Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1163/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO Parte_1
PILEGGI
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO
NICCOLI
resistente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...] convenuto contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.03.2024 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio l' e l indicati in epigrafe e, premesso di CP_1 CP_2 essere medico titolare di incarico a tempo indeterminato nell'ambito dei servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) dell CP_3
a decorrere dal 1.05.2004, esponeva: che con provvedimento del 10 marzo
2016 era stata assegnata temporaneamente al Servizio ADI, CP_4 sede di Rende;
che dal 14.6.2016 aveva svolto mansioni identiche, sia per
1
che i responsabili del servizio CDI (ex ADI) le avevano impartito verbalmente ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere, analiticamente indicate in ricorso alle pagg. 2-3; che era tenuta ad osservare lo stesso orario osservato dai dirigenti medici strutturati, e cioè quello di trentasei ore settimanali, così come era tenuta a superare detto orario laddove le esigenze di servizio lo avessero richiesto;
che, ai fini del controllo del rispetto dell'orario di lavoro, era obbligata a timbrare il cartellino, e che era tenuta a giustificare le assenze;
che non beneficiava delle tutele previste dal
CCNL della dirigenza sanitaria in caso di malattia avendo invece diritto alla diversa tutela prevista dall' ; che nonostante la prestazione CP_2 lavorativa fosse identica a quella richiesta ai dirigenti medici, sia in termini di contenuto professionale che in termini di modalità di svolgimento ed il rapporto di lavoro di entrambi fosse assoggettato all'identico vincolo di subordinazione, il trattamento economico-normativo era nettamente differenziato e che dal raffronto delle buste paga emergeva una differenza considerevole sulla retribuzione mensile;
che dirigenti medici avevano diritto alla retribuzione individuale di anzianità, alla tredicesima mensilità, al premio di fine lavoro, alla retribuzione di posizione e di risultato, alla maggiorazione per i turni notturni e festivi, alle tutele di cui alla L. n.
104/1992, alla tutela economica della malattia, alle coperture assicurative previste dal CCNL per la dirigenza sanitaria.
Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto non già ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria bensì, in applicazione degli artt. 36 e 38 Cost., per il riconoscimento del medesimo trattamento economico e previdenziale previsto per i medici dirigenti svolgenti le identiche mansioni.
Assumendo la sussistenza, nella specie, degli indici rivelatori della subordinazione, concludeva chiedendo “[..] previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro della ricorrente, sin dal 14 marzo 2016, accertare
e dichiarare che la retribuzione percepita dalla ricorrente, quale indicata nelle buste
2 paga allegate, non è proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, e, pertanto, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., dovrà essere adeguata alla retribuzione, comprensiva della retribuzione variabile, di posizione e di risultato, riconosciuta ai medici dirigenti dipendenti dalla medesima ed CP_3 inseriti nel Distretto Sanitario Valle Crati, aventi medesima anzianità di servizio, quale risultante dalle buste paga allegate, nonché dalle buste paga dei dirigenti medici di cui chiediamo volersi disporre l'esibizione.
Per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dal raffronto delle buste paga, da quantificarsi a mezzo di
CTU contabile che chiediamo volersi disporre, o, in subordine, mediante sentenza di condanna generica con riserva di quantificazione in separata sede. Con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell [..]”. CP_2
L si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui CP_3 chiedeva il rigetto per infondatezza.
L , benché citato, non si costituiva in giudizio ed era dichiarato CP_2 contumace.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente - medico già titolare di incarico a tempo indeterminato nell'ambito dei servizi di continuità assistenziale in servizio presso l CP_3
e assegnata dal marzo del 2016 al Servizio ADI sede del Distretto
[...]
Sanitario Valle Crati di Rende – deducendo l'identità, sotto il profilo contenutistico e di modalità di esecuzione, delle mansioni svolte rispetto a quelle dei dirigenti medici (c.d. medici strutturati), nonché
l'assoggettamento al medesimo vincolo della subordinazione, invoca l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto al solo scopo dell'adeguamento, ex artt. 36 e 38 Cost, del trattamento economico-
3 giuridico, assumendo di essere titolare di un trattamento deteriore rispetto a quello goduto dai medici c.d. strutturati.
Sostiene, in proposito, di essere stata assoggettata (verbalmente) ad ordini e direttive sulle mansioni da svolgere nonché di aver rispettato lo stesso orario di lavoro dei dirigenti medici timbrando il cartellino ed essendo tenuto a giustificare eventuali assenze.
La pretesa è contrastata dall' che ha sostenuto la diversa CP_3 regolamentazione del rapporto giuridico dei dirigenti-medici dipendenti rispetto a quello dei medici convenzionati, evidenziando, per i primi, il rapporto di dipendenza instaurato a seguito di superamento di pubblico concorso e l'osservanza di un orario di lavoro pari a n. 38 ore settimanali oltre all'assoggettamento ad un vincolo gerarchico e per i secondi la sussistenza di un rapporto di parasubordinazione e dunque l'assoggettamento a un vincolo di natura solo organizzativa ed un orario di lavoro di n. 24 ore settimanali, elevabili sino a n. 36 ore, con liberta di gestione di tale tempo di lavoro.
L'assunto difensivo di parte ricorrente non può essere condiviso.
Ed invero, giova ricordare, richiamando la stessa giurisprudenza menzionata in ricorso (cfr. Cass. n. 2340/2019), che “[..] con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se
l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa [..]”.
4 Ora, parte ricorrente assume la sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione, rappresentati in particolare: 1) dalla continuità della prestazione lavorativa;
2) dal percepimento di un compenso mensile predeterminato legato all'orario di lavoro fisso che è tenuta ad osservare;
3) dall'assoggettamento al vincolo di subordinazione gerarchica, evidenziato da ordini di servizio e dall'inserimento stabile nell'organizzazione dell
4) dall'esclusività del rapporto prestato in favore dell
Nondimeno - pacifico che in caso in professione medica, quale prestazione di natura intellettuale, viene in considerazione la c.d. subordinazione attenuata – nel caso di specie, in senso contrario alle allegazioni di parte ricorrente, si deve osservare: A) che, quanto all'assoggettamento al vincolo/potere gerarchico, parte ricorrente si è limitata a sostenere che i responsabili del servizio CDI le avevano impartito verbalmente ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere ma, sul punto, non può non rilevarsi che la allegazione si palesa dal contenuto del tutto generico (nulla avendo la parte dedotto, in concreto, sul contenuto di tali “ordini e direttive”) non potendo certamente ritenersi sufficiente il richiamo alla circostanza che la prestazione lavorativa è “assoggettata al rispetto di rigidi protocolli sanitari e procedure” (così in ricorso a pag. 3) – protocolli e procedure sulle quali, peraltro, non vi è alcuna deduzione;
né, si osserva, il dedotto assoggettamento a ordini e direttive può formare oggetto della richiesta prova testimoniale stante la rilevata, assoluta, genericità della allegazione;
B) quanto all'osservanza dell'orario di lavoro si deve rilevare che parte ricorrente si è limitata ad indicare il c.d. debito orario settimanale (le n. 36 ore settimanali) ma nulla ha allegato sulla concreta articolazione oraria della prestazione: non vi sono, in particolare, allegazioni sulla esistenza e composizione di turni lavorativi, sulla predeterminazione da parte del datore di lavoro di detti turni e sulla relativa assegnazione degli stessi alla ricorrente;
né, sul punto, assume dirimente rilievo probatorio l'all. 6 prodotto da parte ricorrente, relativo a poche timbrature non in sequenza riferite a soli 4 mesi, posto che il cartellino assegnato non giustifica la
5 conclusione che l'orario sia stato predisposto ed imposto dall' ininfluente è, dunque, la richiesta di prova orale articolata da parte ricorrente poiché non idonea, appunto, a dimostrare, la eterodeterminazione dell'orario di lavoro e l'inserimento della ricorrente in turni di lavoro ad opera del datore di lavoro;
C) non è allegato, e non è provato (né è stata chiesta prova), che le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente siano state interamente predeterminate dai sanitari sovraordinati nel senso che erano costoro ad organizzare il servizio, ad assegnare i turni di lavoro a provvedere ad eventuali sostituzioni;
D) non è allegato (né è provato e neppure è oggetto di richiesta di prova) che l'attività lavorativa della ricorrente sia stata sottoposta qualsivoglia forma di controllo, né che questi fosse assoggettato al potere dei sovraordinati.
L'inserimento della ricorrente nella organizzazione dell' appare, dunque, in siffatto quadro istruttorio, compatibile con lo schema della parasubordinazione e ben può trovare giustificazione nel necessario coordinamento dell'attività del medico convenzionato con quella dell . Controparte_1
Pur essendo assorbente quanto finora osservato v'è, altresì, da rilevare che l'atto introduttivo sconta un grave deficit allegatorio in punto di raffronto tra trattamento economico di parte ricorrente con quello in godimento ai dirigenti medici.
Deduce, in proposito, parte ricorrente che “[..] il trattamento economico- normativo è nettamente differenziato, come risulta dal raffronto tra le buste paga della ricorrente e quella dei dirigenti medici [..]” (così alla pag. 4 del ricorso) ma, sul punto, non può non evidenziarsi che parte ricorrente si limita a depositare le alcune busta paga (cfr. all. 8 fasc. ricorrente) - senza peraltro allegare alcunché in ordine alla entità e composizione del compenso percepito - e a richiedere un ordine di esibizione delle buste paga dei medici c.d. strutturati che, per come formulato, è inammissibile siccome avente finalità meramente esplorativa;
né la parte allega, nello specifico,
6 sull'ammontare del trattamento economico in godimento al dirigente medico c.d. strutturato, in tal modo non consentendo, neppure in astratto, la valutazione giudiziale sull'asserita differenza di trattamento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e seguono CP_3 la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore (indeterminato) della controversia, nella misura indicata in dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con l stante la CP_2 contumacia della parte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e CP_3 rimborso forfettario come per legge.
Nulla per le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Cosenza, 06/03/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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