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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 17/02/2026, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2729/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
TI ARMANDO, TO
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5305/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0317582 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2899/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1, difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il 18.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 19 del mese successivo, impugna:
- l'ingiunzione di pagamento n. 0317582;
- emessa da: SOGET SPA;
- Ente creditore: Comune di Casamicciola Terme;
- data notifica atto: 20.12.2024;
- tributo IMU;
- anni di imposta: 2013 E 2014;
- importo complessivo: 25.464,55;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica dei due accertamenti sottesi;
-) decadenza triennale – violazione comma 163 dell'art. 1 L. 296/2006;
-) difetto di motivazione;
-) difetto di legittimazione attiva della SOGET poiché per il 2013 e per il 2014 il Comune si avvaleva di altri concessionari.
Il 14.4.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la SOGET che assume di aver legittimamente operato, poi, con memoria del 21.1.2026 obietta che:
-) il ricorrente non avrebbe dimostrato la data di notifica dell'atto impugnato;
-) gli atti prodromici sarebbero stati notificati e non impugnati;
-) l'atto sarebbe ben motivato;
-) il termine di prescrizione triennale non sarebbe più operante dopo l'introduzione degli accertamenti esecutivi;
-) assume la legittimazione attiva di essa SOGET in virtù del contratto del 15.12.2017 con avvio di attività dal dì 11.6.2018 e scadenza il 10.6.2023, e dalle seguenti proroghe:
a) DL 109/2018 conv. L 130/2018 art. 35 – sospensione fino al 31.12.2020 per le notifiche degli atti di riscossione e per le procedure esecutive per il Comune a causa del terremoto;
b) 1a appendice contrattuale del 18.4.2019 per differimento del termine – scadenza al 5.6.2025 (art. 2); c) proroghe emergenziali da normativa Covid;
d) ulteriore proroga contrattuale al 5.6.2026;
e) sospensione per eventi alluvionali DL 186/2022;
chiede la declaratoria di inammissibilità od il rigetto del ricorso, con condanna alle spese oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Il Comune resta contumace.
Con memoria del 29.1.2026 il ricorrente disconosce le firme apposte negli a/r degli accertamenti;
chiede l'esibizione degli originali al fine di formalizzare querela di falso qualora la Corte lo ritenesse necessario;
sull'eccepita tardività della proposizione del ricorso obietta che l'onere della prova è a carico di controparte che è in possesso della relata di notifica;
insiste sulle altre questioni ed allega dichiarazione di disconoscimento della firma.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sulla questione della data di notifica dell'atto impugnato la SOGET non ha allegato l'a/r mentre il ricorrente ha depositato la “Legenda degli stati di spedizione e Informativa” di Banca_1 dalla quale il plico risulta consegnato il 20.12.2024, ragion per cui il ricorso si palesa tempestivamente proposto.
L'eccezione di decadenza triennale è infondata poiché i due accertamenti sottesi sono esecutivi, quindi hanno natura impoesattiva, dunque, senza bisogno di notifica della pedissequa cartella in quanto hanno funzione accertativa ed esattiva;
infondata è anche la censura di difetto di motivazione, atteso che l'atto espone il dettaglio dei singoli addendi della pretesa tributaria, le avvertenze di rito ed il puntuale riferimento agli atti prodromici.
La richiesta attorea di deposito dei documenti in originale va disattesa poiché con la novella dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del D. L.vo 546/92, introdotta dal D. L.vo 220/223, ed applicabile ai ricorsi notificati dopo l'1.9.2024, non sussiste più l'obbligo di depositare gli esemplari in originale, infatti, previa attestazione di conformità delle copie agli originali in possesso della parte, nel processo digitale è superata questa incombenza.
Ancora, sulla questione della legittimazione di SOGET, pur consapevole dell'esistenza di sentenze di segno opposto, questo Collegio ritiene legittime le proroghe ad operare, dovute ai noti eventi sismici ed alluvionali che hanno colpito il territorio di Casamicciola, d'altra parte le proroghe per questi eventi specifici sono state previste da norme dello Stato (DL 109/208 e DL 186/2022).
Sulla eventualità di formalizzare la querela di falso va rilevato che parte ricorrente avrebbe dovuto provvedervi prima dell'udienza.
Nel merito, si rileva la validità della notifica di entrambi gli accertamenti presupposti:
-) il n. 13000206 (codice quietanzamento n. 20292403130002616) fu notificato con postalizzazione diretta, che non richiede l'individuazione del soggetto consegnatario, a mezzo raccomandata n. 616962014388, recapitata il 27.12.2018, come da a/r sottoscritto;
-) il n. 14000112 (codice quietanzamento n. 202924031400011279) fu notificato con raccomandata atti giudiziari n. 78716516333-0, consegnata l'8.1.2020 a mani proprie, come da a/r sottoscritto;
riguardo la sottoscrizione, nella memoria attorea del 29.1.2026, è detto che non sarebbe quella del ricorrente ma sul punto vale quanto ut supra.
Gli atti presupposti, quindi, sono stati legittimamente notificati ed in ordine alla prescrizione, l'ingiunzione è stata notificata (20.12.2024) entro il quinquennio dalla notifica (8.1.2020) del secondo accertamento;
per il primo accertamento (notificato il 27.12.2018) operano le proroghe di cui si è detto.
Il ricorso va, dunque, rigettato e l'atto impugnato confermato.
La questione, non pacifica, della legittimazione di SOGET, in ordine alla quale esiste anche giurisprudenza di merito di segno discordante, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
TI ARMANDO, TO
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5305/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0317582 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2899/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1, difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il 18.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 19 del mese successivo, impugna:
- l'ingiunzione di pagamento n. 0317582;
- emessa da: SOGET SPA;
- Ente creditore: Comune di Casamicciola Terme;
- data notifica atto: 20.12.2024;
- tributo IMU;
- anni di imposta: 2013 E 2014;
- importo complessivo: 25.464,55;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica dei due accertamenti sottesi;
-) decadenza triennale – violazione comma 163 dell'art. 1 L. 296/2006;
-) difetto di motivazione;
-) difetto di legittimazione attiva della SOGET poiché per il 2013 e per il 2014 il Comune si avvaleva di altri concessionari.
Il 14.4.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la SOGET che assume di aver legittimamente operato, poi, con memoria del 21.1.2026 obietta che:
-) il ricorrente non avrebbe dimostrato la data di notifica dell'atto impugnato;
-) gli atti prodromici sarebbero stati notificati e non impugnati;
-) l'atto sarebbe ben motivato;
-) il termine di prescrizione triennale non sarebbe più operante dopo l'introduzione degli accertamenti esecutivi;
-) assume la legittimazione attiva di essa SOGET in virtù del contratto del 15.12.2017 con avvio di attività dal dì 11.6.2018 e scadenza il 10.6.2023, e dalle seguenti proroghe:
a) DL 109/2018 conv. L 130/2018 art. 35 – sospensione fino al 31.12.2020 per le notifiche degli atti di riscossione e per le procedure esecutive per il Comune a causa del terremoto;
b) 1a appendice contrattuale del 18.4.2019 per differimento del termine – scadenza al 5.6.2025 (art. 2); c) proroghe emergenziali da normativa Covid;
d) ulteriore proroga contrattuale al 5.6.2026;
e) sospensione per eventi alluvionali DL 186/2022;
chiede la declaratoria di inammissibilità od il rigetto del ricorso, con condanna alle spese oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Il Comune resta contumace.
Con memoria del 29.1.2026 il ricorrente disconosce le firme apposte negli a/r degli accertamenti;
chiede l'esibizione degli originali al fine di formalizzare querela di falso qualora la Corte lo ritenesse necessario;
sull'eccepita tardività della proposizione del ricorso obietta che l'onere della prova è a carico di controparte che è in possesso della relata di notifica;
insiste sulle altre questioni ed allega dichiarazione di disconoscimento della firma.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sulla questione della data di notifica dell'atto impugnato la SOGET non ha allegato l'a/r mentre il ricorrente ha depositato la “Legenda degli stati di spedizione e Informativa” di Banca_1 dalla quale il plico risulta consegnato il 20.12.2024, ragion per cui il ricorso si palesa tempestivamente proposto.
L'eccezione di decadenza triennale è infondata poiché i due accertamenti sottesi sono esecutivi, quindi hanno natura impoesattiva, dunque, senza bisogno di notifica della pedissequa cartella in quanto hanno funzione accertativa ed esattiva;
infondata è anche la censura di difetto di motivazione, atteso che l'atto espone il dettaglio dei singoli addendi della pretesa tributaria, le avvertenze di rito ed il puntuale riferimento agli atti prodromici.
La richiesta attorea di deposito dei documenti in originale va disattesa poiché con la novella dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del D. L.vo 546/92, introdotta dal D. L.vo 220/223, ed applicabile ai ricorsi notificati dopo l'1.9.2024, non sussiste più l'obbligo di depositare gli esemplari in originale, infatti, previa attestazione di conformità delle copie agli originali in possesso della parte, nel processo digitale è superata questa incombenza.
Ancora, sulla questione della legittimazione di SOGET, pur consapevole dell'esistenza di sentenze di segno opposto, questo Collegio ritiene legittime le proroghe ad operare, dovute ai noti eventi sismici ed alluvionali che hanno colpito il territorio di Casamicciola, d'altra parte le proroghe per questi eventi specifici sono state previste da norme dello Stato (DL 109/208 e DL 186/2022).
Sulla eventualità di formalizzare la querela di falso va rilevato che parte ricorrente avrebbe dovuto provvedervi prima dell'udienza.
Nel merito, si rileva la validità della notifica di entrambi gli accertamenti presupposti:
-) il n. 13000206 (codice quietanzamento n. 20292403130002616) fu notificato con postalizzazione diretta, che non richiede l'individuazione del soggetto consegnatario, a mezzo raccomandata n. 616962014388, recapitata il 27.12.2018, come da a/r sottoscritto;
-) il n. 14000112 (codice quietanzamento n. 202924031400011279) fu notificato con raccomandata atti giudiziari n. 78716516333-0, consegnata l'8.1.2020 a mani proprie, come da a/r sottoscritto;
riguardo la sottoscrizione, nella memoria attorea del 29.1.2026, è detto che non sarebbe quella del ricorrente ma sul punto vale quanto ut supra.
Gli atti presupposti, quindi, sono stati legittimamente notificati ed in ordine alla prescrizione, l'ingiunzione è stata notificata (20.12.2024) entro il quinquennio dalla notifica (8.1.2020) del secondo accertamento;
per il primo accertamento (notificato il 27.12.2018) operano le proroghe di cui si è detto.
Il ricorso va, dunque, rigettato e l'atto impugnato confermato.
La questione, non pacifica, della legittimazione di SOGET, in ordine alla quale esiste anche giurisprudenza di merito di segno discordante, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.