'adempimento delle presenti pattuizioni.
PRENDE ATTO che atto che i coniugi rinunciano alla richiesta reciproca del contributo per il mantenimento essendo in grado di provvedere in modo autonomo al loro mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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