Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2969/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Parte_1
Filippo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
l' in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari dell'intero CP_1 procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
porre le spese della CTU medico legale a carico dell CP_1
PER L' : …dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 02.05.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. , non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico sofferto, Persona_1 avendo, in particolare, sottovalutato le singole infermità, cui andrebbero attribuiti codici tabellari diversi e maggiori percentuali invalidanti.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e dell'esame obiettivo effettuato, formulava la seguente diagnosi: “esiti di pregressa (luglio 2018) quadrantectomia mammella sinistra per carcinoma invasivo NST (stadiazione patologica:
pT1cG2N0) con successiva radio-terapia su parenchima mammario residuo e terapia ormonale tuttora in corso;
follow up allo stato negativo per segni di ripresa della malattia;
depressione endoreattiva;
osteopenia”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente così osservava: “Come ricavato dalla storia clinica ed obiettivato in sede peritale, la periziata è affetta dagli esiti di pregressa (30 luglio 2018) quadrantectomia supero-esterna mammella sinistra + biopsia del linfonodo sentinella ascellare omolaterale, con diagnosi istologica di carcinoma invasivo NST (no special type), e stadiazione patologica T1cN0G2, con recettori ormonali positivi. Successivo trattamento radiante mediante acceleratore lineare su parenchima residuo della mammella sinistra. A partire dal
14.9.2018 la paziente ha iniziato ormonoterapia adiuvante con letrozolo 1 cpr/die + triptorelina
(antagonista Lh-RH) 1 fiala ogni 28 giorni, che è tuttora in corso. Il follow up della neoplasia mammaria (presso Fondazione Pascale di Napoli) è ad oggi negativo per segni/sintomi di ripresa della malattia.
Le caratteristiche immunoistochimiche della neoplasia, la stadiazione ed il tempo trascorso dalla diagnosi iniziale, consentono (pur con le doverose cautele del caso) di annoverarla tra le
“neoplasie a prognosi favorevole”, mentre l'intervento di quadrantectomia (ovviamente molto meno demolitivo rispetto alla mastectomia radicale) si associa di per sé ad una “modesta compromissione funzionale”. Le citate caratteristiche prognostiche e funzionali sono coerenti con quanto previsto dal codice 9322 delle Tabelle Ministeriali (D.M. 5.2.1992), che contempla in questi casi una invalidità permanente in misura del 11%.
Vanno tuttavia considerate e valutate, nel caso di specie, le altre sequele riconducibili alla diagnosi di neoplasia maligna e ai trattamenti specifici, ci riferiamo in particolare alla presenza di una significativa condizione di depressione endoreattiva, alle turbe vasomotorie accessionali e alla verosimile condizione di osteopenia (in buona parte di natura iatrogena, considerato l'anticipo della menopausa e gli effetti negativi della terapia ormonale antiestrogenica sullo scheletro e sul metabolismo osseo). nel complesso riteniamo equo valutare il complesso menomativo ascrivibile ai postumi dei trattamenti per la neoplasia mammaria nella misura del 50%”.
In definitiva, il complesso morboso accertato in diagnosi e valutato nella sua globalità, determina una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% già dal
13.3.2023, ritenendosi pertanto corretta la revoca, da quella data, del beneficio precedentemente in godimento”.
4. Ciò posto, venendo ora alle doglianze di parte ricorrente, si rileva come la parte abbia contestato le conclusioni del perito, senza tuttavia fornire argomentazioni scientifiche di segno contrario a sostegno dei propri assunti. È evidente come le censure di parte, nella misura in cui attribuiscono un diverso inquadramento tabellare ed un diverso codice percentuale alle patologie obbiettivate e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile, si esauriscono in una diversa valutazione della stessa, senza tuttavia imputare al consulente tecnico specifici errori od omissioni.
In altri termini, le doglianze espresse nell'opposizione si sostanziano a ben vedere in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
A tanto si aggiunge che non risulta segnalata in ricorso l'omessa valutazione della certificazione medica versata agli atti;
dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n.
7341/2004, Cass. 3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le valutazioni sopra riportate risultano esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della prestazione richiesta, e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
5. In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno