Decreto 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
nella persona della dott.ssa Natalia Ceccarelli ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1942/25 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Lege n. 89/2001, promosso da:
(c.f. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Luigi de Lisio (c.f. - C.F._1
salerno. - e Email_1 CP_1 [...]
(c.f. ) - Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo Email_3
studio del primo in Eboli (Sa) alla Via Madonna del Soccorso n. 12
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso i cui uffici, alla Via Diaz n. 11 in Napoli, è domiciliato per Legge
RESISTENTE
La Corte, visto il ricorso presentato da in data Parte_1
21.05.2025 con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura concorsuale aperta con sentenza n. 4/2011 del
17.02.2011 innanzi al Tribunale di Benevento, avente ad oggetto il fallimento della SIA Impianti Aeromeccanici s.r.l., tuttora pendente;
vista la documentazione allegata, e rilevato che il giudizio in oggetto ha avuto per la ricorrente - che ha depositato istanza di insinuazione al passivo in data 21.04.2011 (dies a quo: cfr. Cass. civ., n. 324/24) - una durata complessiva di 14 anni 1 mesi e 13 giorni, superiore al termine di 6 anni previsto dalla legge (art. 2 co.2 bis L. 89/2001), con un'eccedenza pari ad anni 8 mesi 1 e giorni 13;
ritenuto che
il non elevato numero di creditori ammessi non consente di ritenere la procedura connotata da complessità tale da giustificare lo slittamento della durata ragionevole a sette anni (cfr.
Cass. civ., n. 1286/24); che in tema di procedure concorsuali non è condizione di ammissibilità della domanda l'esperimento dei rimedi preventivi;
che sono indennizzabili 8 anni;
ritenuto che
possa essere riconosciuto, in ragione del modesto importo del credito ammesso al passivo (euro 7.483,78: cfr. verbale di ammissione in atti), l'importo minimo di euro 400,00 per ciascuno degli 8 anni indennizzabili, senza gli incrementi di cui all'art. 2 bis co.
1 L. 89/01, meramente facoltativi, in ossequio alla prassi applicativa invalsa presso questa Corte e tenuto conto del ruolo non particolarmente propulsivo dei creditori ammessi rispetto all'andamento della procedura, sicché si addiviene in tal modo all'importo complessivo di euro 3.200,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, rilevato che le spese devono seguire la soccombenza e, in particolare, gli onorari vanno liquidati sulla base dei parametri introdotti con il
D.M. 55/2014 per i procedimenti monitori, aggiornati al D.M.
147/22, con attribuzione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, nona sezione civile, così provvede: 3
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_2
pagamento senza dilazione, in favore di della Parte_1
somma di 3.200,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna altresì il suddetto al pagamento delle spese CP_2
processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 473,00 per onorari ed € 82,32 (€ 27,00 più € 55,32 cfr. atti) per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti
Luigi de Lisio e . Parte_2
Così deciso in Napoli il 04.06.2025
(Il Consigliere delegato) dott.ssa Natalia Ceccarelli