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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
387 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 387 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 30/01/2000 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. LOMBARDINI MICOL - RAVAIOLI MARY – ; Controparte_3 rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 24/04/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
1 - che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 30/01/2000 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n. 8 Parte II Serie A anno 2000; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 18/02/2025, che integralmente si riportano:
2 Spese come da accordo. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza. Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 387 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 30/01/2000 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. LOMBARDINI MICOL - RAVAIOLI MARY – ; Controparte_3 rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 24/04/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
1 - che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 30/01/2000 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n. 8 Parte II Serie A anno 2000; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 18/02/2025, che integralmente si riportano:
2 Spese come da accordo. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza. Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)