TRIB
Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/12/2024, n. 19693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19693 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 36054/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 36054/2019 del R.G.A.C., vertente tra
, nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
elettivamente domiciliato in Mottola (TA), via Salvo D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Scarano che lo rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, da cui è rappresentata e difesa;
pagina 1 di 16 - parte opposta –
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata unitamente CP_2
all'avv. Miria Vigneri che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, in Roma, via
Quintino Sella n. 31-33 presso lo studio dell'avv. Paola Ambruosi;
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: accertamento negativo di debito per intervenuta revoca delle agevolazioni richieste con riferimento alla restituzione delle somme liquidate a titolo di anticipazione e acconto di finanziamento comunitario su cauzione per misure di sostegno di cui al bando pubblico della Regine Puglia, approvato DA PS
(Determinazione dell'Autorità di Gestione Programma di Sviluppo Rurale)
2007/2013 n. 79 del 14 maggio 2012 pubblicato nel BURP n. 71/2012 (“Misura 121 –
Ammodernamento delle aziende agricole” nell'ambito del programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi, ai propri atti difensivi.
Parte attrice: “voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, previa immediata
sospensione della efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e previa
disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ANNULLARE E REVOCARE
L'INGIUNZIONE EMESSA DALL' per le motivazioni di cui all'opposizione, in CP_1
pagina 2 di 16 subordine ridurla al dovuto di giustizia, con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”.
AGEA: “Voglia codesto Tribunale, contrariis reiectis: - in via cautelare, respingere
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta formulata
da parte attrice;
- nel merito, in via principale, dichiarare l'avversa opposizione
inammissibile; - nel merito, in via gradata, comunque rigettare ogni avversa pretesa
rivolta nei confronti dell' siccome inammissibile e comunque infondata. in CP_1
fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari, ivi compresi quelli della
fase cautelare.”.
“Voglia dichiarare l'opposizione a ordinanza ingiunzione CP_2
inammissibile; spese come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accertamento negativo,
della pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione Prot. . n. 34843 del CP_3
11/04/2019, notificata in data 14/04/2019, emessa da , a norma del R.D. n. CP_1
639/1910, per il pagamento della somma di € 53.895,51, compresi interessi e spese,
in relazione alla restituzione di somme liquidate a titolo di anticipazione e acconto del finanziamento comunitario indicato in oggetto, deducendo, quale unico motivo,
pagina 3 di 16 “eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Violazione dei principi di
buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Difetto di istruttoria e
carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione e
travisamento dei fatti. Irrazionalità, contraddittorietà ed illogicità manifeste.
Sviamento” avuto riguardo alla correttezza e buona fede dell'operato dell'attore ed alla mancanza di efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento.
2. UI tempestivamente ha chiesto il rigetto delle domande attoree CP_1
deducendo l'inammissibilità, per genericità, della domanda e, nel merito, la sua infondatezza. Ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_2
, quale Autorità di Gestione alla quale sono demandati la verifica del rispetto
[...]
dei requisiti, impegni e criteri di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria,
PS e bandi.
3. UI la ha dedotto l'inadempimento del beneficiario per CP_2
cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni e chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
4. Autorizzata la chiamata in causa della con decreto del 02/02/2020 CP_2
e concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., non fruiti dalle parti, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
pagina 4 di 16 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014) – in diritto, si osserva:
il Regolamento (UE) n. 1974 del 15/12/2006, avente ad oggetto “Regolamento della
Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”, ratione temporis applicabile, all'
art. 56 stabilisce che “1. In deroga all' articolo 24, paragrafo 6, del regolamento
(UE) n. 65/2011 , gli Stati membri, su richiesta, possono versare un anticipo ai
beneficiari del sostegno all'investimento. Per quanto concerne i beneficiari pubblici,
detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni,
alle autorità regionali nonché agli enti di diritto pubblico.
2. L'importo degli anticipi è limitato al 50 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la
sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una
garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Uno strumento fornito
quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui
al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla
garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.
pagina 5 di 16
3. La garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente
abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti
all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.”.
A norma dell' art. 5 del Regolamento UE n. 65/2011 del 27/01/2011 avente ad oggetto il “Recupero di pagamenti indebitamente versati”: “
1. In caso di pagamento
indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un
interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato
nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o
della detrazione degli importi dovuti.
Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della
legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto
dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il
pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra
autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.”.
Nel merito, dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti emerge che
-) in attuazione del programma di sviluppo rurale 2007/2013 asse 1, la CP_2
ha adottato il bando approvato DA PS (Determinazione dell'Autorità di
[...]
pagina 6 di 16 Gestione Programma di Sviluppo Rurale) 2007/2013 n. 79 del 14 maggio 2012
pubblicato nel BURP n. 71/2012 (“Misura 121 – Ammodernamento delle aziende
agricole” pubblicato sul bollettino ufficiale della n. 162 del CP_2
15.10.2009 (doc. 1, fascicolo ) CP_2
-) l'opponente ha presentato domanda in relazione alla misura 121 in oggetto per una spesa pari a € 115.010,00, ammessa al finanziamento con DDS n. 422 del
05/12/2012 (doc. 2, fascicolo ), per l'importo di €. 57.505,00 a titolo CP_2
di aiuto pubblico;
-) con nota Prot. n. AOO/APS/3839 del 08/04/2013 la ha CP_2
comunicato alla ditta l'ammissione della domanda agli aiuti richiesti Parte_1
(doc. 3, fascicolo avendo cura di precisare che “il beneficiario degli CP_2
aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della Misura 121 di cui
all'Allegato della D.G.R.n. 1936 del 02/10/2012 – pubblicata sul B.U.R.P. n. 147 del
10/10/2012, pena l'esclusione o l'applicazione delle riduzioni dell'aiuto stabilite
nelle medesime; ….gli interventi ammessi a beneficio devono essere ultimati entro
18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione
degli aiuti ai singoli beneficiari, pena l'esclusione dagli aiuti concessi e la
restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o acconto sul
contributo concesso, …Tale termine, solo in caso di giustificati motivi, potrà essere
prorogato sino ad un massimo di 6 mesi” e che “qualora a seguito di controlli a
pagina 7 di 16 qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate
infrazioni, e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed
obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti
amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni
degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla
normativa vigente e dalla D.G.R. n. 1936 del 02/10/2012 pubblicata sul B.U.R.P. n.
147 del 10/10/2012. La restituzione di somme percepite avverrà con la
maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto della procedura
stabilita da ”. CP_1
-) con nota prot. .ASR.2013.0049378 del 06/02/2013 era autorizzata in favore CP_1
della ditta la liquidazione, a titolo di anticipo, della somma di € Parte_1
28.752,50 effettivamente erogata (doc. 4, fascicolo ); CP_2
-) con nota prot. .ASR.2013.0741368 del 17/12/2013 era autorizzata, inoltre, CP_1
in favore della ditta la liquidazione, a titolo di acconto, Parte_1
dell'importo di € 22.750,00 (doc. 5, fascicolo ) CP_2
-) con nota prot. n. AOOAPS n. 10499 del 30/05/2014 (doc. 6, fascicolo CP_2
) la ditta formulava “richiesta di proroga eccezionale ai sensi della
[...] Parte_1
Determinazione dell'Autorità di Gestione del PS 2007/2013 n. 433 del 30/10/2013”
fino al 05/12/2014 per il completamento dei lavori;
pagina 8 di 16 -) ancor prima, con nota del 20/04/2014 prot. n. AOO 030 n. 43645 la ditta
[...]
richiedeva l'approvazione di una variante al Piano di Sviluppo Aziendale Pt_1
inizialmente presentato ed ammesso agli aiuti, esitato favorevolmente con nota prot.
n. AOO 030 del 17/06/2014 previa restituzione dell'anticipazione in esubero precedentemente percepita pari all'importo di € 2.011,35, comprensivo delle maggiorazioni previste da (doc. 7, fascicolo , versato CP_1 CP_2
dall'attore ad in data 03/10/2014 (doc. 8-9, fascicolo ); CP_1 CP_2
-) con nota prot. n. AOO030 32166 del 24/04/2015 la ditta beneficiaria chiedeva la concessione di una seconda proroga fino al 30/06/2015 (doc. 10, fascicolo CP_2
) ed infine, con nota prot. n. AOO030 55432 del 14/07/2015, una ulteriore
[...]
proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 31/12/2015 (doc. 11, fascicolo CP_2
);
[...]
-) con nota prot. n. .ASR.2015.0941876 del 06/10/2015 (doc. 12, fascicolo CP_1
, non avendo la ditta beneficiaria fornito, tramite la CP_2 CP_1 CP_2
, prova della realizzazione delle opere entro il termine di ultimazione delle
[...]
stesse, in violazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) 2220/85 e s.m.i. ,
comunicava l'avvio del procedimento relativo all'incameramento della garanzia fideiussoria non andata a buon fine a causa del fallimento della LIG Insurance s.p.a.
presso cui era stata stipulata;
pagina 9 di 16 -) con nota prot. n. AOOAPS n. 2525 del 31/03/2016, la ditta Parte_1
sussistendone i presupposti, richiedeva di poter accedere alle norme di transizione di cui alla lettera d) della DA avente ad oggetto le disposizioni in merito alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PS 2014/2020 e di poter completare gli interventi fino al 17/09/2016 (doc. 13, fascicolo ); CP_2
-) detta istanza di proroga era favorevolmente esitata con nota prot. n. 46844 del
06.06.2016 (doc. 14, fascicolo ) con l'avvertimento che non sarebbero CP_2
state concesse ulteriori proroghe;
-) con atto del 24/03/2017 prot. n. AOO180 n. 15678 (doc. 15, fascicolo CP_2
), la ditta presentava richiesta di pagamento con conseguente avvio,
[...] Parte_1
ad opera della dell'accertamento finale della regolare esecuzione dei CP_2
lavori mediante comunicazione, con nota del 28/04/2017, prot. AOO180 n. 21582,
del Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla domanda di pagamento saldo (doc. 16, fascicolo ); CP_2
-) con nota prot. n. AOO-1080/29-08-2018/0052937 (doc. 17, fascicolo CP_2
) il responsabile P.O. Strutture Agricole ha trasmesso alla ed al
[...] CP_2
Responsabile Misura 1.2.1. 2014/2020 il “verbale di accertamenti finali CP_4
di regolare esecuzione lavori” del 01/06/2018 dal quale risulta certificato il mancato rispetto degli impegni di carattere generale previsti dal bando ed, inoltre, che gli investimenti realizzati corrispondono solo parzialmente a quelli approvati ed ammessi pagina 10 di 16 a contributo, che l'intervento non è conforme al progetto approvato per il mancato rispetto degli impegni di carattere generale di cui al paragrafo 4.3 del bando della
Misura 121 del PS è pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 17/05/2012, avendo CP_2
accertato che
“-il beneficiario non rispetta quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
regolarità contributiva, in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, in quanto i DURC richiesti in data 30.03.2017, 08.09.2017, 19.10.2017,
17.01.2018 sono pervenuti ripetutamente negativi e in ultimo, la ditta non ha
riscontrato la richiesta del 22.02.2018, prot. AOO 180-10135, di dimostrazione della
regolarizzazione della propria posizione contributiva;
- il progetto è parzialmente conforme a quello approvato e ammesso agli aiuti,
considerata anche l'approvazione degli eventuali adattamenti tecnici ed economici
e/o delle varianti;
- non sono state osservate tutte le prescrizioni riportate nel verbale di Istruttoria
Tecnico Amministrativa per il mancato rispetto degli impegni di carattere generale
di cui al paragrafo 4.3 del bando della Misura 121 del PS Puglia pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 17/05/2012;
- la non completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento del
Cont saldo, in base a quanto stabilito dalla Determinazione dell con la quale sono
pagina 11 di 16 state definite le modalità di esecuzione degli interventi e all'erogazione dell'aiuto
pubblico concesso;
- che il progetto approvato non è stato interamente realizzato;
- la non completezza della documentazione giustificativa delle spese sostenute”,
dichiarando, in conseguenza, che il contributo può essere liquidato per l'importo complessivo di € 0,00 pari al 0,00% della spessa accertata, che, detratto l'importo complessivo di € 51.502,50, erogato a titolo di anticipazione/acconto, comporta la restituzione di € 51.502,50
-) con atto del 28/11/2018 prot. AOO/030/14138 (doc. 18, fascicolo ) CP_2
la ha richiesto all'opponente la restituzione in via bonaria dell'aiuto CP_2
anticipato su cauzione mediante pagamento in favore di della somma di € CP_1
54.377,75 corrispondente all'importo del contributo erogato a titolo di anticipazione,
comprensivo della maggiorazione del 10% prevista dalla procedura stabilita da e dalle condizioni che regolano l'atto di garanzia sottoscritto, dell'Acconto su CP_1
stato avanzamento lavori,
-) con nota Prot. AOO030 15/01/2019 n. 352 di rettifica dell'importo richiesto in restituzione la a seguito della dichiarata decadenza dagli aiuti CP_2
concessi, tenuto conto dell'avvenuta parziale restituzione da parte dell'opponente dell'importo di € 2.212.49 a seguito della rimodulazione del progetto, ha rideterminato l'importo da restituire in € 52.165,26;
pagina 12 di 16 -) le testuali, inequivoche, previsioni contenute nel provvedimento di concessione degli aiuti richiesti – nota Prot. n. AOO/APS/3839 del 08/04/2013 - con le quali si evidenzia che il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della Misura 121 di cui all'Allegato della D.G.R.n. 1936 del 02/10/2012 –
pubblicata sul B.U.R.P. n. 147 del 10/10/2012, unitamente alle, altrettanto chiare,
disposizioni normative poste, in relazione agli aiuti concessi, dalla legislazione europea sopra riportata concorrono , tutte, nell' escludere la fondatezza della domanda attorea, dovendo, invece, affermarsi che l'obbligo di restituzione posto a carico del beneficiario dalle norme comunitarie risulta espressamente previsto nel provvedimento di concessione degli aiuti richiesti quale conseguenza indefettibile dell'accertata inosservanza degli obblighi assunti in relazione ai quali, trattandosi di circostanze oggettive, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
Ed invero, le sopra richiamate previsioni contenute nel provvedimento di concessione degli aiuti richiesti – nota Prot. n. AOO/APS/3839 del 08/04/2013 - con le quali si evidenzia che il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della Misura 121 di cui all'Allegato della D.G.R.n. 1936 del 02/10/2012,
vanno qualificate come “clausola risolutiva espressa” e precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante pagina 13 di 16 ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice
(cfr. Cass. sez. I, 17.03.2000 n. 3102, Rv 534835) si rileva che non contestato dall'opponente, è , il mancato rispetto degli impegni di carattere generale previsti dal bando ed, inoltre, che gli investimenti realizzati corrispondono solo parzialmente a quelli approvati ed ammessi a contributo, che l'intervento non è conforme al progetto approvato per il mancato rispetto degli impegni di carattere generale di cui al paragrafo 4.3 del bando della Misura 121 del è pubblicato sul B.U.R.P. n. CP_4
71 del 17/05/2012, con conseguente inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte, al verificarsi del quale è stata correttamente disposta la revoca.
La revoca è, infatti, atto dovuto al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente previste, nella fattispecie consistente nelle inosservanze indicate nel verbale di accertamento del 01/07/2018, cui consegue, in via automatica, all'accertato inadempimento da parte del beneficiario, quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati.
Trattandosi di inadempimento contrattuale derivante dalla violazione di norme e prescrizioni a nulla rileva la buona fede dedotta dall'opponente.
pagina 14 di 16 Dovuta risulta, pertanto, la somma di € 53.895,51, compresi interessi e spese,
richiesta da a titolo di restituzione, e, conseguentemente, legittima risulta CP_1
l'ingiunzione di pagamento opposta.
6. In conclusione la domanda attorea di accertamento negativo deve essere respinta e, conseguentemente, deve dichiararsi la piena legittimità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento opposta emessa ex R.D. n. 639/1910, ogni altra domanda restando assorbita.
7. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate in favore di e tenuto conto dell'attività difensiva CP_1 CP_2
effettivamente svolta, in complessivi euro 3.809,00 ciascuna, di cui euro 851,00 per la fase studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria,
euro 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) respinge l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento n. Prot.
. n. 34843 del 11/04/2019; CP_3
-) condanna l'opponente, in favore di e al pagamento delle CP_1 CP_2
spese di lite liquidate in complessivi euro 3.809,00 ciascuna, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge..
pagina 15 di 16 Roma, 27/12/2024
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 36054/2019 del R.G.A.C., vertente tra
, nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
elettivamente domiciliato in Mottola (TA), via Salvo D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Scarano che lo rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, da cui è rappresentata e difesa;
pagina 1 di 16 - parte opposta –
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata unitamente CP_2
all'avv. Miria Vigneri che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, in Roma, via
Quintino Sella n. 31-33 presso lo studio dell'avv. Paola Ambruosi;
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: accertamento negativo di debito per intervenuta revoca delle agevolazioni richieste con riferimento alla restituzione delle somme liquidate a titolo di anticipazione e acconto di finanziamento comunitario su cauzione per misure di sostegno di cui al bando pubblico della Regine Puglia, approvato DA PS
(Determinazione dell'Autorità di Gestione Programma di Sviluppo Rurale)
2007/2013 n. 79 del 14 maggio 2012 pubblicato nel BURP n. 71/2012 (“Misura 121 –
Ammodernamento delle aziende agricole” nell'ambito del programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi, ai propri atti difensivi.
Parte attrice: “voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, previa immediata
sospensione della efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e previa
disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ANNULLARE E REVOCARE
L'INGIUNZIONE EMESSA DALL' per le motivazioni di cui all'opposizione, in CP_1
pagina 2 di 16 subordine ridurla al dovuto di giustizia, con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”.
AGEA: “Voglia codesto Tribunale, contrariis reiectis: - in via cautelare, respingere
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta formulata
da parte attrice;
- nel merito, in via principale, dichiarare l'avversa opposizione
inammissibile; - nel merito, in via gradata, comunque rigettare ogni avversa pretesa
rivolta nei confronti dell' siccome inammissibile e comunque infondata. in CP_1
fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari, ivi compresi quelli della
fase cautelare.”.
“Voglia dichiarare l'opposizione a ordinanza ingiunzione CP_2
inammissibile; spese come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accertamento negativo,
della pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione Prot. . n. 34843 del CP_3
11/04/2019, notificata in data 14/04/2019, emessa da , a norma del R.D. n. CP_1
639/1910, per il pagamento della somma di € 53.895,51, compresi interessi e spese,
in relazione alla restituzione di somme liquidate a titolo di anticipazione e acconto del finanziamento comunitario indicato in oggetto, deducendo, quale unico motivo,
pagina 3 di 16 “eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Violazione dei principi di
buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Difetto di istruttoria e
carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione e
travisamento dei fatti. Irrazionalità, contraddittorietà ed illogicità manifeste.
Sviamento” avuto riguardo alla correttezza e buona fede dell'operato dell'attore ed alla mancanza di efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento.
2. UI tempestivamente ha chiesto il rigetto delle domande attoree CP_1
deducendo l'inammissibilità, per genericità, della domanda e, nel merito, la sua infondatezza. Ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_2
, quale Autorità di Gestione alla quale sono demandati la verifica del rispetto
[...]
dei requisiti, impegni e criteri di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria,
PS e bandi.
3. UI la ha dedotto l'inadempimento del beneficiario per CP_2
cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni e chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
4. Autorizzata la chiamata in causa della con decreto del 02/02/2020 CP_2
e concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., non fruiti dalle parti, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
pagina 4 di 16 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014) – in diritto, si osserva:
il Regolamento (UE) n. 1974 del 15/12/2006, avente ad oggetto “Regolamento della
Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”, ratione temporis applicabile, all'
art. 56 stabilisce che “1. In deroga all' articolo 24, paragrafo 6, del regolamento
(UE) n. 65/2011 , gli Stati membri, su richiesta, possono versare un anticipo ai
beneficiari del sostegno all'investimento. Per quanto concerne i beneficiari pubblici,
detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni,
alle autorità regionali nonché agli enti di diritto pubblico.
2. L'importo degli anticipi è limitato al 50 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la
sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una
garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Uno strumento fornito
quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui
al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla
garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.
pagina 5 di 16
3. La garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente
abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti
all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.”.
A norma dell' art. 5 del Regolamento UE n. 65/2011 del 27/01/2011 avente ad oggetto il “Recupero di pagamenti indebitamente versati”: “
1. In caso di pagamento
indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un
interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato
nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o
della detrazione degli importi dovuti.
Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della
legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto
dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il
pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra
autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.”.
Nel merito, dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti emerge che
-) in attuazione del programma di sviluppo rurale 2007/2013 asse 1, la CP_2
ha adottato il bando approvato DA PS (Determinazione dell'Autorità di
[...]
pagina 6 di 16 Gestione Programma di Sviluppo Rurale) 2007/2013 n. 79 del 14 maggio 2012
pubblicato nel BURP n. 71/2012 (“Misura 121 – Ammodernamento delle aziende
agricole” pubblicato sul bollettino ufficiale della n. 162 del CP_2
15.10.2009 (doc. 1, fascicolo ) CP_2
-) l'opponente ha presentato domanda in relazione alla misura 121 in oggetto per una spesa pari a € 115.010,00, ammessa al finanziamento con DDS n. 422 del
05/12/2012 (doc. 2, fascicolo ), per l'importo di €. 57.505,00 a titolo CP_2
di aiuto pubblico;
-) con nota Prot. n. AOO/APS/3839 del 08/04/2013 la ha CP_2
comunicato alla ditta l'ammissione della domanda agli aiuti richiesti Parte_1
(doc. 3, fascicolo avendo cura di precisare che “il beneficiario degli CP_2
aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della Misura 121 di cui
all'Allegato della D.G.R.n. 1936 del 02/10/2012 – pubblicata sul B.U.R.P. n. 147 del
10/10/2012, pena l'esclusione o l'applicazione delle riduzioni dell'aiuto stabilite
nelle medesime; ….gli interventi ammessi a beneficio devono essere ultimati entro
18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione
degli aiuti ai singoli beneficiari, pena l'esclusione dagli aiuti concessi e la
restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o acconto sul
contributo concesso, …Tale termine, solo in caso di giustificati motivi, potrà essere
prorogato sino ad un massimo di 6 mesi” e che “qualora a seguito di controlli a
pagina 7 di 16 qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate
infrazioni, e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed
obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti
amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni
degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla
normativa vigente e dalla D.G.R. n. 1936 del 02/10/2012 pubblicata sul B.U.R.P. n.
147 del 10/10/2012. La restituzione di somme percepite avverrà con la
maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto della procedura
stabilita da ”. CP_1
-) con nota prot. .ASR.2013.0049378 del 06/02/2013 era autorizzata in favore CP_1
della ditta la liquidazione, a titolo di anticipo, della somma di € Parte_1
28.752,50 effettivamente erogata (doc. 4, fascicolo ); CP_2
-) con nota prot. .ASR.2013.0741368 del 17/12/2013 era autorizzata, inoltre, CP_1
in favore della ditta la liquidazione, a titolo di acconto, Parte_1
dell'importo di € 22.750,00 (doc. 5, fascicolo ) CP_2
-) con nota prot. n. AOOAPS n. 10499 del 30/05/2014 (doc. 6, fascicolo CP_2
) la ditta formulava “richiesta di proroga eccezionale ai sensi della
[...] Parte_1
Determinazione dell'Autorità di Gestione del PS 2007/2013 n. 433 del 30/10/2013”
fino al 05/12/2014 per il completamento dei lavori;
pagina 8 di 16 -) ancor prima, con nota del 20/04/2014 prot. n. AOO 030 n. 43645 la ditta
[...]
richiedeva l'approvazione di una variante al Piano di Sviluppo Aziendale Pt_1
inizialmente presentato ed ammesso agli aiuti, esitato favorevolmente con nota prot.
n. AOO 030 del 17/06/2014 previa restituzione dell'anticipazione in esubero precedentemente percepita pari all'importo di € 2.011,35, comprensivo delle maggiorazioni previste da (doc. 7, fascicolo , versato CP_1 CP_2
dall'attore ad in data 03/10/2014 (doc. 8-9, fascicolo ); CP_1 CP_2
-) con nota prot. n. AOO030 32166 del 24/04/2015 la ditta beneficiaria chiedeva la concessione di una seconda proroga fino al 30/06/2015 (doc. 10, fascicolo CP_2
) ed infine, con nota prot. n. AOO030 55432 del 14/07/2015, una ulteriore
[...]
proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 31/12/2015 (doc. 11, fascicolo CP_2
);
[...]
-) con nota prot. n. .ASR.2015.0941876 del 06/10/2015 (doc. 12, fascicolo CP_1
, non avendo la ditta beneficiaria fornito, tramite la CP_2 CP_1 CP_2
, prova della realizzazione delle opere entro il termine di ultimazione delle
[...]
stesse, in violazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) 2220/85 e s.m.i. ,
comunicava l'avvio del procedimento relativo all'incameramento della garanzia fideiussoria non andata a buon fine a causa del fallimento della LIG Insurance s.p.a.
presso cui era stata stipulata;
pagina 9 di 16 -) con nota prot. n. AOOAPS n. 2525 del 31/03/2016, la ditta Parte_1
sussistendone i presupposti, richiedeva di poter accedere alle norme di transizione di cui alla lettera d) della DA avente ad oggetto le disposizioni in merito alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PS 2014/2020 e di poter completare gli interventi fino al 17/09/2016 (doc. 13, fascicolo ); CP_2
-) detta istanza di proroga era favorevolmente esitata con nota prot. n. 46844 del
06.06.2016 (doc. 14, fascicolo ) con l'avvertimento che non sarebbero CP_2
state concesse ulteriori proroghe;
-) con atto del 24/03/2017 prot. n. AOO180 n. 15678 (doc. 15, fascicolo CP_2
), la ditta presentava richiesta di pagamento con conseguente avvio,
[...] Parte_1
ad opera della dell'accertamento finale della regolare esecuzione dei CP_2
lavori mediante comunicazione, con nota del 28/04/2017, prot. AOO180 n. 21582,
del Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla domanda di pagamento saldo (doc. 16, fascicolo ); CP_2
-) con nota prot. n. AOO-1080/29-08-2018/0052937 (doc. 17, fascicolo CP_2
) il responsabile P.O. Strutture Agricole ha trasmesso alla ed al
[...] CP_2
Responsabile Misura 1.2.1. 2014/2020 il “verbale di accertamenti finali CP_4
di regolare esecuzione lavori” del 01/06/2018 dal quale risulta certificato il mancato rispetto degli impegni di carattere generale previsti dal bando ed, inoltre, che gli investimenti realizzati corrispondono solo parzialmente a quelli approvati ed ammessi pagina 10 di 16 a contributo, che l'intervento non è conforme al progetto approvato per il mancato rispetto degli impegni di carattere generale di cui al paragrafo 4.3 del bando della
Misura 121 del PS è pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 17/05/2012, avendo CP_2
accertato che
“-il beneficiario non rispetta quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
regolarità contributiva, in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, in quanto i DURC richiesti in data 30.03.2017, 08.09.2017, 19.10.2017,
17.01.2018 sono pervenuti ripetutamente negativi e in ultimo, la ditta non ha
riscontrato la richiesta del 22.02.2018, prot. AOO 180-10135, di dimostrazione della
regolarizzazione della propria posizione contributiva;
- il progetto è parzialmente conforme a quello approvato e ammesso agli aiuti,
considerata anche l'approvazione degli eventuali adattamenti tecnici ed economici
e/o delle varianti;
- non sono state osservate tutte le prescrizioni riportate nel verbale di Istruttoria
Tecnico Amministrativa per il mancato rispetto degli impegni di carattere generale
di cui al paragrafo 4.3 del bando della Misura 121 del PS Puglia pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 17/05/2012;
- la non completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento del
Cont saldo, in base a quanto stabilito dalla Determinazione dell con la quale sono
pagina 11 di 16 state definite le modalità di esecuzione degli interventi e all'erogazione dell'aiuto
pubblico concesso;
- che il progetto approvato non è stato interamente realizzato;
- la non completezza della documentazione giustificativa delle spese sostenute”,
dichiarando, in conseguenza, che il contributo può essere liquidato per l'importo complessivo di € 0,00 pari al 0,00% della spessa accertata, che, detratto l'importo complessivo di € 51.502,50, erogato a titolo di anticipazione/acconto, comporta la restituzione di € 51.502,50
-) con atto del 28/11/2018 prot. AOO/030/14138 (doc. 18, fascicolo ) CP_2
la ha richiesto all'opponente la restituzione in via bonaria dell'aiuto CP_2
anticipato su cauzione mediante pagamento in favore di della somma di € CP_1
54.377,75 corrispondente all'importo del contributo erogato a titolo di anticipazione,
comprensivo della maggiorazione del 10% prevista dalla procedura stabilita da e dalle condizioni che regolano l'atto di garanzia sottoscritto, dell'Acconto su CP_1
stato avanzamento lavori,
-) con nota Prot. AOO030 15/01/2019 n. 352 di rettifica dell'importo richiesto in restituzione la a seguito della dichiarata decadenza dagli aiuti CP_2
concessi, tenuto conto dell'avvenuta parziale restituzione da parte dell'opponente dell'importo di € 2.212.49 a seguito della rimodulazione del progetto, ha rideterminato l'importo da restituire in € 52.165,26;
pagina 12 di 16 -) le testuali, inequivoche, previsioni contenute nel provvedimento di concessione degli aiuti richiesti – nota Prot. n. AOO/APS/3839 del 08/04/2013 - con le quali si evidenzia che il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della Misura 121 di cui all'Allegato della D.G.R.n. 1936 del 02/10/2012 –
pubblicata sul B.U.R.P. n. 147 del 10/10/2012, unitamente alle, altrettanto chiare,
disposizioni normative poste, in relazione agli aiuti concessi, dalla legislazione europea sopra riportata concorrono , tutte, nell' escludere la fondatezza della domanda attorea, dovendo, invece, affermarsi che l'obbligo di restituzione posto a carico del beneficiario dalle norme comunitarie risulta espressamente previsto nel provvedimento di concessione degli aiuti richiesti quale conseguenza indefettibile dell'accertata inosservanza degli obblighi assunti in relazione ai quali, trattandosi di circostanze oggettive, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
Ed invero, le sopra richiamate previsioni contenute nel provvedimento di concessione degli aiuti richiesti – nota Prot. n. AOO/APS/3839 del 08/04/2013 - con le quali si evidenzia che il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della Misura 121 di cui all'Allegato della D.G.R.n. 1936 del 02/10/2012,
vanno qualificate come “clausola risolutiva espressa” e precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante pagina 13 di 16 ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice
(cfr. Cass. sez. I, 17.03.2000 n. 3102, Rv 534835) si rileva che non contestato dall'opponente, è , il mancato rispetto degli impegni di carattere generale previsti dal bando ed, inoltre, che gli investimenti realizzati corrispondono solo parzialmente a quelli approvati ed ammessi a contributo, che l'intervento non è conforme al progetto approvato per il mancato rispetto degli impegni di carattere generale di cui al paragrafo 4.3 del bando della Misura 121 del è pubblicato sul B.U.R.P. n. CP_4
71 del 17/05/2012, con conseguente inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte, al verificarsi del quale è stata correttamente disposta la revoca.
La revoca è, infatti, atto dovuto al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente previste, nella fattispecie consistente nelle inosservanze indicate nel verbale di accertamento del 01/07/2018, cui consegue, in via automatica, all'accertato inadempimento da parte del beneficiario, quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati.
Trattandosi di inadempimento contrattuale derivante dalla violazione di norme e prescrizioni a nulla rileva la buona fede dedotta dall'opponente.
pagina 14 di 16 Dovuta risulta, pertanto, la somma di € 53.895,51, compresi interessi e spese,
richiesta da a titolo di restituzione, e, conseguentemente, legittima risulta CP_1
l'ingiunzione di pagamento opposta.
6. In conclusione la domanda attorea di accertamento negativo deve essere respinta e, conseguentemente, deve dichiararsi la piena legittimità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento opposta emessa ex R.D. n. 639/1910, ogni altra domanda restando assorbita.
7. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate in favore di e tenuto conto dell'attività difensiva CP_1 CP_2
effettivamente svolta, in complessivi euro 3.809,00 ciascuna, di cui euro 851,00 per la fase studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria,
euro 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) respinge l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento n. Prot.
. n. 34843 del 11/04/2019; CP_3
-) condanna l'opponente, in favore di e al pagamento delle CP_1 CP_2
spese di lite liquidate in complessivi euro 3.809,00 ciascuna, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge..
pagina 15 di 16 Roma, 27/12/2024
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 16 di 16