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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/08/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8935/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8935/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1818/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/08/20, pubblicato il 31/08/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza della Libertà, ang. via B. Garofalo n. 9, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
tramite la procuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, con i quali è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi, in virtù delle procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 12/02/25 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 26/11/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1818/20, notificato il 03/11/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della (quale cessionaria del credito) tramite la Controparte_1
pagina 1 di 5 procuratrice della somma di € 9.422,15, oltre interessi moratori e spese processuali, a CP_2 titolo di saldo debitore del rapporto di carta di credito n. 82534113 intrattenuto con la CP_3
[...]
L'opponente, in particolare, deduceva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardiva notifica dello stesso, in violazione del termine ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva della non avendo questa dimostrato di essersi resa cessionaria del credito oggetto di Controparte_1 causa;
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del credito vantato da controparte, di cui non era stata precisata la quota capitale e quella inerente agli interessi;
l'improcedibilità dell'avversa domanda per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione;
la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ex art. 117, co. 1, T.U.B., nonché per violazione della normativa antiusura ex l. n. 108/1996, con conseguente applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c.; l'erronea indicazione del TAEG/ISC e la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria;
l'illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo di esso opponente nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
Il in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Pt_1 CP_3 quale originario contraente, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, in
[...] accoglimento delle sollevate eccezioni, e per la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni morali e patrimoniali per violazione della trasparenza bancaria e per l'illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo di esso opponente, da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/04/21, si costituiva la tramite la Controparte_1 procuratrice la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con CP_2 conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 23/04/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 12/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 07/03/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Risulta, in primo luogo, fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso.
pagina 2 di 5 Il provvedimento monitorio è stato pubblicato il 31/08/20 e notificato, in partenza, il 03/11/20, in violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Nel caso di specie, quindi, va comunque esaminata nel merito la domanda creditoria formulata dalla che questa ha, peraltro, reiterato con la propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta.
In proposito, risulta assorbente, ai fini della decisione, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata da parte opposta, cessionaria del credito, in quanto non suffragata da adeguata documentazione.
E' pacifico in giurisprudenza che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca opposta (o la cessionaria subentrata nel credito vantato), quale attrice in senso sostanziale, è tenuta a produrre, oltre al contratto, gli estratti conto integrali a partire dall'apertura del conto corrente, al fine di consentire la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 1892/23, n. 15148/18, n.
14640/18, n. 21466/13).
In particolare, si è condivisibilmente rilevato che “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. n. 23313/18; Cass.
n. 9365/18), non potendo neppure “invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. n.
13258/17, n. 7972/16). pagina 3 di 5 Tali principi sono applicabili anche al contratto di carta di credito, trattandosi di contratto bancario assoggettato all'obbligo della forma scritta “ad substantiam” ex art. 117 T.U.B., forma che, essendo insostituibile (cfr. Cass. n. 14585/25), non ammette equipollenti e non può, quindi, essere surrogata da condotte attuative o da stipulazioni “per facta concludentia”.
Nella specie tale onere probatorio è stato del tutto disatteso, in quanto la società opposta non ha prodotto né il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, né i relativi estratti conto, bensì solo un primo estratto conto (rectius: saldaconto) della aggiornato al 21/01/15, che Controparte_3 riporta a tale data un debito complessivo di € 9.397,14, nonché un ulteriore estratto conto della inerente al periodo dal 03/02/15 al 29/04/16, attestante a tale ultima data un debito Controparte_3 di € 9.422,15.
Trattasi di documentazione del tutto insufficiente a dimostrare la sussistenza e l'entità della vantata pretesa creditoria, in quanto, in primo luogo, in mancanza del documento costitutivo del rapporto, il contratto deve ritenersi nullo, con conseguente inapplicabilità di tutti i tassi e condizioni (che non
è dato conoscere) ivi eventualmente pattuiti.
In secondo luogo, non è stata neppure allegata la data di instaurazione del rapporto di carta di credito, nè è stata dimostrata la formazione, alla data del 21/01/15, della debitoria di € 9.397,14 riportata nel primo estratto conto della Controparte_3
Non sono stati prodotti, invero, gli estratti conto antecedenti all'01/01/15, sicchè non è dato sapere quali utilizzi della carta di crediti siano stati effettuati dal e come siano stati calcolati i Pt_1 cospicui interessi moratori, pari a quasi la metà della debitoria complessiva, riportati nel predetto estratto conto.
La documentazione in atti risulta, quindi, del tutto inidonea a consentire l'accertamento delle pattuizioni contrattuali e dell'avvenuto rispetto delle stesse, nonché la ricostruzione delle movimentazioni del medesimo rapporto, con conseguente impossibilità di comprendere come si sia pervenuti al saldo passivo riportato nei due estratti conto, assai scarni, in atti.
Tale lacuna, allegatoria e probatoria, si ripercuote in danno della parte opposta, sulla quale gravava l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito vantato.
Ne consegue che va rigettata, in quanto non provata, la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'opponente.
Nel contempo vanno rigettate, in quanto infondate, le domande riconvenzionali, peraltro del tutto generiche, formulate dall'opponente, non essendo stata fornita alcuna prova dell'indebito pagamento di somme non dovute, della segnalazione a sofferenza operata dalla società opposta e dei danni che ne sarebbero derivati, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo. pagina 4 di 5 Stante la reciproca soccombenza, le spese giudiziali vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8935/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 1818/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/08/20, pubblicato il 31/08/20;
2) rigetta la domanda proposta dalla società opposta;
3) rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
4) compensa le spese processuali.
Salerno, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8935/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1818/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/08/20, pubblicato il 31/08/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza della Libertà, ang. via B. Garofalo n. 9, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
tramite la procuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, con i quali è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi, in virtù delle procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 12/02/25 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 26/11/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1818/20, notificato il 03/11/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della (quale cessionaria del credito) tramite la Controparte_1
pagina 1 di 5 procuratrice della somma di € 9.422,15, oltre interessi moratori e spese processuali, a CP_2 titolo di saldo debitore del rapporto di carta di credito n. 82534113 intrattenuto con la CP_3
[...]
L'opponente, in particolare, deduceva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardiva notifica dello stesso, in violazione del termine ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva della non avendo questa dimostrato di essersi resa cessionaria del credito oggetto di Controparte_1 causa;
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del credito vantato da controparte, di cui non era stata precisata la quota capitale e quella inerente agli interessi;
l'improcedibilità dell'avversa domanda per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione;
la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ex art. 117, co. 1, T.U.B., nonché per violazione della normativa antiusura ex l. n. 108/1996, con conseguente applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c.; l'erronea indicazione del TAEG/ISC e la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria;
l'illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo di esso opponente nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
Il in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Pt_1 CP_3 quale originario contraente, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, in
[...] accoglimento delle sollevate eccezioni, e per la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni morali e patrimoniali per violazione della trasparenza bancaria e per l'illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo di esso opponente, da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/04/21, si costituiva la tramite la Controparte_1 procuratrice la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con CP_2 conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 23/04/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 12/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 07/03/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Risulta, in primo luogo, fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso.
pagina 2 di 5 Il provvedimento monitorio è stato pubblicato il 31/08/20 e notificato, in partenza, il 03/11/20, in violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Nel caso di specie, quindi, va comunque esaminata nel merito la domanda creditoria formulata dalla che questa ha, peraltro, reiterato con la propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta.
In proposito, risulta assorbente, ai fini della decisione, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata da parte opposta, cessionaria del credito, in quanto non suffragata da adeguata documentazione.
E' pacifico in giurisprudenza che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca opposta (o la cessionaria subentrata nel credito vantato), quale attrice in senso sostanziale, è tenuta a produrre, oltre al contratto, gli estratti conto integrali a partire dall'apertura del conto corrente, al fine di consentire la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 1892/23, n. 15148/18, n.
14640/18, n. 21466/13).
In particolare, si è condivisibilmente rilevato che “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. n. 23313/18; Cass.
n. 9365/18), non potendo neppure “invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. n.
13258/17, n. 7972/16). pagina 3 di 5 Tali principi sono applicabili anche al contratto di carta di credito, trattandosi di contratto bancario assoggettato all'obbligo della forma scritta “ad substantiam” ex art. 117 T.U.B., forma che, essendo insostituibile (cfr. Cass. n. 14585/25), non ammette equipollenti e non può, quindi, essere surrogata da condotte attuative o da stipulazioni “per facta concludentia”.
Nella specie tale onere probatorio è stato del tutto disatteso, in quanto la società opposta non ha prodotto né il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, né i relativi estratti conto, bensì solo un primo estratto conto (rectius: saldaconto) della aggiornato al 21/01/15, che Controparte_3 riporta a tale data un debito complessivo di € 9.397,14, nonché un ulteriore estratto conto della inerente al periodo dal 03/02/15 al 29/04/16, attestante a tale ultima data un debito Controparte_3 di € 9.422,15.
Trattasi di documentazione del tutto insufficiente a dimostrare la sussistenza e l'entità della vantata pretesa creditoria, in quanto, in primo luogo, in mancanza del documento costitutivo del rapporto, il contratto deve ritenersi nullo, con conseguente inapplicabilità di tutti i tassi e condizioni (che non
è dato conoscere) ivi eventualmente pattuiti.
In secondo luogo, non è stata neppure allegata la data di instaurazione del rapporto di carta di credito, nè è stata dimostrata la formazione, alla data del 21/01/15, della debitoria di € 9.397,14 riportata nel primo estratto conto della Controparte_3
Non sono stati prodotti, invero, gli estratti conto antecedenti all'01/01/15, sicchè non è dato sapere quali utilizzi della carta di crediti siano stati effettuati dal e come siano stati calcolati i Pt_1 cospicui interessi moratori, pari a quasi la metà della debitoria complessiva, riportati nel predetto estratto conto.
La documentazione in atti risulta, quindi, del tutto inidonea a consentire l'accertamento delle pattuizioni contrattuali e dell'avvenuto rispetto delle stesse, nonché la ricostruzione delle movimentazioni del medesimo rapporto, con conseguente impossibilità di comprendere come si sia pervenuti al saldo passivo riportato nei due estratti conto, assai scarni, in atti.
Tale lacuna, allegatoria e probatoria, si ripercuote in danno della parte opposta, sulla quale gravava l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito vantato.
Ne consegue che va rigettata, in quanto non provata, la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'opponente.
Nel contempo vanno rigettate, in quanto infondate, le domande riconvenzionali, peraltro del tutto generiche, formulate dall'opponente, non essendo stata fornita alcuna prova dell'indebito pagamento di somme non dovute, della segnalazione a sofferenza operata dalla società opposta e dei danni che ne sarebbero derivati, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo. pagina 4 di 5 Stante la reciproca soccombenza, le spese giudiziali vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8935/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 1818/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/08/20, pubblicato il 31/08/20;
2) rigetta la domanda proposta dalla società opposta;
3) rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
4) compensa le spese processuali.
Salerno, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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