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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI FR NE Presidente dott. CO FR DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2898/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con gli avv. Emanuela Ferrelli e Giuseppe Manfredi Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1164/2024 del Tribunale del lavoro di
RI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1164/2024 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di
RI ha dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' – restato contumace in primo grado – CP_1 all'erogazione in proprio favore dell'assegno ordinario di invalidità e ha respinto il ricorso nel resto, il tutto con compensazione delle spese sulla base della considerazione che la
Pag. 1 di 4 liquidazione della prestazione era stata adottata nei 120 giorni di legge, che il suo pagamento era di poco successivo e che il ricorso era risultato parzialmente infondato.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante sotto un primo profilo la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il principio di soccombenza, atteso che il pagamento era successivo alla notificazione del ricorso e che il giudice aveva respinto il ricorso in relazione ad una sola mensilità.
Per un altro verso, riguardante la decorrenza della prestazione in esame, che si insiste doversi individuare nel giugno e non già nel luglio 2022, come erroneamente ritenuto prima dall' e successivamente dal Tribunale, atteso che l'indicazione del mese di CP_1
giugno 2022 da parte del consulente dell'omologa e nel pedissequo decreto ne determinava la decorrenza dal primo giorno del mese e non già da quello successivo, ciò che peraltro era stato ammesso con propria circolare dallo stesso istituto.
Ha quindi concluso con richiesta di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
a vedersi corrisposto il pagamento del rateo dell'assegno di cui all'art. 1 l. 222/84
(ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ) relativo al mese di giugno 2022, e conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
al pagamento del relativo importo dovuto;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrisposte le spese di lite secondo i limiti tabellari di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e conseguentemente, condannare l al CP_1
pagamento della somma di euro 2.697,00 oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ferrelli ed avv. Giuseppe Manfredi, dichiaratasi antistatari, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia in base al
Tabellario del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022”.
L' pur raggiunto dalla rituale notifica dell'atto di appello, è restato contumace CP_1
anche in questo grado.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per i motivi di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sia sulla spettanza (anche) del rateo di giugno 2022, sia, a cascata, sulla disposta compensazione delle spese.
Pag. 2 di 4 Ebbene, in senso inverso rispetto a quanto ritenuto in sentenza, si osserva sotto il primo profilo che dal decreto di omologa emerge che la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario è individuata espressamente nel “giugno 2022” e che tale decorrenza è successiva a quella della domanda amministrativa. Non si applica pertanto la disciplina secondo la quale la prestazione è dovuta dal primo giorno del mese successivo in quanto, secondo la costante giurisprudenza, in materia di benefici assistenziali, l'art. 18 del d.P.R.
n. 488/1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario. Ne consegue che – in presenza degli altri requisiti di legge, qui non controversi – ove il requisito sanitario sia riconosciuto nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni assistenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento.
Sotto il secondo aspetto, la condotta dell' appare in via esclusiva causativa del CP_1 presente giudizio, in quanto l'istituto non ha provveduto ad un pagamento tempestivo, siccome eseguito solo nell'agosto 2023, a fronte di un'omologa notificata nel febbraio
2023. Pertanto, già la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa per il pagamento della prestazione comporta che la soccombenza dell' CP_1
debba essere qualificata come totale, in quanto il pagamento è avvenuto in epoca comunque successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. Ciò anche in considerazione del rilievo che l'erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito.
Si aggiunga che l'istituto è risultato perdente anche sull'ulteriore questione, già esaminata, riguardante la spettanza del rateo di trattamento anche per il mese di giugno
2022, di guisa che si deve rilevare la soccombenza integrale da parte dell' in CP_1
ordine alla causazione del giudizio, non essendo stata allegata alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo, come a titolo di esempio una incompletezza della documentazione, nemmeno adombrata dall'istituto, restato sempre contumace, ed essendo risultata illegittima la limitazione della prestazione al periodo decorrente dal luglio 2022.
Le spese del primo grado del giudizio vanno quindi poste integralmente a carico dell'istituto e liquidate considerando valori in linea con quelli minimi previsti, attesa la
Pag. 3 di 4 natura della causa, la sua limitatissima complessità e la sua serialità, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, escludendo la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00
a cui consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00 oltre accessori di legge al cui pagamento l' va condannato con distrazione, in accoglimento del gravame CP_1
proposto dalla Pt_1
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, anch'esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 22 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di RI n.
1164/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata o dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1
ordinario di invalidità anche per il mese di giugno 2022 e condanna l' al relativo pagamento in suo favore con gli accessori di legge;
CP_1
o liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' al loro CP_1
pagamento, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO FR DE VI FR NE
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI FR NE Presidente dott. CO FR DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2898/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con gli avv. Emanuela Ferrelli e Giuseppe Manfredi Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1164/2024 del Tribunale del lavoro di
RI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1164/2024 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di
RI ha dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' – restato contumace in primo grado – CP_1 all'erogazione in proprio favore dell'assegno ordinario di invalidità e ha respinto il ricorso nel resto, il tutto con compensazione delle spese sulla base della considerazione che la
Pag. 1 di 4 liquidazione della prestazione era stata adottata nei 120 giorni di legge, che il suo pagamento era di poco successivo e che il ricorso era risultato parzialmente infondato.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante sotto un primo profilo la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il principio di soccombenza, atteso che il pagamento era successivo alla notificazione del ricorso e che il giudice aveva respinto il ricorso in relazione ad una sola mensilità.
Per un altro verso, riguardante la decorrenza della prestazione in esame, che si insiste doversi individuare nel giugno e non già nel luglio 2022, come erroneamente ritenuto prima dall' e successivamente dal Tribunale, atteso che l'indicazione del mese di CP_1
giugno 2022 da parte del consulente dell'omologa e nel pedissequo decreto ne determinava la decorrenza dal primo giorno del mese e non già da quello successivo, ciò che peraltro era stato ammesso con propria circolare dallo stesso istituto.
Ha quindi concluso con richiesta di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
a vedersi corrisposto il pagamento del rateo dell'assegno di cui all'art. 1 l. 222/84
(ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ) relativo al mese di giugno 2022, e conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
al pagamento del relativo importo dovuto;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrisposte le spese di lite secondo i limiti tabellari di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e conseguentemente, condannare l al CP_1
pagamento della somma di euro 2.697,00 oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ferrelli ed avv. Giuseppe Manfredi, dichiaratasi antistatari, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia in base al
Tabellario del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022”.
L' pur raggiunto dalla rituale notifica dell'atto di appello, è restato contumace CP_1
anche in questo grado.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per i motivi di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sia sulla spettanza (anche) del rateo di giugno 2022, sia, a cascata, sulla disposta compensazione delle spese.
Pag. 2 di 4 Ebbene, in senso inverso rispetto a quanto ritenuto in sentenza, si osserva sotto il primo profilo che dal decreto di omologa emerge che la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario è individuata espressamente nel “giugno 2022” e che tale decorrenza è successiva a quella della domanda amministrativa. Non si applica pertanto la disciplina secondo la quale la prestazione è dovuta dal primo giorno del mese successivo in quanto, secondo la costante giurisprudenza, in materia di benefici assistenziali, l'art. 18 del d.P.R.
n. 488/1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario. Ne consegue che – in presenza degli altri requisiti di legge, qui non controversi – ove il requisito sanitario sia riconosciuto nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni assistenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento.
Sotto il secondo aspetto, la condotta dell' appare in via esclusiva causativa del CP_1 presente giudizio, in quanto l'istituto non ha provveduto ad un pagamento tempestivo, siccome eseguito solo nell'agosto 2023, a fronte di un'omologa notificata nel febbraio
2023. Pertanto, già la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa per il pagamento della prestazione comporta che la soccombenza dell' CP_1
debba essere qualificata come totale, in quanto il pagamento è avvenuto in epoca comunque successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. Ciò anche in considerazione del rilievo che l'erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito.
Si aggiunga che l'istituto è risultato perdente anche sull'ulteriore questione, già esaminata, riguardante la spettanza del rateo di trattamento anche per il mese di giugno
2022, di guisa che si deve rilevare la soccombenza integrale da parte dell' in CP_1
ordine alla causazione del giudizio, non essendo stata allegata alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo, come a titolo di esempio una incompletezza della documentazione, nemmeno adombrata dall'istituto, restato sempre contumace, ed essendo risultata illegittima la limitazione della prestazione al periodo decorrente dal luglio 2022.
Le spese del primo grado del giudizio vanno quindi poste integralmente a carico dell'istituto e liquidate considerando valori in linea con quelli minimi previsti, attesa la
Pag. 3 di 4 natura della causa, la sua limitatissima complessità e la sua serialità, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, escludendo la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00
a cui consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00 oltre accessori di legge al cui pagamento l' va condannato con distrazione, in accoglimento del gravame CP_1
proposto dalla Pt_1
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, anch'esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 22 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di RI n.
1164/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata o dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1
ordinario di invalidità anche per il mese di giugno 2022 e condanna l' al relativo pagamento in suo favore con gli accessori di legge;
CP_1
o liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' al loro CP_1
pagamento, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO FR DE VI FR NE
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