CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2346/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dagli avv.ti BAVETTA CARLO, PROTO MASSIMO e COSTA
ANDREA
PEC: ; Email_1 Email_2
Email_3
appellanti contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6 rappresentate e difese dagli avv.ti CAPUTO SALVATORE (SALVINO), FUCALORO
FRANCESCA e LA CORTE ANNA
PEC: Email_4 Email_5
Email_6
appellate 1 Conclusioni per gli appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in integrale riforma della sentenza impugnata: accertato il carattere lecito e non diffamatorio delle dichiarazioni oggetto delle domande avversarie;
accertata l'assenza di dolo o colpa nella condotta contestata, o comunque che la stessa non ha determinato danni risarcibili conseguenza immediata e diretta della condotta medesima, dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande formulate da
[...]
(anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore CP_1
, , e Persona_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4
(anche nella qualità di erede di ), siccome infondate Controparte_3 Persona_2
in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
in linea subordinata: accertato che non è comunque riscontrabile, nella condotta dei convenuti, alcun elemento soggettivo rilevante ai sensi dell'art. 1, co. 1, l. 14 gennaio 1994
n. 20, in tema di responsabilità erariale, dichiarare il grado lieve della eventuale colpa loro ascrivibile e ridurre il risarcimento, che dovesse risultare dovuto, in proporzione della lievità della colpa;
Parte dichiarare il diritto della alla ripetizione di tutte le somme corrisposte a
[...]
, , e CP_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4 [...]
in virtù della sentenza di primo grado o alla restituzione della differenza rispetto CP_3
al minor importo a titolo di risarcimento che dovesse essere accertato e, conseguentemente, Parte condannare le stesse alla restituzione delle somme pagate in favore della
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni per le appellate:
“Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. e dalla Parte_2 [...]
,; Controparte_6
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Confermare in toto la sentenza di primo grado”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2259/2019 del 7 maggio 2019, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ha condannato
[...]
e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di , , Controparte_1 Controparte_5 CP_2
, e , della somma di
[...] Controparte_4 Controparte_3
€ 55.000,00 ( € 11.000,00 per ciascuna attrice), oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
ha rigettato le domande risarcitorie proposte da nella qualità di genitore esercente la Controparte_1 responsabilità sulla minore e da nella Persona_1 Controparte_3
qualità di vedova di;
ha condannato e Persona_2 Parte_2 [...] in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, Controparte_6
liquidate in € 10.759,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfetarie al 15%.
Ha infatti ritenuto il Tribunale pacifica, perché già oggetto di rettifica televisiva il 15 maggio
2016 nonché di ammissione da parte degli stessi convenuti nei propri atti di causa, la falsità della notizia riportata dal giornalista il quale, così come emerge anche dalla Pt_2 trascrizione di essa effettuata dal consulente di parte, nel corso della puntata del programma televisivo “L'ARENA” andata in onda sull'emittente televisiva “Rai uno” il 3 aprile 2016, aveva definito la famiglia come una “famiglia mafiosa”: al minuto 4:20 del CP_1
programma televisivo, quando il conduttore aveva definito soggetto Persona_3
“condannato con sentenza passata in giudicato per associazione mafiosa, che appartiene a un'importante famiglia mafiosa, quella dei ” (pag. 3 trascrizione); al minuto CP_1
6:50, ove – riassumendo le risposte date da all'inviato de “L'Arena” – il CP_1 conduttore aveva dichiarato “io è vero sono stato condannato, la mia famiglia lo sappiamo una famiglia importante nel mondo della mafia” (pag. 4 trascrizione); al minuto 13:55, quando il giornalista aveva affermato che “appartiene alla famiglia ” Per_3 CP_1
(pag. 6 trascrizione).
E tanto nonostante, per come emerso documentalmente, fosse l'unico Persona_3 appartenente alla famiglia condannato in via definitiva per il reato di concorso CP_1
esterno in associazione mafiosa.
3 Pacifica la falsità di tali affermazioni e dunque difettando il requisito della verità, anche putativa, della notizia riportata, il Tribunale ha ritenuto non scriminata l'attività dei convenuti.
Accertata dunque l'esistenza del fatto storico potenzialmente lesivo della reputazione e dell'onore delle attrici, esclusa la sussistenza di un danno risarcibile patito dalla minore rappresentata dalla madre , nonché di un danno Persona_1 Controparte_1
risarcibile patito dal defunto per il quale Persona_2 Controparte_3 aveva agito in qualità di vedova, il Tribunale ha ritenuto che il danno conseguenza fosse consistito nel discredito gettato sulla famiglia e derivante dalla diffusione della CP_1
notizia falsa nella comunità di Pioppo e nei paesi limitrofi così come emergente dalle dichiarazioni del teste . Ha infatti ritenuto il Tribunale che le affermazioni del Testimone_1
giornalista avessero ingenerato il dubbio che i familiari di Persona_3 appartenessero al sodalizio criminale mafioso e ha ritenuto non condivisibile la tesi dei convenuti a proposito del carattere non diffamatorio di tali affermazioni poiché solo genericamente riferite ai “signori . Ha evidenziato il Tribunale che dalla CP_1 trascrizione della trasmissione emergeva che lo stesso giornalista aveva localizzato la famiglia nella frazione di Pioppo, così riferendosi agli attori e non, invece, a soggetti CP_1 genericamente individuati, e che la loro notorietà soltanto nel comune di residenza non incidesse sull'an del diritto al risarcimento del danno, ma esclusivamente sulla sua quantificazione.
Ha altresì ritenuto il Tribunale che la rettifica effettuata dallo stesso giornalista nel corso della successiva puntata del 15 maggio 2016, essendo avvenuta oltre un mese dopo le affermazioni diffamatorie, in ragione della gravità dei fatti addebitati che avevano catturato l'attenzione del pubblico, nonché della capacità di persuasione del mezzo televisivo, avesse diminuito, ma non del tutto eliminato, le conseguenze dannose derivate dalla diffusione di notizie false e diffamatorie.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo nella forma del dolo generico in quanto era emersa chiaramente la consapevolezza del giornalista di diffondere nel pubblico l'immagine del quale esponente “dell'importante famiglia mafiosa dei CP_1
” usando volontariamente espressioni d'impatto, pur avendo omesso la CP_1
preventiva verifica della veridicità delle proprie affermazioni.
4 Con riferimento alla responsabilità solidale di Parte_1
il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di occasionalità necessaria fra l'attività
[...]
Part lavorativa svolta in da e il contesto - trasmissione televisiva Parte_2
Part condotta dallo stesso sulla rete in cui era avvenuta la diffamazione e ha dunque ritenuto responsabile l'azienda ai sensi dell'art. 2049 c.c..
Il Tribunale ha invece escluso l'esistenza di un danno non patrimoniale patito dalla minore
(la quale all'epoca dei fatti aveva quattro anni e che, quindi, ha ritenuto il Persona_1
Tribunale, ragionevolmente non poteva avere sofferto un pregiudizio nel proprio ambiente sociale) e dal defunto (ciò non solo perché Persona_2 Controparte_7 non aveva dimostrato la propria qualità di erede e dunque di soggetto attivamente legittimato a richiedere il risarcimento del danno iure hereditatis, ma anche perché, stante il breve lasso di tempo tra i fatti e il decesso, difficilmente poteva ipotizzarsi un diretto pregiudizio derivante dal turbamento soggettivo per lesione della propria reputazione).
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, effettuata in via equitativa, il Tribunale ha fatto riferimento alle Tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da diffamazione.
Qualificata la diffamazione del caso di specie come rientrante nella categoria delle diffamazioni di modesta gravità in quanto la trasmissione non era stata interamente dedicata ai in quanto li aveva nominati in tre occasioni per CP_1 Parte_2 pochissimi minuti totali, in quanto era stata effettuata una rettifica con lo stesso mezzo e in quanto la portata diffamatoria delle affermazioni era risultata circoscritta al contesto geografico in cui i vivono e nel quale erano dunque individuabili come i soggetti CP_1 cui tali affermazioni erano riferite, il Tribunale ha quantificato il risarcimento, già comprensivo di interessi e rivalutazione dall'evento lesivo all'attualità, in complessivi €
55.000,00 – pari ad € 11.000,00 per ciascuna delle attrici – al cui pagamento, in aggiunta agli interessi dalla data della decisione al soddisfo, ha condannato in solido Parte_2
e Parte_1
2. Avverso la menzionata sentenza, hanno interposto gravame gli appellanti in epigrafe con atto notificato il 6 dicembre 2019 e articolato in quattro motivi di gravame: con il primo motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto diffamatorie le dichiarazioni rese da nel corso della trasmissione televisiva del 3 Parte_2 aprile 2016; con il secondo motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere il
5 Tribunale ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito nella forma del dolo generico;
con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il
Tribunale sussistente un danno risarcibile;
con il quarto motivo hanno lamentato l'erroneità della quantificazione del danno da risarcire effettuata dal Tribunale.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 5 marzo
2020, si sono costituite le appellate eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno16 aprile 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Deve anzitutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ratione temporis applicabile.
Premesso che l'art. 348 bis c.p.c., nella sua attuale formulazione introdotta dal d.lgs. n.
149/2022, non prevede più la possibilità per il giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che non ha ragionevole probabilità di essere accolta, nel giudizio che occupa, in quanto instaurato prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione, avvenuta il 28 febbraio 2023, deve trovare applicazione il menzionato articolo nella formulazione precedente la c.d. riforma Cartabia.
Nel caso di specie, non può ritenersi prima facie che l'impugnazione, formulata riproponendo le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, sia per ciò solo inammissibile. E invero, l'appellante che intenda criticare la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo Giudice può sottoporre al giudice dell'appello le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (cfr. Cass. Civ. n. 3115/2018).
6. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. È infondato il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto diffamatorie le dichiarazioni rese da nel corso della trasmissione televisiva “L'ARENA” del 3 aprile 2016. Parte_2
Hanno infatti dedotto gli appellanti che il conduttore non ha affermato che tutti i familiari di sono esponenti di una famiglia mafiosa e che lo stesso non ha dato una Persona_3
6 collocazione geografica precisa alla famiglia alla quale si è invece riferito in CP_1
modo del tutto generico. Hanno ulteriormente dedotto gli appellanti che l'attività giornalistica ha rispettato i canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché possa ritenersi scriminato l'esercizio del diritto di cronaca quando esso comporti la diffusione di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui: interesse pubblico alla diffusione della notizia, continenza delle modalità espositive, verità della notizia. Con particolare riferimento a tale ultimo canone, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale ha errato nel ritenere false le notizie riportate dal giornalista, poiché non ha considerato che per la giurisprudenza di legittimità le notizie devono ritenersi vere anche se connotate da verità putativa, ossia quando esse, seppur oggettivamente false, siano state ritenute o siano apparse veritiere a causa di un errore involontario. L'errore sulla verità della notizia, hanno sostenuto gli appellanti, è stato generato dal fatto che diversi soggetti con cognome sono CP_1
stati condannati per reati di mafia, nonché dalle dichiarazioni dello stesso Persona_3
il quale, intervistato, ha affermato di essere stato condannato per concorso esterno
[...] in associazione mafiosa. Hanno infine dedotto gli appellanti che, in ogni caso, la famiglia non è stata collocata geograficamente e che le appellate non sono state CP_1 menzionate direttamente con enunciazione delle loro generalità e che dunque la qualificazione della famiglia come mafiosa non può ritenersi offensiva non essendo stato CP_1 possibile per il pubblico televisivo identificarle come appartenenti a tale famiglia.
8. Appare opportuno premettere che il decreto, così come l'ordinanza (cfr. Cass. Civ. ord.
n. 16239/2016) di archiviazione, adottati in sede penale (nel caso di specie l'11 settembre
2023, secondo quanto dedotto dagli appellanti in sede di comparsa conclusionale) non rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non possono considerarsi irrevocabili (cfr. Cass. Civ. n. 16768/2006).
Appare altresì opportuno premettere che la previsione del delitto di diffamazione, nonché delle sue varianti nelle forme di delitto aggravato o di autonome fattispecie di reato, è posta a tutela del bene giuridico dell'onore in senso oggettivo o esterno, ossia la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Perché possa dirsi
7 integrato il reato in parola, pertanto, è necessario che quanto comunicato, per le modalità con le quali avviene la comunicazione o per i concetti veicolati, sia oggettivamente idoneo a ledere la reputazione del soggetto passivo (cfr. Cass. Pen. n. 4672/2016).
9. Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non può ritenersi che le dichiarazioni rese dal giornalista conduttore nel corso della trasmissione televisiva “L'ARENA” del 3 aprile 2016 siano prive di carattere diffamatorio.
E invero, l'appartenenza a una famiglia mafiosa - nel caso di specie fatto senz'altro non corrispondente alla realtà - costituisce un elemento che, ove attribuito a soggetti i quali, come le odierne appellate, non ne fanno parte, comporta una non indifferente lesione della loro reputazione, così integrando una condotta diffamatoria ai loro danni. Il carattere diffamatorio delle dichiarazioni del giornalista sussiste anche se egli non ha esplicitamente identificato le appellate menzionando le loro generalità, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti e come correttamente già rilevato dal Tribunale, egli ha delimitato con precisione il contesto geografico di riferimento: “Pioppo è una piccola frazione vicino a Monreale vicino
a Palermo, su 2300 abitanti quasi 200 sono operai della Forestale è una bella cifra e noi siamo andati lì perché lì abbiamo trovato un uomo che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per associazione mafiosa e appartiene a una famiglia importante mafiosa quella dei ”. CP_1
Poiché, dunque, il giornalista conduttore ha reso possibile per il pubblico televisivo l'identificazione delle appellate come soggetti appartenenti a una famiglia mafiosa di cognome della frazione di Pioppo, identificazione a maggior ragione agevole per CP_1 il pubblico di Pioppo che, in ragione della più diretta conoscenza della famiglia, ha potuto ricondurre al riferimento a quest'ultima anche i componenti che, come Persona_4
e , non portano il relativo cognome e poiché, secondo
[...] Controparte_5
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere offensivo delle notizie diffuse con il mezzo televisivo deve ritenersi sussistente quando esse siano in grado di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il “telespettatore medio”, ossia colui che, senza un particolare sforzo di attenzione, ascolti l'intervento nella sua interezza e valuti il contesto in cui esso si inserisce (cfr. Cass. Pen. n. 13017/2024), deve ritenersi che, come già correttamente affermato dal Tribunale, abbia Parte_2 diffuso una notizia di natura diffamatoria.
8 Tale condotta, come correttamente già fatto dal Tribunale, non può ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca. Se, infatti, è vero che nel caso di specie sussistono i requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia e quello della continenza nelle modalità espositive, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, difetta quello della verità della notizia, anche nella forma della verità putativa. Questa ricorre quando il soggetto che ha riportato la notizia è incorso in un errore incolpevole e involontario relativo alla corrispondenza al vero del fatto esposto (cfr. Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435), il che non può ritenersi avvenuto nel caso di specie. Ed invero, gli appellanti non hanno assolto all'onere probatorio, del quale erano onerati, in merito alla cura posta nell'accertamento della verità del fatto riportato in modo da superare ogni possibile dubbio o incertezza sulla stessa
(cfr. Cass. Sez. Unite n. 5259/1984; Cass. Pen. n. 13069/2021), e hanno dunque omesso un controllo necessario e doveroso se si considera che già nell'intervista Persona_3
con un inviato de “L'ARENA” mandata in onda nel corso della puntata del 3 aprile 2016, aveva dichiarato, così come emerge dalla relativa trascrizione, di essere stato condannato per
“concorso esterno” in associazione mafiosa, così smentendo lui stesso l'esistenza di una famiglia mafiosa CP_1
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto diffamatorie le dichiarazioni rese da nel corso della trasmissione televisiva “L'ARENA” del 3 aprile 2016. Parte_2
10. È infondato il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito nella forma del dolo generico. Hanno infatti dedotto gli appellanti che il conduttore ha pronunciato le frasi ritenute diffamatorie soltanto al fine di introdurre al pubblico la figura di dunque senza alcuna intenzione di offendere le Persona_3 appellate e che l'utilizzo di tali espressioni è stato indotto dalle dichiarazioni dello stesso nonché dall'omonimia del cognome con altri soggetti condannati per Persona_3 reati di mafia. Hanno ulteriormente dedotto gli appellanti che il tono misurato e l'atteggiamento equilibrato tenuti dal giornalista nel corso della trasmissione dimostravano l'assenza dell'elemento soggettivo che, ove ritenuto sussistente, doveva comunque essere ricondotto alla colpa e non, certo, al dolo, seppure generico.
11. Appare opportuno premettere che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'“animus iniurandi vel diffamandi”,
9 essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente
(v. Cass. Pen. n. 2705/2019) e che l'elemento psicologico consiste, altresì, nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone (cfr. Cass. Pen. n. 34178/2015).
12. Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi sopra descritti. E invero, attribuendo alla famiglia la qualità di “importante” famiglia mafiosa, il giornalista, pur senza CP_1
la specifica intenzione di offendere la reputazione delle appellate e di , Persona_3 non richiesta per la sussistenza del dolo, ha utilizzato parole ed espressioni indubbiamente interpretabili come offensive nell'ambito di una trasmissione televisiva su una delle principali emittenti nazionali. Non può non ritenersi, infatti, che un giornalista di rinomata e comprovata esperienza, al momento delle dichiarazioni per cui è causa, non fosse consapevole del significato oggettivamente offensivo dell'attribuzione dell'appartenenza a una famiglia mafiosa nel corso di un programma televisivo di diffusione e rilevanza nazionali.
La motivazione del Tribunale in punto di elemento soggettivo, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, si rivela corretta poiché, dando conto degli approdi della giurisprudenza di legittimità sulla necessità del solo dolo generico ed evidenziando che “dal taglio della trasmissione in esame emerge in modo evidente la consapevolezza del conduttore di diffondere nel pubblico l'immagine del quale esponente “dell'importante CP_1 famiglia mafiosa dei ”, ha esplicitato la corrispondenza tra quanto accaduto nel CP_1 caso di specie e quanto richiesto dalla legge.
13. È infondato il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il Tribunale sussistente un danno risarcibile.
Hanno infatti dedotto gli appellanti che le appellate non hanno assolto all'onere probatorio che su di loro gravava relativamente al fatto di avere subito un pregiudizio dalle dichiarazioni del giornalista, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la testimonianza offerta dal teste
, dalla quale, hanno sostenuto gli appellanti, emerge soltanto lo stupore dei Testimone_1 colleghi e compaesani, anche di comunità vicine, per l'esclusione di Persona_3
dal personale degli operai forestali e non anche un discredito per i suoi familiari.
10 14. Appare opportuno premettere che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento non è “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova (cfr.
Cass. Civ. ord. n. 8861/2021) e che è legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all' “id quod plerumque accidit”, si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro (cfr. Cass. Pen. n. 25059/2023).
15. Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, è stato provato che le attrici hanno subito un pregiudizio quale conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie di . E invero, non solo è legittimo presumere, secondo l'id quod Parte_2
plerumque accidit, che l'indicazione della famiglia quale famiglia mafiosa abbia CP_1 leso la reputazione delle appellate in quanto componenti della stessa e abbia arrecato loro sofferenza morale - il che giustificherebbe di per sé il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale -, ma la produzione in concreto di un danno conseguenza è stata provata proprio attraverso le dichiarazioni del teste , il quale all'udienza del 20 giugno 2018 Testimone_1
ha dichiarato che “La gente si meravigliava altresì che la famiglia fosse stata CP_1 etichettata durante la trasmissione come famiglia mafiosa. Anche nei cantieri forestali dove mi sono recato per delle assemblee sindacali ho visto che i lavoratori parlavano della trasmissione e svolgevano commenti sul fatto che la famiglia di fosse Persona_3 stata etichettata come famiglia mafiosa. Posso dire anche che la notizia si era diffusa in paesi limitrofi, ciò in quanto alcuni dei lavoratori forestali che svolgono la loro attività a Pioppo provengono appunto da paesi limitrofi (S. Giuseppe Jato, Borgetto, Monreale). Per esempio io stesso mi sono recato per una assemblea sindacale a San Giuseppe Jato, circa qualche settimana dopo la messa in onda della trasmissione, ed ho potuto constatare che i lavoratori presenti parlavano della trasmissione stessa e dell'immagine che la trasmissione aveva offerto del comparto forestale in genere e della famiglia […]Altre persone però, CP_1 che non lo conoscevano, mi hanno chiesto se fosse vero o meno che il CP_1
apparteneva ad una famiglia mafiosa […]Tali domande mi sono state rivolte anche da colleghi che ho incontrato in occasione di assemblee con rappresentanti sindacali di altre
11 province […] I commenti e le domande sul conto di rivoltemi da colleghi di CP_1
lavoro risalgono al periodo immediatamente successivo alla messa in onda della trasmissione condotta da . Da tali dichiarazioni si ricava che, contrariamente a quanto Parte_2
sostenuto dagli appellanti, la reazione di stupore per le dichiarazioni del giornalista conduttore ha riguardato anche l'indicazione della famiglia come famiglia mafiosa e che, CP_1
come correttamente già ritenuto dal Tribunale, tali dichiarazioni hanno gettato discredito sui nel loro complesso ingenerando il dubbio che la loro famiglia fosse CP_1 effettivamente una famiglia mafiosa. In tale ottica, le reazioni di cui ha riferito il teste devono essere interpretate come sorpresa a fronte di una notizia che, presentata da una fonte autorevole per il pubblico, ha sovvertito le precedenti opinioni sulla famiglia CP_1
Le dichiarazioni del conduttore hanno dunque determinato, secondo il criterio causale del
“più probabile che non”, un danno alla reputazione delle appellanti, danno che, in quanto conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c. di tali dichiarazioni, è un danno risarcibile (cfr. Cass. civ. n. 21255/2013).
16. È infondato il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della quantificazione del danno effettuata dal Tribunale. Hanno dedotto gli appellanti che la stessa, effettuata in via equitativa dal Tribunale, sarebbe eccessiva rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare rispetto alla tenuità dell'elemento soggettivo del giornalista e alla differenza fra la durata della diffusione delle informazioni false – circa
15 secondi – durante la puntata del 3 aprile 2016 e la durata della rettifica - circa un minuto, dunque un tempo quattro volte superiore – nel corso della puntata del 15 maggio 2016. Hanno ulteriormente dedotto gli appellanti che il Tribunale non ha tenuto conto di tale differenza e che ciò ha inciso negativamente sulla valutazione circa l'eliminazione o la riduzione, da parte della rettifica, degli effetti delle precedenti dichiarazioni, facendo così pervenire a una quantificazione sproporzionata, dimostrata dal fatto che le stesse Tabelle di Milano utilizzate dal Tribunale comprendono, quale parametro, la “rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi”
17. Premesso che in relazione al risarcimento del danno da lesione dell'onore e della propria rispettabilità e immagine pubblica, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa (cfr. Cass. Civ. ord. n. 5674/2024), nel caso di specie deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il
12 Tribunale ha correttamente quantificato il danno non patrimoniale patito dalle appellate utilizzando le cosiddette “tabelle milanesi”, le quali forniscono anche “criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”. E invero, il Tribunale, oltre alla presenza di una rettifica effettuata con il medesimo mezzo usato per la diffusione della notizia diffamatoria, ha tenuto conto di ulteriori fattori
“attenuanti”: il fatto che la trasmissione non è stata interamente dedicata ai e il CP_1 fatto che la portata lesiva delle dichiarazioni rese dal conduttore è stata circoscritta al solo contesto geografico in cui vivono i nel quale questi ultimi sono stati dunque CP_1
riconosciuti come destinatari di tali dichiarazioni e ciò nonostante la diffusione nazionale della trasmissione “L'ARENA”. Ciò ha condotto il Tribunale a considerare la diffamazione avvenuta nel caso che occupa come rientrante nelle “diffamazioni di modesta gravità” evidentemente valorizzando, tra i parametri indicati dalle tabelle per l'integrazione categoria in parola, il “modesto spazio della notizia diffamatoria”, la “modesta/assente risonanza mediatica” e la “modesta intensità dell'elemento soggettivo” nonostante nei parametri figurino anche la “limitata/modesta notorietà del diffamante” e la “limitata diffusione del mezzo diffamatorio” che nel caso di specie risultano del tutto assenti essendo la diffamazione stata commessa da un giornalista noto su tutto il territorio nazionale e nel corso di quella che notoriamente è stata la trasmissione di punta del pomeriggio della domenica di una delle principali emittenti televisive. La quantificazione del danno da risarcire in complessivi €
55.000,00, ovvero € 11.000,00 per ciascuna delle appellate e già comprensivi di rivalutazione dalla data del fatto all'attualità, peraltro, si attesta nettamente verso il minimo della forbice, da € 11.750,00 ad € 23.498,00, indicata dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da diffamazioni di modesta gravità.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la quantificazione del danno operata dal
Tribunale si rivela del tutto corretta.
18. Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in parte dispositiva, in cui si dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
13
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 2259/2019, emessa dal Tribunale di Palermo il 7 maggio
[...]
2019.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali, liquidate in €
4.997,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
14