Articolo 22 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1973
Art. 22. (Decorrenza della pensione ai superstiti)

Le pensioni indirette e di reversibilita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.
Ad esse e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973