Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 773/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. CAPPUCCILLI GUIDO, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. DI GREGORIO FRANCO Controparte_1
GABRIELE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. Appello avverso la sentenza n. 926/2024 del
16/07/2024, emessa dal Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 03/04/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15/09/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 16/07/2024, depositata in pari data e notificata il 19/07/2024, con la quale erano state rigettate le opposizioni tardive (proposte con separati ricorsi, poi riuniti) allo sfratto per morosità dagli immobili siti in Pescara al largo Filomena Delli Castelli 10 (in
[...]
con contratto del 20/04/2017, notificatogli ex art. 140 c.p.c. il Controparte_1
28/10/2022, ed al decreto ingiuntivo n. 2886/2022 emesso il 01/12/2022 dal Tribunale di
Pescara per il pagamento dei canoni insoluti della locazione stessa, notificatogli ex art. 140
c.p.c. il 24/01/2023.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la regolarità delle notifiche della convalida di sfratto e del decreto ingiuntivo opposti, entrambe eseguite dall'ufficiale giudiziario competente nei modi di cui all'art. 140 c.p.c. previa constatazione dell'assenza, al domicilio del Partenza, del destinatario e di altre persone idonee a ricevere la notifica ex art. 139 c.p.c., e con successiva spedizione di avviso di deposito a mezzo raccomandata A.R.; nel merito, l'insussistenza di prova alcuna della simulazione del contratto di locazione, dedotta dall'opponente, per difetto di prova scritta.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto non si evinceva il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle attività prescritte dall'art. 140 c.p.c., essendo il relativo timbro, apposto sulla relata, illeggibile;
comunque, mancava l'attestazione dell'ufficiale postale dell'impossibilità di consegna della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuto deposito dell'atto notificato presso la casa comunale, delle verifiche effettuate e delle indicazioni volte a documentare il mancato reperimento del destinatario;
le attestazioni relative alle attività del servizio postale non sono assistite da fede privilegiata, a differenza dell'attestazione delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario, sicché la regolarità di esse era liberamente contestabile;
dalla notifica del successivo precetto di rilascio dell'immobile locato non era possibile rilevare che l'ufficiale giudiziario avesse compiuto le attività ex art. 140 c.p.c., né vi era alcun riferimento al decreto ingiuntivo opposto, sicché l'eventuale conoscenza del precetto era del tutto irrilevante;
difettava ogni motivazione relativamente alla notifica dell'intimazione di sfratto opposta, avendo il giudice di primo grado fatto mero riferimento a quanto osservato nella fase cautelare del giudizio;
pertanto, il capo della sentenza relativo alla notifica dell'intimazione di sfratto era nullo per difetto di motivazione e comunque, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le notifiche non potevano ritenersi regolarmente compiute, con conseguente ammissibilità delle opposizioni proposte;
2. contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la prova per testimoni della simulazione del contratto di locazione, richiesta in primo grado, era ammissibile, poiché la controdichiarazione in cui si dava atto della simulazione del contratto di locazione era custodita nell'ufficio vendite della di cui esso appellante era socio, Controparte_1
e da cui era stato estromesso dal legale rappresentante, il quale gli aveva impedito di entrarvi e di ritirare i propri beni, e nel marzo 2023, quando il liquidatore della società gli aveva permesso di rientravi, il documento non era stato rinvenuto;
3. in subordine, anche qualora non fosse provata la simulazione della locazione, il diritto di credito dell'odierna appellante era inesigibile, avendo essa agito in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ex artt. 1175 e 1375 c.c., non avendo mai richiesto il pagamento dei canoni fin dalla stipulazione del contratto, così determinando l'insorgere dell'affidamento in capo al presunto debitore/conduttore della remissione del diritto di credito da parte del locatore;
4. in subordine, erano estinti per prescrizione ex art. 2948 c.c. tutti i canoni anteriori al quinquennio anteriore la domanda, e comunque la somma ingiunta era stata erroneamente quantificata, poiché al momento dell'intimazione di sfratto erano trascorsi 66 mesi dall'inizio della locazione, sicché, essendo il canone mensile di €. 1.100,00, la somma maturata era di €.
72.600,00, minore di quella ingiunta;
5. l'odierna appellante aveva formulato, nel costituirsi avverso le opposizioni, domanda riconvenzionale di risarcimento danni, cui aveva rinunciato a seguito del rilievo di inammissibilità fatto da esso appellante, sicché sussistevano giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado, l'accoglimento delle opposizioni proposte in primo grado ed il rigetto delle avverse domande.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo, assolutamente insussistente è la dedotta nullità del capo di sentenza relativo alla statuizione di regolarità notifica dell'intimazione di sfratto opposta, avendo l'impugnata sentenza fatto rimando all'ordinanza cautelare resa inter partes in corso di causa
(ciò che integra legittima motivazione per relationem – cfr. Cass. Sez. 2 n. 18754 del
23/09/2016 rv. 641281 - 01). Ciò posto, va osservato che, come pacifico in giurisprudenza, in tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica o altre persone idonee nel luogo indicato dalla parte richiedente, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario e della spedizione della raccomandata ex art. 140 c.p.c., sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 14454 del 09/07/2020 rv. 658521 –
01; Cass. Sez. 3 nn. 4193 del 22/02/2010 rv. 611799 – 01 e 6462 del 19/03/2007 rv. 596703 –
01; Cass. Sez. 6 – 5 n. 1699 del 22/01/2019 rv. 652725 - 01).
Inoltre, la spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 ultimo periodo c.p.c., e l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza, costituiscono parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto perseguono lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. Sez. 5 n. 25351 del 11/11/2020 rv. 659503 - 01), ma la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare ma contiene la semplice notizia del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (cfr. Cass. Sez. 5 n. 26864 del 18/12/2014 rv. 633821 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n.
24780 del 08/10/2018 rv. 650926 – 01; Cass. Sez. L. n. 2683 del 30/01/2019 rv. 652604 - 01).
Pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata essa venga consegnata nel domicilio del destinatario ovvero l'ufficiale postale dia atto dell'impossibilità di consegna, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 24780/2018 cit.). In particolare,
l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale deve recare l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, ma non occorre che dall'avviso, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, sicché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, agli effetti della valutazione dell'esito della notifica l'avviso di ricevimento rileva solo qualora da esso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (cfr. Cass. Sez. 6 – 3 n. 32201 del 12/12/2018 rv. 651828 – 01; Cass. Sez. L. n. 2683 del 30/01/2019 rv. 652604 - 01)
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, anche se per contestare le attività compiute dall'ufficiale postale non è necessario proporre querela di falso avverso la relata di notifica, è necessario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dall'avviso di ricevimento, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure il destinatario si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
L'impugnata sentenza, nel ritenere la regolarità delle notifiche in esame, ha fatto corretta applicazione alla fattispecie dei richiamati principi.
Difatti, in primo luogo l'odierno appellante non ha in alcun modo contestato la riferibilità a sé, quale luogo di residenza, dimora o domicilio, dell'indirizzo ove le notifiche dell'intimazione di sfratto e del decreto ingiuntivo opposti sono state eseguite, non ha proposto querela di falso avverso le relative relate di notifica, e queste contengono attestazione del mancato rinvenimento del destinatario e della spedizione della raccomandata ex art. 140 c.p.c.; in secondo luogo, non ha alcuna rilevanza il fatto che le relative diciture della relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto, apposte mediante un timbro ad inchiostro, siano leggibili solo parzialmente, poiché le attestazioni di mancato rinvenimento del destinatario, effettuazione del deposito e dei relativi avvisi e spedizione di raccomandata, con indicazione degli estremi identificativi di essa, sono pienamente leggibili, ed è pacifico che, ai fini del perfezionamento della notifica, l'attestazione del compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell'atto (cfr. Cass. Sez. 5 n. 3426 del 12/02/2010 rv.
611930 - 01); inoltre, dai plichi e dagli avvisi di deposito delle raccomandate informative si rileva chiaramente che l'ufficiale postale ha apposto la data dell'accesso presso l'indirizzo del destinatario, ha attestato il rilascio dell'avviso informativo cd. mod. 26 (che notoriamente, in base alla regolamentazione operativa del servizio postale, è appunto l'avviso di giacenza con cui l'ufficio postale di arrivo informa il destinatario che una lettera a firma -raccomandata o assicurata- è depositata in ufficio perché non potuta consegnare per sua assenza), ed infine, all'esito del decorso del termine di legge, ha attestato la compiuta giacenza dei plichi e la restituzione al mittente;
infine, l'appellante non ha in alcun modo allegato la sussistenza di fatti impeditivi della conoscibilità dell'avviso, limitandosi a dedurre la mancanza dell'attestazione dell'ufficiale postale dell'impossibilità di consegna della raccomandata (del tutto infondatamente, come visto), nonché delle verifiche effettuate e delle indicazioni volte a documentare il mancato reperimento del destinatario (ciò che è del tutto irrilevante, poiché, in base a quanto sopra osservato, l'avviso non deve contenere tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale).
Conformemente all'impugnata sentenza, le opposizioni proposte dall'odierno appellante in primo grado devono perciò ritenersi inammissibili.
Ne consegue l'inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo, attinenti al merito della fondatezza delle domande dell'odierna appellata, non più controvertibile all'esito del decorso dei termini di cui agli artt. 645 e 665 c.p.c..
Infine, il quinto motivo è parimenti manifestamente infondato, avendo l'odierna appellata rinunciato, all'udienza del 20/09/2023, alla domanda riconvenzionale proposta (ciò che, come pacifico, non richiede accettazione della controparte – cfr. Cass. Sez. 3 n. 33761 del
19/12/2019 rv. 656508 - 01), con conseguente preclusione dell'esame nel merito di essa (cfr.
Cass. Sez. 1 n. 2487 del 05/07/1969 rv. 342025 - 01), sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è in alcun modo configurabile fattispecie di soccombenza reciproca.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 926/2024 in data 16/07/2024 del Tribunale di Pescara, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante l'appellato alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 03/04/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -