Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile R.G. n. 3301/2022,
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.06.1961, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Martorana Paolo
Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'11.08.1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ticali
Antonino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Come precisate nel verbale dell'udienza del 7.01.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 20.11.2024 le parti hanno concordemente richiesto la trasformazione del divorzio da giudiziale in congiunto e, a seguito di ciò, il Presidente f.f. ha disposto la trasformazione del rito e rimesso le parti dinanzi al Collegio.
Ciò chiarito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento dell'unica domanda proposta, avente ad oggetto lo status.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di di
Termini Imerese, con sentenza n. 22/2022 pubblicata il 13.01.2022 (RG n.
272/2019), passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese lite tra le parti.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo
(PA), in data 2.09.1987, tra e , trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 465, parte II, serie A, Vol. 1886
dell'anno 1987;
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
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Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, 4/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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