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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 15/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8190/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FRATELLO CARLO) Parte_1
Parte opponente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. MONTALBANO PATRIZIA)
Parte opposta
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso in opposizione e revoca la sospensione del provvedimento monitorio opposto;
◊ condanna l'opponente al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.201,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite dell'opponente già liquidate con separato decreto. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso in opposizione depositato in data 29/05/2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 502/2024, con il quale la
[...]
le ha ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_1
67.645,53, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, sul presupposto del mancato versamento dei contributi minimi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative per il periodo 2006-2021; l'opponente ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, notificatogli in data 23/04/2024, sia per l'intervenuta prescrizione degli importi maturati e non riscossi sino al 7/06/2018 (risalendo il primo atto interruttivo della prescrizione al giorno 08/06/2023),
sia per l'illegittimità degli importi richiesti in mancanza del carattere continuativo dell'attività professionale e ha concluso chiedendo revocarsi, quindi, il provvedimento monitorio opposto.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13/09/2024, la Controparte_1
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, variamente argomentando, e ne ha chiesto
[...]
conseguentemente il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, è stata fissata udienza di discussione e decisione e, rassegnate dalle parti le rispettive conclusioni con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
1. Ai fini del decidere, giova premettere che la prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e, pertanto, essa è soggetta al termine quinquennale ivi previsto;
tale termine, difatti, è pacificamente applicabile anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali (cfr. Cass. n. 13639/2019) e va esteso anche alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (cfr. Cass. n.
5076/2015).
Tuttavia, quanto al dies a quo del termine prescrizionale in questione, non può ignorarsi che la Suprema Corte
di Cassazione, in controversia tra contribuente ed ente di previdenza Geometri sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che “… questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione in esame
affermando (Cass. sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008) che "in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. Controparte_1
45 del regolamento della , la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della CP_1
dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione,
che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni." (in senso conforme v. Cass. sez. lav. n. 29664
del 18.12.2008 che ha anche precisato che la prescrizione non decorre, invece, ove sia trascurato
completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale). Si è poi precisato più di recente (Cass. sez.
lav. n. 4981 del 4.3.2014) che "in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha
unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine
alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge."
(Cass. Sez. Un., sentenza n. 20106/2017).
Nel caso in esame dunque - non essendo stato provato, con riferimento alle annualità in contestazione, l'invio all'Ente delle comunicazioni reddituali previste dall'art. 17 della legge n. 773/1982 e rientrando la fattispecie in esame nella sfera operativa della norma di cui all'art. 19 della citata legge (che non opera alcun distinguo tra contributi minimi soggettivi e contributi integrativi) - deve escludersi che la prescrizione abbia avuto corso.
2. Circa la dedotta “illegittimità degli importi ingiunti in mancanza del carattere continuativo dell'attività
professionale”, deve precisarsi che, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “… La L. 20
ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha
quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di
continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in
tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività CP_1
svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo
la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla CP_1
continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di
iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del
comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di
contribuzione minima di solidarietà (art. 10). In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è
condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della
contribuzione minima. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito CP_1
l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla
, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque CP_1
dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa. Il
sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di CP_1
soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi,
peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.
In conseguenza - avendo chiarito la Suprema Corte, con la decisione testé detta, che l'iscritto all'albo professionale che svolga attività anche solo saltuaria deve corrispondere i contributi;
non potendosi escludere,
alla luce della documentazione versata in atti da parte dell'opponente, lo svolgimento, seppur occasionale,
dell'attività professionale (ciò ancor più in considerazione del fatto ch'egli non ha provveduto nel corso degli anni alla sua cancellazione dall'albo professionale di appartenenza) – il ricorso non può che essere rigettato.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
◊
Così deciso in Palermo, il 03/02/2025.
IL GO
EM AL IA LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 15/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8190/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FRATELLO CARLO) Parte_1
Parte opponente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. MONTALBANO PATRIZIA)
Parte opposta
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso in opposizione e revoca la sospensione del provvedimento monitorio opposto;
◊ condanna l'opponente al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.201,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite dell'opponente già liquidate con separato decreto. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso in opposizione depositato in data 29/05/2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 502/2024, con il quale la
[...]
le ha ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_1
67.645,53, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, sul presupposto del mancato versamento dei contributi minimi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative per il periodo 2006-2021; l'opponente ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, notificatogli in data 23/04/2024, sia per l'intervenuta prescrizione degli importi maturati e non riscossi sino al 7/06/2018 (risalendo il primo atto interruttivo della prescrizione al giorno 08/06/2023),
sia per l'illegittimità degli importi richiesti in mancanza del carattere continuativo dell'attività professionale e ha concluso chiedendo revocarsi, quindi, il provvedimento monitorio opposto.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13/09/2024, la Controparte_1
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, variamente argomentando, e ne ha chiesto
[...]
conseguentemente il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, è stata fissata udienza di discussione e decisione e, rassegnate dalle parti le rispettive conclusioni con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
1. Ai fini del decidere, giova premettere che la prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e, pertanto, essa è soggetta al termine quinquennale ivi previsto;
tale termine, difatti, è pacificamente applicabile anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali (cfr. Cass. n. 13639/2019) e va esteso anche alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (cfr. Cass. n.
5076/2015).
Tuttavia, quanto al dies a quo del termine prescrizionale in questione, non può ignorarsi che la Suprema Corte
di Cassazione, in controversia tra contribuente ed ente di previdenza Geometri sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che “… questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione in esame
affermando (Cass. sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008) che "in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. Controparte_1
45 del regolamento della , la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della CP_1
dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione,
che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni." (in senso conforme v. Cass. sez. lav. n. 29664
del 18.12.2008 che ha anche precisato che la prescrizione non decorre, invece, ove sia trascurato
completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale). Si è poi precisato più di recente (Cass. sez.
lav. n. 4981 del 4.3.2014) che "in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha
unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine
alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge."
(Cass. Sez. Un., sentenza n. 20106/2017).
Nel caso in esame dunque - non essendo stato provato, con riferimento alle annualità in contestazione, l'invio all'Ente delle comunicazioni reddituali previste dall'art. 17 della legge n. 773/1982 e rientrando la fattispecie in esame nella sfera operativa della norma di cui all'art. 19 della citata legge (che non opera alcun distinguo tra contributi minimi soggettivi e contributi integrativi) - deve escludersi che la prescrizione abbia avuto corso.
2. Circa la dedotta “illegittimità degli importi ingiunti in mancanza del carattere continuativo dell'attività
professionale”, deve precisarsi che, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “… La L. 20
ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha
quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di
continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in
tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività CP_1
svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo
la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla CP_1
continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di
iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del
comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di
contribuzione minima di solidarietà (art. 10). In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è
condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della
contribuzione minima. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito CP_1
l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla
, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque CP_1
dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa. Il
sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di CP_1
soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi,
peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.
In conseguenza - avendo chiarito la Suprema Corte, con la decisione testé detta, che l'iscritto all'albo professionale che svolga attività anche solo saltuaria deve corrispondere i contributi;
non potendosi escludere,
alla luce della documentazione versata in atti da parte dell'opponente, lo svolgimento, seppur occasionale,
dell'attività professionale (ciò ancor più in considerazione del fatto ch'egli non ha provveduto nel corso degli anni alla sua cancellazione dall'albo professionale di appartenenza) – il ricorso non può che essere rigettato.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
◊
Così deciso in Palermo, il 03/02/2025.
IL GO
EM AL IA LA FE
(firmato digitalmente a margine)