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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/08/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2157/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2157/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia, al Corso Italia n. 204, C.F._2 presso lo studio dell'avv. PODLIPNIK STEFANO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 18/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/06/2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 03/06/2017 a Mossa (GO), nel corso del quale è nato, in data
18/1/2019 a Trieste, il figlio , hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Persona_1
personale alle condizioni di seguito riportate: 1) I coniugi si autorizzano altresì, reciprocamente e sin d'ora, al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio relativamente al figlio minore.
2) Il figlio ( ) resta affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno il loro Persona_1
ruolo genitoriale assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il medesimo relativamente alla sua istruzione, educazione e salute. Su ogni altra questione, non di primaria importanza, i genitori eserciteranno il loro ruolo genitoriale separatamente.
3) La moglie, unitamente al figlio e in pieno accordo con il marito, alla luce anche delle caratteristiche dell'immobile, e in considerazione dei preminenti interessi del figlio, rimarrà a risiedere nella già casa coniugale, mentre il marito traferirà la propria residenza nell'appartamento che acquisterà o prenderà in locazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre c.a.;
4) Il padre avrà il più ampio diritto di visita e terrà il figlio presso di sé, prevedendo sin da ora almeno due pernottamenti settimanali prendendo in carico il figlio all'uscita di scuola - o dell'attività sportiva e/o ricreativa - fino alla mattina seguente quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della madre o a scuola oltre ad un pomeriggio a settimana, da concordare volta per volta tra i coniugi;
ferma restando la piena disponibilità a concordare giornate diverse in caso di esigenze del minore o problemi lavorativi dei genitori.
5) Il minore trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni con il padre e la madre nel mentre, durante il periodo di vacanze estive, trascorrerà almeno 10 giorni
(anche non continuativi), con il padre;
detto periodo verrà concordato fra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6) Il sig. , a titolo di concorso per il mantenimento del figlio si obbliga alla Per_1
corresponsione dell'importo di euro 300,00 mensili, anche in considerazione delle modalità di collocamento e che l'assegno unico per il figlio verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
7) Il sig. si impegna a versare il suddetto assegno di mantenimento, a mezzo Per_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora L'assegno Parte_1 predetto sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Le spese straordinarie, individuate secondo i criteri suggeriti dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. In relazione alle spese straordinarie che prevedono importi superiori ad € 80,00, se non urgenti, i coniugi concordano l'obbligo di preventiva autorizzazione dell'altro genitore.
8) I coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni diversa questione patrimoniale e di provvedere ognuno da sé al proprio mantenimento.
9) Spese legali compensate.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, essendosi con le disposizioni di cui sopra definito tra gli stessi ogni rapporto economico.
Sostituita dell'udienza con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi del figlio minore, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, tenuto conto della sua tenera età.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mossa (GO) per gli incombenti di legge
(atto n. 5, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 4/8/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2157/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia, al Corso Italia n. 204, C.F._2 presso lo studio dell'avv. PODLIPNIK STEFANO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 18/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/06/2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 03/06/2017 a Mossa (GO), nel corso del quale è nato, in data
18/1/2019 a Trieste, il figlio , hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Persona_1
personale alle condizioni di seguito riportate: 1) I coniugi si autorizzano altresì, reciprocamente e sin d'ora, al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio relativamente al figlio minore.
2) Il figlio ( ) resta affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno il loro Persona_1
ruolo genitoriale assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il medesimo relativamente alla sua istruzione, educazione e salute. Su ogni altra questione, non di primaria importanza, i genitori eserciteranno il loro ruolo genitoriale separatamente.
3) La moglie, unitamente al figlio e in pieno accordo con il marito, alla luce anche delle caratteristiche dell'immobile, e in considerazione dei preminenti interessi del figlio, rimarrà a risiedere nella già casa coniugale, mentre il marito traferirà la propria residenza nell'appartamento che acquisterà o prenderà in locazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre c.a.;
4) Il padre avrà il più ampio diritto di visita e terrà il figlio presso di sé, prevedendo sin da ora almeno due pernottamenti settimanali prendendo in carico il figlio all'uscita di scuola - o dell'attività sportiva e/o ricreativa - fino alla mattina seguente quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della madre o a scuola oltre ad un pomeriggio a settimana, da concordare volta per volta tra i coniugi;
ferma restando la piena disponibilità a concordare giornate diverse in caso di esigenze del minore o problemi lavorativi dei genitori.
5) Il minore trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni con il padre e la madre nel mentre, durante il periodo di vacanze estive, trascorrerà almeno 10 giorni
(anche non continuativi), con il padre;
detto periodo verrà concordato fra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6) Il sig. , a titolo di concorso per il mantenimento del figlio si obbliga alla Per_1
corresponsione dell'importo di euro 300,00 mensili, anche in considerazione delle modalità di collocamento e che l'assegno unico per il figlio verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
7) Il sig. si impegna a versare il suddetto assegno di mantenimento, a mezzo Per_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora L'assegno Parte_1 predetto sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Le spese straordinarie, individuate secondo i criteri suggeriti dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. In relazione alle spese straordinarie che prevedono importi superiori ad € 80,00, se non urgenti, i coniugi concordano l'obbligo di preventiva autorizzazione dell'altro genitore.
8) I coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni diversa questione patrimoniale e di provvedere ognuno da sé al proprio mantenimento.
9) Spese legali compensate.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, essendosi con le disposizioni di cui sopra definito tra gli stessi ogni rapporto economico.
Sostituita dell'udienza con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi del figlio minore, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, tenuto conto della sua tenera età.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mossa (GO) per gli incombenti di legge
(atto n. 5, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 4/8/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi