Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 8 della convenzione ed all'articolo 13 dello accordo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 8 della convenzione ed all'articolo 13 dello accordo.