Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 320/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di conto corrente bancario e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi in Parte_2 C.F._2
giudizio dall'avvocato Roberto Ameruso
Parte appellante e
(C.F.: ), rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_1
giudizio dall'avvocato Salvatore Giammaria
Parte appellata
Controparte_2
Parte appellata non costituita
1
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello di
Catanzaro adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -In via preliminare ed urgente, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale: riformare la sentenza appellata e per
l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, con accertamento nel merito che il credito precettato non è dovuto dai sig.ri e , per i motivi di Parte_2 Parte_3
cui in premessa;
- In via subordinata: accertarsi tramite disponenda CTU la minor somma eventualmente ed effettivamente dovuta - In via ulteriormente gradata: si chiede che venga accertata la minor somma eventualmente dovuta. In via istruttoria: ammettersi CTU contabile in merito alla esatta determinazione di tutte le operazioni effettuate, agli addebiti, agli accrediti e ai tassi di interesse applicati, attivi e passivi, e all'eventuale applicazione di interessi usurai e/o anatocistici relativi a tutti i rapporti sopra indicati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, del presente giudizio”.
Per la parte appellata costituita: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: 1) in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti di legge per tutti i motivi indicati in premessa;
2) in rito ed in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per difetto dei requisiti di forma sanciti dall'art. 342 c.p.c..; 3) sempre in rito ed in via ancora preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.; 4) in subordine, nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione anche tardiva, rigettare l'avverso appello così come proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi
2 indicati in premessa;
5) condannare, in ogni caso, gli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio. Ci si oppone all'ammissione della CTU contabile per tutte le ragioni su esposte e stante la palese infondatezza e pretestuosità della domanda proposta a fini meramente dilatori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1.11 e Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
678/2014, con il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento della somma di euro 20.379,08, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di scoperto sul conto corrente n. Controparte_3
408/302174, aperto in data 5 aprile 2005 dalla e in relazione Parte_2
al quale il si è costituito fideiussore. Hanno dedotto: a) Parte_1
l'erroneità dei conteggi;
b) l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici ed usurari illegittimi;
c) il mancato conteggio di alcuni pagamenti;
d) il disconoscimento della documentazione prodotta in copia;
e) la decadenza dal diritto verso il fideiussore ex art. 1957 c.c.; f) l'esistenza di variazioni contrattuali sfavorevoli illegittime;
g) la prescrizione. Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa pretesa.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Ha, poi, spiegato intervento in qualità di Pt_4
cessionaria del credito, associandosi alle richieste di parte opposta”.
Con la sentenza n. 29/2020, resa l'8.1.2020 a definizione del giudizio n. 4134/2014 r.g.a.c., il Tribunale di Castrovillari aveva rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 678/2014 emesso il 24.10.2014, dichiarandolo definitivamente esecutivo, poiché la parte opponente non aveva dimostrato la ricorrenza di fatti estintivi,
3 impeditivi o modificativi della pretesa creditoria avanzata dalla banca, documentalmente dimostrata, e condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, compensandole, invece, nei rapporti tra la parte soccombente e la parte intervenuta.
e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2
suddetta sentenza, deducendo che: 1) il primo giudice avrebbe ritenuto dimostrato il quantum del credito azionato sulla base degli estratti conto prodotti in sede monitoria, sebbene essi avessero documentalmente provato il parziale soddisfacimento del medesimo;
2) il decreto ingiuntivo non sarebbe valido, atteso che esso sarebbe stato emesso in assenza di prova scritta del contratto costituente il titolo della pretesa creditoria azionata e in mancanza della certificazione richiesta dall'art. 50 del d.lgs.
n. 385/1993; 3) la documentazione prodotta dalla creditrice sarebbe inutilizzabile, in quanto costituita da copie fotostatiche sprovviste di qualsiasi autenticazione;
4) il diritto di credito azionato si sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale;
5) “[…] quanto dedotto in sentenza in ordine alla non applicazione di interessi usurari al caso di specie, apparirebbe giuridicamente infondato e destituito di fondamento giuridico”; 6) il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato la decisione inerente all'applicazione del tasso di sconto praticato dalla Banca d'Italia alla data di chiusura del conto;
7) il tribunale avrebbe erroneamente motivato il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348-bis c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito. non si è Controparte_2
costituita in giudizio.
4 All'udienza dell'8.10.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 24.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di
[...]
che non si è costituita nel Controparte_2
presente giudizio, quantunque l'atto di citazione in appello sia stato ritualmente notificato al difensore domiciliatario.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo d'appello è infondato.
A fronte della prova documentale del credito fornita dalla banca mediante la produzione dei riassunti scalari e degli estratti conto, gli opponenti, pur avendo rappresentato nell'atto di citazione che “[…] la sig.ra ha effettuato una serie di pagamenti relativi al conto Parte_2
corrente ordinario affidato n. 408/302174 di cui al decreto ingiuntivo impugnato che non sono stati conteggiati dalla parte convenuta” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione in opposizione), non hanno indicato quanto la
5 correntista avrebbe corrisposto a parziale soddisfacimento del credito azionato né documentalmente dimostrato l'asserito avvenuto pagamento.
In maniera condivisibile, dunque, il primo giudice ha rilevato la genericità della deduzione difensiva in esame.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
In proposito è sufficiente rilevare che la banca opposta ha prodotto sia il contratto di conto corrente in uno alle condizioni economiche praticate sia quello di fideiussione, e che, comunque, nell'atto di citazione in opposizione gli opponenti si erano limitati a contestare in maniera generica l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia fotostatica, senza muovere alcun rilievo in relazione all'assenza di prova della fonte del diritto di credito azionato.
Inoltre, al contrario di quanto asserito dagli odierni appellanti, la banca ha depositato l'atto sottoscritto dal direttore generale contenente la certificazione di conformità dell'estratto conto da cui risulta il credito azionato e la dichiarazione che lo stesso è vero e liquido, come prescritto dall'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 per la richiesta di decreto ingiuntivo.
Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. civ., sez. V, sent. n. 1324/2022).
Nel caso di specie, appare dirimente il contegno difensivo della parte opponente, che si è limitata a una generica contestazione di “[…] tutta la
6 produzione in quanto assolutamente sprovvista di qualsiasi autenticazione, consistendo in semplici copie fotostatiche” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione) senza specificare quali dati riportati nei documenti depositati dalla banca non sarebbero conformi a quelli contenuti negli originali.
Con specifico riguardo agli estratti conto, per giunta, non avendo la correntista dedotto di averli contestati ai sensi dell'art. 1832 comma I c.c.,
i medesimi devono intendersi tacitamente approvati.
Il quarto motivo d'appello è infondato.
Il credito azionato, derivante da un contratto di conto corrente bancario, come già osservato dal tribunale, soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Dacché il saldo a credito della banca è divenuto esigibile con la comunicazione del diritto di recesso dal contratto di conto corrente datata
30.7.2013 (vedasi la comunicazione acclusa al fascicolo della parte appellata costituita) e il ricorso monitorio è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari il 13.10.2014, deve escludersi che il diritto azionato si sia estinto per prescrizione.
Infine, deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi di impugnazione quinto, sesto e settimo, giacché gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della decisione inerente agli interessi usurari, al tasso di sconto applicato e alla decadenza ex art. 1957 c.c., limitandosi a richiamare la normativa di riferimento, senza illustrare le ragioni a sostegno delle doglianze e, quindi, perché quanto disposto dal tribunale in parte qua non sarebbe alla stessa conforme alla luce delle circostanze della fattispecie concreta.
Le considerazioni che precedono conducono alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia,
7 dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra gli appellanti e la parte appellata contumace.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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