Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Catania n° -OMISSIS-(R.G. 602/2024)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. EA IS e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 15 novembre 2024, questo Tribunale ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad accedere ai documenti ivi meglio specificati e ha per l’effetto condannato l’Amministrazione sanitaria intimata al soddisfacimento della pretesa ostensiva nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa pronuncia.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori, oltre che di una ulteriore somma liquidata ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a.
Non si è costituita l’ASP di Messina, benché ritualmente evocata in giudizio mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC estratto da pubblici elenchi.
Con memoria del 4 ottobre 2025 parte ricorrente ha documentato l’ostensione di alcuni dati, contestandone tuttavia l’inadeguatezza al soddisfacimento della pretesa ostensiva, e ha insistito per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti, vinte le spese.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che l’Amministrazione abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Avendo parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. a) cod. proc. amm., incombeva sulla parte intimata l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. La sua mancata costituzione in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, comporta l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64 comma 4, dello stesso codice, dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal Collegio giudicante, l’Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre.
A diversa conclusione non depone la circostanza fattuale della divulgazione da parte dell’ASP di Messina di alcuni dati tramite PEC del 27 maggio 2025 in quanto, come dedotto da parte ricorrente, trattasi di stralci anonimi inerenti le prestazioni sanitarie fruite da più utenti e riportanti importi diversi da quelli indicati nelle diffide di pagamento in relazione alle quali l’istanza di accesso è stata formulata.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va dunque accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare al giudicato in epigrafe nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’ASP di Messina, senza compenso, ma con facoltà di delega a dirigente o funzionario della stessa Amministrazione in possesso della necessaria professionalità, che darà corso all’esecuzione del titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, dietro espressa e formale richiesta di parte ricorrente. Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si ritiene, invece, di non dover accogliere la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del commissario ad acta, avuto riguardo all’oggetto della controversia, concernente l’ostensione di documenti amministrativi.
Le spese di lite sono poste a carico della parte intimata secondo il criterio della soccombenza. La relativa liquidazione, come da dispositivo, tiene conto della marcata connotazione seriale del contenzioso in oggetto e della ridotta attività difensiva, anche in considerazione della mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ASP di Messina di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’ASP di Messina, senza compenso, ma con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione; dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (se dovuto), con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EA IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA IS | US GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.