Art. 22. (Decorrenza della pensione ai superstiti)
Le pensioni indirette e di reversibilita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.
Ad esse e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
Le pensioni indirette e di reversibilita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.
Ad esse e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.