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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.13948 r.g. dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 residente a Marano di Napoli (NA) alla Marano Pianura, 18, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagna (CF: ), presso lo stesso elett.te dom.ta C.F._2 in Napoli alla via Cuma n. 28, giusta procura a margine del presente atto, il quali dichiarano di voler ricevere gli atti e le comunicazioni di cui agli art.li 133 co. 3, 134 co. 3 e
176 co. 2 cpc al seguente n. di Fax 0817648392 e/o all'indirizzo PEC
Email_1
e
, con sede in Roma, Viale Liegi n.33, in persona Controparte_1 del suo Legale Rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_2
(c.f. ), partita IVA rappresentata e difesa ai fini del C.F._3 P.IVA_1 presente procedimento dall' Avv. Chiara Masi (cf.. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceccano (FR) alla via S. Maria A Fiume
n.12, in forza di procura alle liti allegata al presente atto (all.01), numero di fax e indirizzo pec presso i quali dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento: e P.IVA_2 Email_2 nonché
(p. ), rappr. e dif. Controparte_3 PartitaIVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in virtù di mandato in atti, domiciliata alla
Via Diaz n.1, c.f , pec: P.IVA_4 Email_3
pagina1 di 7 Fatto e diritto
Con ricorso del 14.6.24 esponeva di essere stata dipendente della Parte_1 dal dicembre 2014 all'ottobre 2019, in virtù di più contratti di lavoro CP_1 subordinato e lettere di assegnazione missione;
che il contratto sottoscritto dalla ricorrente era un contratto di somministrazione e l'impresa utilizzatrice era
[...] dove effettivamente è stata resa la prestazione. Controparte_3
Riferiva in particolare di avere prestato servizio con la qualifica di Infermiere svolgendo l'attività su tre turni (turnista). Lamentava che non le era stato applicato correttamente il CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021 ed inoltre non era stata riconosciuta correttamente l'indennità di mensa ex ART. 29 CCNL integrativo 2001. Il suddetto articolo prevede che: “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”
Da ultimo riferiva non esserle stati riconosciuti gli arretrati previsti dal CCNL
Comparto Sanità triennio 2019 – 2021 del 02/11/2022.
Riteneva spettante la somma di € 5.787,15 per il periodo dicembre 2014 a ottobre
2019 (esclusivamente per il mancato riconoscimento dei tiket mensa e per il mancato adeguamento degli arretrati del CCNL)
Chiedeva: “accertare che il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa,
[...]
in persona del Direttore Generale p.t., e la Controparte_3 Controparte_1 in persona del lr pt in solido e/o alternativamente al pagamento in favore di
[...] esso ricorrente dell'importo di € 5.787,15 per il periodo dicembre 2014 a ottobre 2019 o il minore o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 cc, oltre accessori come per legge dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”
pagina2 di 7 Si costituiva la he eccepiva la nullità del ricorso, l'intervenuta prescrizione CP_1 dei crediti e nel merito l'infondatezza della domanda.
Si costituiva anche l' che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda in quanto “il pagamento delle indennità richieste, ove riconosciute, spetterebbe all' in via principale, potendo Controparte_1 intervenire l' solo in via sussidiaria.” Controparte_3
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia (sentenza giudice Cardellicchio) riportandosi a tale pronunzia.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla
Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n.
14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al
Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Si analizzi ora l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in merito Controparte_1 al diritto ai buoni pasto. "... E' pacifico che i buoni pasto non hanno natura retributiva salvo che la contrattazione collettiva, gli accordi territoriali ed aziendali non prevedano diversamente. Essi hanno la funzione di sostituire il servizio mensa laddove non pagina3 di 7 predisposto dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, onde consentire agli stessi di acquistare il pasto presso esercizi convenzionati. In genere è riconosciuta ai lavoratori che effettuino turni di durata superiore ad un certo numero di ore o comprensivi di una pausa per il pranzo...." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 4178/2022 del 06-09-
2022). La CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, con Ordinanza n. 20250 depositata il
22 luglio 2024 ha osservato che il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L – Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L –
Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L – Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive.
Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087
c.c. (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013)
Parte ricorrente chiede la somma di € 5.787,15 per il periodo dicembre 2014 a ottobre 2019 tra l'altro per il mancato riconoscimento dei ticket mensa, l'atto di messa in mora è del 24.5.23, dunque non v'è prescrizione del diritto all'erogazione dei buoni pasto.
Non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'
[...]
secondo cui il pagamento delle indennità richieste, Controparte_3 ove riconosciute, spetterebbe esclusivamente all'Agenzia per il lavoro, quale datore di lavoro principale, potendo intervenire l'Azienda solo in via sussidiaria in caso di mancata ottemperanza del somministratore.
La disciplina della somministrazione di lavoro, come delineata dal D.Lgs. n. 81/2015, prevede un regime di responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi. In particolare, l'art. 35, comma 2, del citato decreto stabilisce espressamente che: “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a pagina4 di 7 corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Tale norma, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha configurato un'ipotesi di solidarietà passiva perfetta tra somministratore e utilizzatore, senza alcun beneficio d'ordine o preventiva escussione. Ne consegue che il lavoratore può agire indifferentemente nei confronti del somministratore, dell'utilizzatore o di entrambi, per l'intero credito retributivo, salvo il diritto di rivalsa tra coobbligati secondo la disciplina ordinaria delle obbligazioni solidali.
Nel merito parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di indennità previste dal CCNL Comparto Sanità e degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022.
Sul punto, va richiamato il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui: “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Tale principio, di derivazione comunitaria (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE), costituisce un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva. Esso impone che al lavoratore somministrato siano applicate le medesime condizioni economiche e normative che sarebbero state applicate se fosse stato assunto direttamente dall'utilizzatore per svolgere le stesse mansioni.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia svolto mansioni di infermiera presso l nel periodo novembre indicato, Controparte_3 con modalità di turnazione che prevedevano l'articolazione su tre turni. Ciò posto, alla stessa dovevano essere applicate le medesime condizioni economiche previste dal CCNL
Comparto Sanità per i dipendenti dell' con pari mansioni e inquadramento. CP_3
È fondata la domanda volta al riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di mensa prevista dall'art. 29 CCNL integrativo 2001.
Tale disposizione, che deve essere applicata in virtù del principio di parità di trattamento, stabilisce espressamente che: “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria pagina5 di 7 attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle buste paga, risulta inequivocabilmente che la ricorrente ha prestato servizio nei giorni indicati, secondo una turnazione che rendeva pienamente applicabile il diritto all'indennità di mensa. La natura dell'attività lavorativa svolta articolata su turni e caratterizzata da continuità assistenziale, rende infatti impossibile la fruizione della pausa pranzo senza ricorrere a meccanismi di avvicendamento del personale, esattamente come accade per i dipendenti diretti dell' con analoghe mansioni. Controparte_3
Parimenti fondato è il diritto agli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL
Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 02/11/2022. Il fatto che il CCNL sia stato rinnovato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non esclude il diritto della ricorrente agli adeguamenti retributivi per il periodo in cui ha prestato servizio, trattandosi di diritti che maturano per effetto dell'applicazione retroattiva delle disposizioni economiche del contratto collettivo.
Nel caso di specie, l'art. 2, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 prevede espressamente che “gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del contratto medesimo”. Le successive tabelle dispongono prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio
2019, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, prevedendo quindi una chiara efficacia retroattiva degli adeguamenti economici.
Ne consegue che alla ricorrente spettano gli incrementi stipendiali previsti dal rinnovato CCNL per il periodo di effettivo servizio da calcolarsi secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al CCNL stesso.
Quanto al regime di responsabilità tra i convenuti, come già chiarito, l'art. 35, comma
2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi, ferma restando la disciplina dei rapporti interni tra coobbligati. A tal proposito, l'art. 33, comma 2, del medesimo decreto prevede che “Con il pagina6 di 7 contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Tale disposizione, lungi dal configurare un regime di responsabilità sussidiaria dell'utilizzatore come sostenuto dall' , disciplina i rapporti interni tra Controparte_3 somministratore e utilizzatore, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare al primo gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti. Ciò non esclude, tuttavia, la responsabilità solidale verso il lavoratore, che può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro coobbligato.
Nel caso di specie, è incontestato che l non ha adempiuto Controparte_3 all'obbligo di comunicare all' i miglioramenti Controparte_1 economici derivanti dal rinnovo del CCNL comparto Sanità. Tale circostanza, sebbene rilevante nei rapporti interni tra coobbligati ai fini dell'eventuale rivalsa, non incide sulla posizione della ricorrente, che ha diritto di ottenere il pagamento delle somme dovute da entrambi i convenuti in regime di solidarietà passiva.
I convenuti devono, pertanto essere condannati al pagamento della somma di €
5.787,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna l e Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €
[...]
5.787,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
Condanna l e Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di €.1800,00 a titolo di
[...] compensi professionali oltre spese forfettarie IVA e CPA con distrazione.
Napoli 30 giugno 2025 Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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