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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2024 promossa da:
, con gli avv.ti Barbara Ramagini e Francesco Facchini Parte_1
Ricorrente contro
con gli avv.ti Andrea Pettini e Cristina Pratesi CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 20.11.2024: “Le parti concludono come da accordo di mediazione con l'aggiunta che il padre starà con la minore anche un lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, lunedì da concordarsi tra le parti a partire dal 09.12.2024 e ciò per tutto il periodo scolastico e che nel periodo delle vacanze pagina 1 di 5 scolastiche estive il padre starà con la minore due lunedì al mese sino al mercoledì mattina.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 12.03.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare, ex art. 337 quinquies c.c., il decreto emesso il 22.10.2020 nel procedimento RG n. 3485/2020 e, per l'effetto, disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre o in denegata Persona_1
ipotesi presso la madre, tempi e modi di frequentazione padre-figlia più assidui, mantenimento diretto della minore essendo la frequentazione paritetica tra i genitori.
Il ricorrente ha dedotto il verificarsi di circostanze nuove e successive al decreto emesso a conclusione del procedimento R.G. n. 3485/2020 VG che ne giustificherebbero la richiesta di modifica. Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato che il rapporto tra le parti, nonostante i tentativi da parte del di Pt_1
ricomporre la famiglia o quanto meno di collaborare nell'esclusivo interesse della figlia dopo una momentanea riconciliazione, con il passare del tempo Per_1 sarebbe peggiorato e l'atteggiamento oppositivo della volto unicamente a CP_1
screditare la figura paterna, si sarebbe sempre più acuito tanto che la stessa si rifiuterebbe di collaborare con il padre nella gestione e nell'interesse della figlia arrivando a non condividere scelte inerenti la minore, per le quali deciderebbe unilateralmente, escludendo quindi il ricorrente dalla quotidianità della figlia. Il comportamento della madre violerebbe, pertanto, il principio della bigenitorialità.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.05.2024 si è costituita la quale ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha CP_1 chiesto al Tribunale l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Firenze Via Arnolfo n. 19, l'assegno di mantenimento a carico del in favore della figlia pari ad € 450,00 al Pt_1 Per_1
mese da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, i tempi e modi di frequentazione padre-figlia così come indicati nella pagina 2 di 5 comparsa di costituzione e le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, al 50% tra i genitori. La madre ha dedotto che, in realtà, l'unico scopo dell'azione da parte del non sarebbero certo le modalità di visita per Pt_1 Per_1
sulle quali la sarebbe sempre stata disponibile a trovare un accordo, bensì CP_1
non pagare alcun mantenimento per la figlia, sul presupposto della richiesta
“frequentazione paritaria tra i genitori”.
3. Il giudizio è stato istruito mediante il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17
c.p.c. e le produzioni documentali delle parti.
4. All'udienza del 12.06.2024 il Giudice ha sentito le parti personalmente che si sono dichiarate disponibili ad effettuare la mediazione familiare;
5. All'udienza del 20.11.2024, quindi, le parti hanno depositato l'accordo di mediazione nelle more raggiunto (16.09.2024), hanno concluso come sopra riportato quanto alla frequentazione padre-figlia, ed hanno rimesso al Tribunale la determinazione del contributo di mantenimento per la minore. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. Quanto alla modifica delle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia il Collegio ha ritenuto che le condizioni di cui all'accordo di mediazione Per_1 del 16.09.2024, con l'integrazione contenuta nella precisazione delle conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 20.11.2024, siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia. Il Tribunale ha valutato che le modalità oggetto dell'accordo ed i tempi ivi indicati, siano equilibrati e idonei a garantire il principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
7. Sul piano patrimoniale, osservato che il ricorrente ha dichiarato di lavorare come dirigente medico presso Ospedale Meyer e di guadagnare al mese € 3.500,00 compreso il corrispettivo per l'attività intramoenia, di sostenere il costo del rateo di mutuo per l'acquisto della casa dove abita da solo, pari ad € 1.800,00 circa, che la resistente ha dichiarato di lavorare come impiegata presso Unicoop Firenze e di guadagnare al mese € 1.200,00/1.300,00, di abitare con i figli nella casa di proprietà della madre per la quale non paga personalmente il mutuo, di aver contratto due pagina 3 di 5 finanziamenti (uno di € 264,00 per l'acquisto di un'auto, ed uno di € 84,00 per l'acquisto di un depuratore), di corrispondere alla madre la somma di € 300,00 mensili per rimborso spese ospitalità, che non sono state provate modifiche patrimoniali in riferimento ad entrambi i genitori rispetto alla situazione esistente al momento del decreto del 22.10.2020, tenuto conto, invece, dell'incremento della frequentazione padre-figlia, il Collegio ha ritenuto di quantificare in € 280,00 mensili (il decreto del 2020 l'aveva quantificato in € 300,00 mensili), il mantenimento per la figlia a carico del padre, considerando tale somma congrua in relazione ai bisogni della figlia minore e proporzionata ai tempi di frequentazione genitori-figlia.
8. Va altresì disposto il concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie afferenti alla figlia Per_1
9. Visto l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) quanto alla regolamentazione della frequentazione padre-figlia prende atto dell'accordo di mediazione raggiunto dalle parti in data 16.09.2024, depositato all'udienza del 20.11.2024, con l'integrazione contenuta nella precisazione delle conclusioni congiunte alla medesima udienza e dispone in conformità alle condizioni di cui all'accordo del 16.09.2024 e di cui al verbale di udienza del
20.11.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 20 di ogni mese della Per_1 somma di € 280,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie afferenti alla minore e regolamentate secondo le Linee guida del protocollo del CNF del 2017;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
pagina 4 di 5 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari Il Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2024 promossa da:
, con gli avv.ti Barbara Ramagini e Francesco Facchini Parte_1
Ricorrente contro
con gli avv.ti Andrea Pettini e Cristina Pratesi CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 20.11.2024: “Le parti concludono come da accordo di mediazione con l'aggiunta che il padre starà con la minore anche un lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, lunedì da concordarsi tra le parti a partire dal 09.12.2024 e ciò per tutto il periodo scolastico e che nel periodo delle vacanze pagina 1 di 5 scolastiche estive il padre starà con la minore due lunedì al mese sino al mercoledì mattina.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 12.03.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare, ex art. 337 quinquies c.c., il decreto emesso il 22.10.2020 nel procedimento RG n. 3485/2020 e, per l'effetto, disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre o in denegata Persona_1
ipotesi presso la madre, tempi e modi di frequentazione padre-figlia più assidui, mantenimento diretto della minore essendo la frequentazione paritetica tra i genitori.
Il ricorrente ha dedotto il verificarsi di circostanze nuove e successive al decreto emesso a conclusione del procedimento R.G. n. 3485/2020 VG che ne giustificherebbero la richiesta di modifica. Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato che il rapporto tra le parti, nonostante i tentativi da parte del di Pt_1
ricomporre la famiglia o quanto meno di collaborare nell'esclusivo interesse della figlia dopo una momentanea riconciliazione, con il passare del tempo Per_1 sarebbe peggiorato e l'atteggiamento oppositivo della volto unicamente a CP_1
screditare la figura paterna, si sarebbe sempre più acuito tanto che la stessa si rifiuterebbe di collaborare con il padre nella gestione e nell'interesse della figlia arrivando a non condividere scelte inerenti la minore, per le quali deciderebbe unilateralmente, escludendo quindi il ricorrente dalla quotidianità della figlia. Il comportamento della madre violerebbe, pertanto, il principio della bigenitorialità.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.05.2024 si è costituita la quale ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha CP_1 chiesto al Tribunale l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Firenze Via Arnolfo n. 19, l'assegno di mantenimento a carico del in favore della figlia pari ad € 450,00 al Pt_1 Per_1
mese da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, i tempi e modi di frequentazione padre-figlia così come indicati nella pagina 2 di 5 comparsa di costituzione e le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, al 50% tra i genitori. La madre ha dedotto che, in realtà, l'unico scopo dell'azione da parte del non sarebbero certo le modalità di visita per Pt_1 Per_1
sulle quali la sarebbe sempre stata disponibile a trovare un accordo, bensì CP_1
non pagare alcun mantenimento per la figlia, sul presupposto della richiesta
“frequentazione paritaria tra i genitori”.
3. Il giudizio è stato istruito mediante il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17
c.p.c. e le produzioni documentali delle parti.
4. All'udienza del 12.06.2024 il Giudice ha sentito le parti personalmente che si sono dichiarate disponibili ad effettuare la mediazione familiare;
5. All'udienza del 20.11.2024, quindi, le parti hanno depositato l'accordo di mediazione nelle more raggiunto (16.09.2024), hanno concluso come sopra riportato quanto alla frequentazione padre-figlia, ed hanno rimesso al Tribunale la determinazione del contributo di mantenimento per la minore. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. Quanto alla modifica delle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia il Collegio ha ritenuto che le condizioni di cui all'accordo di mediazione Per_1 del 16.09.2024, con l'integrazione contenuta nella precisazione delle conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 20.11.2024, siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia. Il Tribunale ha valutato che le modalità oggetto dell'accordo ed i tempi ivi indicati, siano equilibrati e idonei a garantire il principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
7. Sul piano patrimoniale, osservato che il ricorrente ha dichiarato di lavorare come dirigente medico presso Ospedale Meyer e di guadagnare al mese € 3.500,00 compreso il corrispettivo per l'attività intramoenia, di sostenere il costo del rateo di mutuo per l'acquisto della casa dove abita da solo, pari ad € 1.800,00 circa, che la resistente ha dichiarato di lavorare come impiegata presso Unicoop Firenze e di guadagnare al mese € 1.200,00/1.300,00, di abitare con i figli nella casa di proprietà della madre per la quale non paga personalmente il mutuo, di aver contratto due pagina 3 di 5 finanziamenti (uno di € 264,00 per l'acquisto di un'auto, ed uno di € 84,00 per l'acquisto di un depuratore), di corrispondere alla madre la somma di € 300,00 mensili per rimborso spese ospitalità, che non sono state provate modifiche patrimoniali in riferimento ad entrambi i genitori rispetto alla situazione esistente al momento del decreto del 22.10.2020, tenuto conto, invece, dell'incremento della frequentazione padre-figlia, il Collegio ha ritenuto di quantificare in € 280,00 mensili (il decreto del 2020 l'aveva quantificato in € 300,00 mensili), il mantenimento per la figlia a carico del padre, considerando tale somma congrua in relazione ai bisogni della figlia minore e proporzionata ai tempi di frequentazione genitori-figlia.
8. Va altresì disposto il concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie afferenti alla figlia Per_1
9. Visto l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) quanto alla regolamentazione della frequentazione padre-figlia prende atto dell'accordo di mediazione raggiunto dalle parti in data 16.09.2024, depositato all'udienza del 20.11.2024, con l'integrazione contenuta nella precisazione delle conclusioni congiunte alla medesima udienza e dispone in conformità alle condizioni di cui all'accordo del 16.09.2024 e di cui al verbale di udienza del
20.11.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 20 di ogni mese della Per_1 somma di € 280,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie afferenti alla minore e regolamentate secondo le Linee guida del protocollo del CNF del 2017;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
pagina 4 di 5 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari Il Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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