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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
14.05.2025, nella causa avente n. 928 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, in via Archia Poeta, n. 7, presso lo studio degli avv. Alessandro Morabito e Angela
Modafferi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
ATTORE
E
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 94/E, presso lo studio dell'avv. Maria Laura Curatola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione di preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 05.04.2024, il sig. ha Parte_1 impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094802024000090880000
- con la quale , a fronte del mancato pagamento della somma di Controparte_1 euro 61.330,52, ha profilato l'iscrizione di fermo sull'autoveicolo tg FJ 261 GT – limitatamente alle cartelle n. 094201250014082951000, n. 09420130013752073000, n.
09420140003701786000, n.09420160001946678000, n. 09420170001850025000, n.
09420190003690171000, n.09420190013441629000, n. 09420190017397462000, n.09420190023894122000, n. 09420210007654664000, n. 09420210027891868000 e n.09420220003438313000, per un importo complessivo di € 25.932,96 afferenti sanzioni amministrative.
A sostegno della propria opposizione parte attrice ha dedotto:
1) La mancata notifica degli atti prodromici;
2) La prescrizione del credito.
In data 23.04.2024 si costituiva eccependo innanzitutto la Controparte_2 tardività dell'opposizione in quanto esperita successivamente ai 20 giorni previsti dall'art. 617
c.p.c, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'invocata cautela, per tutte le ragioni dedotte nell'atto di costituzione.
La prima udienza si è celebrata in data 14.01.2025.
Il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025 ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato udienza alla data del 14.05.2025 assegnando alle parti i termini ex art 189 c.p.c.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione all'udienza del 14.05.2025
§ 2. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che la prima doglianza in quanto concernente il quomodo dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c mentre la seconda doglianza concernente l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientra nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 3. Sulla tardività dell'opposizione.
L'eccezione di tardività sollevata da è infondata. Controparte_2
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione di fermo amministrativo configura un atto di accertamento negativo non soggetto al termine decadenziale previsto dall'art. 617 del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile Sez.
III ordinanza n. 5401 del 21 febbraio 2023 secondo cui: "l'impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva - con cui si contesti il diritto
a procedere all'iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell'atto o del procedimento, configura un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall'ambito delle controversie di opposizione esecutiva" e "si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall'articolo 617
c.p.c.").
La ratio di tale orientamento risiede nella natura giuridica peculiare del fermo amministrativo, che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito non costituire un atto di espropriazione forzata. § 4. Da quanto suesposto discende, altresì, l'infondatezza (rectius: inammissibilità) della prima doglianza.
Trattasi, infatti, di contestazione meramente formale che non involgente l'an della pretesa.
Tuttavia, il profilo concernente la notifica degli atti torna ad assumere rilievo con l'esame dell'eccezione di prescrizione (seconda doglianza).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Si premette che:
- il termine prescrizionale delle sanzioni amministrative è quinquennale (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2003, n.17779) e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981 (secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”);
- con riferimento ai diritti annuali della Camera di Commercio, avendo natura tributaria e configurandosi come obbligazione periodica o di durata con cadenza annuale,
è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. e non a quello ordinario decennale (Cassazione civile, Sezione Tributaria, con ordinanza n.
14415 del 29 maggio 2025);
- alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada si applica il termine prescrizionale di cinque anni (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/04/2018, n.10372).
Quanto alle notifiche occorre chiarire che:
• la cartella n. 09420120014082951000 è stata notificata a familiare convivente il
19.06.2012;
• la cartella n. 09420130013752073000 è stata notificata il 13.07.2013 a mani del destinatario;
• la cartella n. 09420140003701786000 (inerente sanzioni amministrative) è stata notificata l'11.11.2015 per compiuta giacenza;
• la cartella n. 09420160001946678000 (avente ad oggetto crediti per diritti annuali della
Camera di Commercio) è stata notificata il 11.07.2016 per compiuta giacenza;
• per tutte le altre cartelle la notifica è avvenuta a mezzo p.e.c.;
• la cartella n. 09420170001850025000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2016;
• la cartella n. 09420190003690171000 ha ad oggetto sanzioni al codice della strada anno
2017;
• la cartella n. 09420190013441629000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2016;
• la cartella n. 09420190017397462000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2017; • la cartella n. 09420190023894122000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2018;
• la cartella n. 09420210007654664000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2018;
• la cartella n. 09420210027891868000 ha ad oggetto sanzioni al codice della strada anno
2017;
• la cartella n. 9420220003438313000 ha ad oggetto sanzioni al codice della strada anno
2017.
Per le notifiche via PEC, parte convenuta ha prodotto solo file PDF, privi dei file nativi
(.eml/.msg) e del file datiAtto.xml. Anche le intimazioni di pagamento risultano depositate in formato PDF, senza i documenti informatici originali.
Da ciò discende la nullità della notifica.
Sul punto, trova applicazione il seguente principio di diritto: “L'atto notificato tramite PEC deve essere depositato nel processo con modalità telematiche, accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, nonché dal file datiAtto.xml contenente i dati identificativi dell'atto. Questi formati sono ritenuti idonei a dimostrare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e a provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ossia la consegna tempestiva dell'atto in modo tale da consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa e l'instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza di tali requisiti comporta la nullità della notifica, salvo il caso in cui
l'impossibilità di adempiere sia dovuta a cause non imputabili al notificante. Tuttavia, qualora
l'atto notificato sia depositato in un formato diverso da quelli previsti, come ad esempio in formato .pdf, la nullità può essere sanata se la prova della tempestiva consegna dell'atto al destinatario possa essere desunta da altri elementi del procedimento” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 17/03/2025, n.7040).
Pertanto, non risultando atti interruttivi validamente notificati, i crediti risultano prescritti.
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
E per l'effetto • ANNULLA la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
094802024000090880000 ;
• CONDANNA alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Alessandro Morabito e Angela Modafferi.
Reggio Calabria, 08/08/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
14.05.2025, nella causa avente n. 928 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, in via Archia Poeta, n. 7, presso lo studio degli avv. Alessandro Morabito e Angela
Modafferi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
ATTORE
E
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 94/E, presso lo studio dell'avv. Maria Laura Curatola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione di preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 05.04.2024, il sig. ha Parte_1 impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094802024000090880000
- con la quale , a fronte del mancato pagamento della somma di Controparte_1 euro 61.330,52, ha profilato l'iscrizione di fermo sull'autoveicolo tg FJ 261 GT – limitatamente alle cartelle n. 094201250014082951000, n. 09420130013752073000, n.
09420140003701786000, n.09420160001946678000, n. 09420170001850025000, n.
09420190003690171000, n.09420190013441629000, n. 09420190017397462000, n.09420190023894122000, n. 09420210007654664000, n. 09420210027891868000 e n.09420220003438313000, per un importo complessivo di € 25.932,96 afferenti sanzioni amministrative.
A sostegno della propria opposizione parte attrice ha dedotto:
1) La mancata notifica degli atti prodromici;
2) La prescrizione del credito.
In data 23.04.2024 si costituiva eccependo innanzitutto la Controparte_2 tardività dell'opposizione in quanto esperita successivamente ai 20 giorni previsti dall'art. 617
c.p.c, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'invocata cautela, per tutte le ragioni dedotte nell'atto di costituzione.
La prima udienza si è celebrata in data 14.01.2025.
Il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025 ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato udienza alla data del 14.05.2025 assegnando alle parti i termini ex art 189 c.p.c.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione all'udienza del 14.05.2025
§ 2. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che la prima doglianza in quanto concernente il quomodo dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c mentre la seconda doglianza concernente l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientra nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 3. Sulla tardività dell'opposizione.
L'eccezione di tardività sollevata da è infondata. Controparte_2
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione di fermo amministrativo configura un atto di accertamento negativo non soggetto al termine decadenziale previsto dall'art. 617 del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile Sez.
III ordinanza n. 5401 del 21 febbraio 2023 secondo cui: "l'impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva - con cui si contesti il diritto
a procedere all'iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell'atto o del procedimento, configura un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall'ambito delle controversie di opposizione esecutiva" e "si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall'articolo 617
c.p.c.").
La ratio di tale orientamento risiede nella natura giuridica peculiare del fermo amministrativo, che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito non costituire un atto di espropriazione forzata. § 4. Da quanto suesposto discende, altresì, l'infondatezza (rectius: inammissibilità) della prima doglianza.
Trattasi, infatti, di contestazione meramente formale che non involgente l'an della pretesa.
Tuttavia, il profilo concernente la notifica degli atti torna ad assumere rilievo con l'esame dell'eccezione di prescrizione (seconda doglianza).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Si premette che:
- il termine prescrizionale delle sanzioni amministrative è quinquennale (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2003, n.17779) e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981 (secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”);
- con riferimento ai diritti annuali della Camera di Commercio, avendo natura tributaria e configurandosi come obbligazione periodica o di durata con cadenza annuale,
è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. e non a quello ordinario decennale (Cassazione civile, Sezione Tributaria, con ordinanza n.
14415 del 29 maggio 2025);
- alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada si applica il termine prescrizionale di cinque anni (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/04/2018, n.10372).
Quanto alle notifiche occorre chiarire che:
• la cartella n. 09420120014082951000 è stata notificata a familiare convivente il
19.06.2012;
• la cartella n. 09420130013752073000 è stata notificata il 13.07.2013 a mani del destinatario;
• la cartella n. 09420140003701786000 (inerente sanzioni amministrative) è stata notificata l'11.11.2015 per compiuta giacenza;
• la cartella n. 09420160001946678000 (avente ad oggetto crediti per diritti annuali della
Camera di Commercio) è stata notificata il 11.07.2016 per compiuta giacenza;
• per tutte le altre cartelle la notifica è avvenuta a mezzo p.e.c.;
• la cartella n. 09420170001850025000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2016;
• la cartella n. 09420190003690171000 ha ad oggetto sanzioni al codice della strada anno
2017;
• la cartella n. 09420190013441629000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2016;
• la cartella n. 09420190017397462000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2017; • la cartella n. 09420190023894122000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2018;
• la cartella n. 09420210007654664000 ha ad oggetto sanzioni amministrative anno 2018;
• la cartella n. 09420210027891868000 ha ad oggetto sanzioni al codice della strada anno
2017;
• la cartella n. 9420220003438313000 ha ad oggetto sanzioni al codice della strada anno
2017.
Per le notifiche via PEC, parte convenuta ha prodotto solo file PDF, privi dei file nativi
(.eml/.msg) e del file datiAtto.xml. Anche le intimazioni di pagamento risultano depositate in formato PDF, senza i documenti informatici originali.
Da ciò discende la nullità della notifica.
Sul punto, trova applicazione il seguente principio di diritto: “L'atto notificato tramite PEC deve essere depositato nel processo con modalità telematiche, accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, nonché dal file datiAtto.xml contenente i dati identificativi dell'atto. Questi formati sono ritenuti idonei a dimostrare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e a provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ossia la consegna tempestiva dell'atto in modo tale da consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa e l'instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza di tali requisiti comporta la nullità della notifica, salvo il caso in cui
l'impossibilità di adempiere sia dovuta a cause non imputabili al notificante. Tuttavia, qualora
l'atto notificato sia depositato in un formato diverso da quelli previsti, come ad esempio in formato .pdf, la nullità può essere sanata se la prova della tempestiva consegna dell'atto al destinatario possa essere desunta da altri elementi del procedimento” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 17/03/2025, n.7040).
Pertanto, non risultando atti interruttivi validamente notificati, i crediti risultano prescritti.
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
E per l'effetto • ANNULLA la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
094802024000090880000 ;
• CONDANNA alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Alessandro Morabito e Angela Modafferi.
Reggio Calabria, 08/08/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone